Direttiva 2005/87
Direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005 , che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di piombo, fluoro e cadmio previsti dall’allegato I della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nei mangimi. Interviene sulla base di valutazioni scientifiche dell’EFSA e introduce anche prescrizioni sulla metodologia analitica per la determinazione dei contaminanti. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Modifica dei livelli massimi di piombo, fluoro e cadmio nelle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, con aggiornamento dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali nell’Unione europea, in particolare alle materie prime per mangimi, additivi, premiscele, mangimi complementari, mangimi completi e ad alcune categorie specifiche come foraggio verde, crostacei marini (krill), fosfati, vermiculite, mangimi minerali e alimenti composti per animali da compagnia. Rilevano anche le norme sulla determinazione analitica dei tenori massimi e le condizioni di autorizzazione dell’additivo vermiculite ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Restano ferme le altre condizioni di autorizzazione previste per la vermiculite e l’obbligo generale di non utilizzare prodotti contaminati oltre i limiti massimi fissati.
Modifica dei livelli massimi di piombo, fluoro e cadmio nei mangimi
La direttiva 2005/87/CE della Commissione modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali. L’intervento si fonda su pareri scientifici dell’EFSA relativi a piombo, fluoro e cadmio e mira ad aggiornare i livelli massimi tenendo conto della tutela della salute umana e animale, nonché della coerenza del quadro normativo sui contaminanti nei mangimi.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale che presentino sostanze indesiderabili oltre i livelli massimi dell’allegato I. Nei considerando, la Commissione richiama l’esigenza di rivedere tali limiti sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio e tenendo conto anche del divieto di diluizione dei prodotti contaminati e non conformi. La presente direttiva costituisce quindi un aggiornamento tecnico dei parametri quantitativi applicabili a tre contaminanti rilevanti.
Piombo
Per il piombo, la direttiva stabilisce limiti differenziati in funzione della categoria di prodotto. Tra le principali voci figurano:
- materie prime per mangimi: 10 mg/kg, con deroghe specifiche per foraggio verde (30 mg/kg), fosfati e alghe marine calcaree (15 mg/kg), carbonato di calcio (20 mg/kg) e lieviti (5 mg/kg);
- additivi del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi: 100 mg/kg, con limiti specifici per ossido di zinco (400 mg/kg) e per ossido manganoso, carbonato di ferro e carbonato di rame (200 mg/kg);
- additivi dei gruppi degli agenti leganti e antiagglomeranti: 30 mg/kg, con 60 mg/kg per la clinoptilolite di origine vulcanica;
- premiscele: 200 mg/kg;
- mangimi complementari: 10 mg/kg, con 15 mg/kg per i mangimi minerali;
- mangimi completi: 5 mg/kg.
La nota metodologica prevede che i livelli massimi si riferiscano a una determinazione analitica con estrazione in acido nitrico al 5 % p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione, ammettendo procedure equivalenti. Alcuni livelli devono essere riesaminati entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurli.
Fluoro
Per il fluoro sono previsti limiti massimi articolati per categorie di mangimi e additivi. In particolare:
- materie prime per mangimi: 150 mg/kg;
- mangimi di origine animale, esclusi i crostacei marini come il krill marino: 500 mg/kg;
- crostacei marini come il krill marino: 3 000 mg/kg;
- fosfati: 2 000 mg/kg;
- carbonato di calcio: 350 mg/kg;
- ossido di magnesio: 600 mg/kg;
- alghe marine calcaree: 1 000 mg/kg;
- vermiculite (E 561): 3 000 mg/kg;
- mangimi complementari: 500 mg/kg se contenenti ≤ 4 % fosforo; 125 mg/kg per 1 % fosforo se contenenti > 4 % fosforo;
- mangimi completi: 150 mg/kg, con valori specifici per bovini, ovini e caprini, suini e pollame, inclusi limiti particolari per i mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti.
L’articolo 2 dispone che, per la vermiculite, restano ferme le altre condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva 70/524/CEE, ma il contenuto massimo di fluoro deve rispettare l’allegato della direttiva. Anche per il fluoro è prevista una determinazione analitica con estrazione in acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente, con possibilità di metodi equivalenti. Alcuni livelli devono essere rivisti entro il 31 dicembre 2007.
Cadmio
La direttiva introduce un aggiornamento dei limiti per il cadmio, prevedendo per la prima volta o confermando limiti per categorie che prima non erano disciplinate in modo specifico. I principali valori sono:
- materie prime per mangimi di origine vegetale: 1 mg/kg;
- materie prime per mangimi di origine animale: 2 mg/kg;
- materie prime per mangimi di origine minerale: 2 mg/kg, con 10 mg/kg per i fosfati;
- additivi del gruppo dei composti di oligoelementi: 10 mg/kg, con 30 mg/kg per ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato;
- additivi dei gruppi degli agenti leganti e antiagglomeranti: 2 mg/kg;
- premiscele: 15 mg/kg;
- mangimi minerali: 5 mg/kg se contenenti ≤ 7 % fosforo e 0,75 mg/kg per 1 % fosforo se contenenti ≥ 7 % fosforo, con massimo di 7,5 mg/kg;
- alimenti composti per animali da compagnia: 2 mg/kg;
- altri mangimi complementari: 0,5 mg/kg;
- mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci: 1 mg/kg;
- mangimi completi per animali da compagnia: 2 mg/kg;
- mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi: 0,5 mg/kg.
La nota metodologica richiama una determinazione analitica con estrazione in acido nitrico al 5 % p/p per 30 minuti a temperatura di ebollizione, ammettendo procedimenti equivalenti. Anche per il cadmio alcuni livelli devono essere rivisti entro il 31 dicembre 2007.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta dello Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE secondo l’allegato della direttiva, con revisione dei livelli massimi di piombo, fluoro e cadmio per diverse categorie di prodotti destinati all’alimentazione animale.
Piombo: nuovi limiti e revisione futura
Per il piombo sono fissati o confermati limiti massimi differenziati per materie prime per mangimi, foraggio verde, fosfati, alghe marine calcaree, carbonato di calcio, lieviti, additivi di oligoelementi, agenti leganti e antiagglomeranti, premiscele, mangimi complementari e mangimi completi. L’allegato prevede anche che alcuni livelli vadano rivisti entro il 31 dicembre 2007 per una possibile riduzione. È stabilita una nota metodologica sull’estrazione analitica in acido nitrico al 5 % p/p per 30 minuti a ebollizione, con possibilità di procedure equivalenti.
Fluoro: limiti per categorie specifiche e metodologia analitica
Per il fluoro sono fissati limiti massimi per materie prime per mangimi, mangimi di origine animale, crostacei marini come il krill marino, fosfati, carbonato di calcio, ossido di magnesio, alghe marine calcaree, vermiculite (E 561), mangimi complementari in funzione del contenuto di fosforo e mangimi completi per varie specie. L’articolo 2 precisa che, fatte salve le altre condizioni della direttiva 70/524/CEE per l’autorizzazione della vermiculite, il contenuto massimo di fluoro deve conformarsi all’allegato. Anche qui è prevista una metodologia analitica basata su estrazione con acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente, ammettendo procedimenti equivalenti. Alcuni livelli devono essere riesaminati entro il 31 dicembre 2007.
Cadmio: nuovi limiti per diverse matrici e aggiornamento dei mangimi per animali da compagnia
Per il cadmio sono fissati limiti massimi per materie prime per mangimi di origine vegetale, animale e minerale, fosfati, additivi di oligoelementi, agenti leganti e antiagglomeranti, premiscele, mangimi minerali, alimenti composti per animali da compagnia, altri mangimi complementari, mangimi completi per bovini, ovini, caprini e pesci e ulteriori categorie specifiche. È introdotta una nota metodologica con estrazione in acido nitrico al 5 % p/p per 30 minuti a ebollizione, con procedure equivalenti ammesse. Alcuni livelli devono essere rivisti entro il 31 dicembre 2007.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, e inserire un riferimento alla direttiva nella normativa di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 4 la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri ne sono i destinatari.
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