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Ordinanza

Ordinanza n. 3323/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - degli atti della “gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Lazio” nelle parti in appresso specificate, e più precisamente della Determina a contrarre n. G16607 del 5.12.2025, della Determinazione di indizione, approvazione atti e autorizzazione all’espletamento della gara n. G00335 del 15.1.2026, del Bando di Gara pubblicato il 19.1.2026, del Disciplinare di Gara con i relativi Allegati (Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative; Allegato 2 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo; Allegato 3 – Modelli 1, 2, 3 - verifiche ex art. 94 e ss.; Allegato 4 – Listino prezzi; Allegato 5 – Dichiarazione di equivalenza CCNL; Allegato 6 – Modello offerta tecnica; Allegato 7 – Modello giustificativi offerta economica; Allegato 8 – Elenco personale fornitore; Allegato 9 – Modello informativo privacy), del Capitolato Tecnico d’Appalto con i relativi Allegati (Allegato A – Consistenze; Allegato B – Dettaglio Sedi e Caratteristiche del servizio; Allegato C – DVR standard; Allegato D – Modello RPF - Richiesta preliminare di fornitura; Allegato E – Modello PDA - Piano dettagliato delle attività) e dello Schema di Convenzione Quadro; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per la ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. il 18\5\2026: a mezzo del presente atto, = della Determinazione n. G05072 del 17.04.2026, prodotta in giudizio in data 22.04.2026, adottata dalla Regione Lazio - Direzione Trasformazione Digitale e Procurement e avente a oggetto “Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 10 lotti per l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio - II Edizione, autorizzata con Determinazione a contrarre n. G16607 del 05/12/2025. Ottemperanza Ordinanza del TAR Lazio N. 01314/2026 REG.PROV.CAU. - N. 02014/2026 REG.RIC. Integrazione e rettifica atti di gara e termini di presentazione delle offerte”; = di tutti gli atti di gara, come integrati e rettificati con la Determinazione n. G05072 del 17.04.2026 con particolare e non esclusivo riferimento all’art. 3 del Disciplinare di gara; = per quanto occorra, dell’Avviso di rettifica pubblicato il 21.04.2026 e prodotto in giudizio dalla Regione in data 22.04.2026 e della Nota del 30.04.2026 di riapertura del termine per chiarimenti.

Giustizia amministrativa202602014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in dieci lotti, per l'acquisizione di servizi di sorveglianza attiva antincendio e sicurezza, nonché successivi atti di integrazione e rettifica adottati in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di indizione, il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e lo schema di convenzione quadro relativi alla gara regionale, contestando in particolare la previsione che limitava sia la partecipazione sia il numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente. Con una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva ritenuto che tale limitazione fosse priva di qualsiasi motivazione quanto alle ragioni specifiche della scelta e aveva accolto la domanda cautelare. La Regione ha quindi adottato un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, con il quale ha integrato e rettificato gli atti di gara, motivando la limitazione del numero dei lotti e prorogando i termini per la presentazione delle offerte. La ricorrente ha contestato anche tale successiva determinazione, sostenendo l'illegittimità della motivazione intervenuta dopo l'originaria adozione degli atti di gara.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha dato atto che la precedente ordinanza aveva ravvisato l'assenza di motivazione nella limitazione del numero dei lotti e che i motivi aggiunti riguardavano il successivo provvedimento adottato dall'Amministrazione per conformarsi a tale ordinanza. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la motivazione lacunosa non può essere integrata direttamente mediante gli atti processuali, soprattutto per gli atti non vincolati; tuttavia, la motivazione successiva contenuta in un nuovo provvedimento non determina automaticamente l'illegittimità dello stesso, potendo astrattamente integrare una convalida del provvedimento originario ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990. In questa fase cautelare non è stata quindi ritenuta sussistente una ragione sufficiente per concedere la sospensione degli atti impugnati. È stata confermata l'udienza pubblica del 22 settembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

    La limitazione del numero dei lotti partecipabili o aggiudicabili richiede l'indicazione nel bando o nell'avviso della ragione specifica della scelta e di un criterio non discriminatorio per selezionare i lotti eccedenti il limite.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    Una motivazione successiva contenuta in un nuovo provvedimento non è automaticamente illegittima, potendo astrattamente costituire una convalida del provvedimento originario.

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare, senza ulteriore interpretazione esplicitata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • La stazione appaltante che limita, ai sensi dell'art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023, il numero di lotti ai quali un concorrente può partecipare o che può aggiudicarsi deve indicare nel bando o nell'avviso di indizione la ragione specifica della limitazione e prevedere un criterio non discriminatorio per la selezione dei lotti eccedenti il limite.
  • Nel processo amministrativo la motivazione carente di un provvedimento non può essere integrata mediante le difese e gli atti processuali dell'amministrazione, soprattutto quando si tratta di esercizio di potere non vincolato.
  • L'adozione, dopo l'emanazione del provvedimento originario, di un nuovo atto contenente la motivazione mancante non comporta automaticamente l'illegittimità del nuovo atto, potendo questo, in astratto, configurare una convalida del provvedimento originario ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaAutotutela decisoriaTutela cautelare

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