Direttiva 2005/81
Direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005 , che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/81/CE modifica la direttiva 80/723/CEE per rafforzare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche. In particolare, estende l’obbligo di contabilità separata alle imprese che ricevono compensazioni per obblighi di servizio pubblico e svolgono anche altre attività, indipendentemente dalla qualificazione di tali compensazioni come aiuti di Stato. La modifica è adottata alla luce della giurisprudenza Altmark e mira a consentire l’esatta individuazione dei costi imputabili al servizio d’interesse economico generale e dell’importo corretto della compensazione.
Modifica della disciplina sulla trasparenza delle relazioni finanziarie imponendo la contabilità separata alle imprese che ricevono compensazioni per servizi di interesse economico generale e svolgono anche altre attività.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, chiamati a recepire le modifiche alla direttiva 80/723/CEE, e indirettamente alle imprese soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva modificata. Riguarda le imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro oppure che sono incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e ricevono compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, purché esercitino anche altre attività. Il testo è rilevante ai fini SEE. Non sono indicate esclusioni ulteriori.
Direttiva 2005/81/CE: trasparenza delle relazioni finanziarie e contabilità separata per imprese che ricevono compensazioni per servizi di interesse economico generale
La direttiva 2005/81/CE della Commissione interviene sulla direttiva 80/723/CEE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie fra Stati membri e imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese. Il suo obiettivo è chiarire e ampliare il perimetro dell’obbligo di contabilità separata, alla luce della necessità di evitare commistioni tra attività di servizio pubblico e attività commerciali diverse.
Finalità della modifica
La modifica si inserisce nel quadro dell’articolo 86 del trattato CE e risponde all’esigenza di garantire una corretta imputazione dei costi e delle compensazioni relative ai servizi di interesse economico generale. I considerando evidenziano che la sola qualificazione delle compensazioni come aiuti di Stato non è decisiva: anche quando, secondo la giurisprudenza Altmark, esse non integrano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, resta necessario imporre una separazione contabile se l’impresa svolge anche attività ulteriori rispetto al servizio pubblico.
Ambito applicativo sostanziale
La direttiva riguarda le imprese che:
- fruiscono di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del trattato, oppure
- sono incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato,
- ricevono compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi,
- e svolgono anche altre attività.
Il testo non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica la definizione contenuta nella direttiva 80/723/CEE, estendendo l’obbligo di contabilità separata alle imprese beneficiarie di compensazioni per obblighi di servizio pubblico che non operano esclusivamente in quel settore.
Obbligo di contabilità separata
La norma centrale è la sostituzione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 80/723/CEE. La nuova formulazione rende obbligatoria la contabilità separata per le imprese che ricevono compensazioni per prestazioni di servizio pubblico e svolgono anche altre attività.
La ratio è espressamente indicata nei considerando:
- consentire l’identificazione dei costi imputabili al servizio d’interesse economico generale;
- consentire il calcolo corretto dell’importo della compensazione;
- evitare che compensazioni destinate al servizio pubblico finanzino attività estranee a tale servizio.
Rapporto con gli aiuti di Stato e con la sentenza Altmark
La direttiva sottolinea che la contabilità separata deve essere prevista indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Anche se una compensazione non costituisce aiuto di Stato secondo i criteri della sentenza Altmark Trans GmbH, l’obbligo di separazione contabile permane per le imprese che svolgono più attività.
Per i professionisti, il punto rilevante è che la trasparenza contabile non dipende solo dalla disciplina sugli aiuti di Stato, ma anche dalla necessità di dimostrare la corretta allocazione economica tra attività di interesse economico generale e attività commerciali ordinarie.
Recepimento, comunicazioni e tecnica normativa
L’articolo 2 fissa il termine di recepimento al 19 dicembre 2006. Gli Stati membri devono:
- adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva.
Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione nell’ordinamento interno entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Nuova definizione di impresa soggetta all’obbligo di contabilità separata
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 80/723/CEE. La nuova definizione ricomprende ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del trattato, oppure sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, e che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, purché eserciti anche altre attività.
Motivazione della modifica e rapporto con la giurisprudenza Altmark
I considerando chiariscono che, anche quando le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato secondo i criteri della sentenza Altmark, l’obbligo di contabilità separata deve comunque applicarsi alle imprese che svolgono anche attività estranee al servizio d’interesse economico generale. La contabilità separata è ritenuta necessaria per identificare i costi del servizio e calcolare correttamente la compensazione.
Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 19 dicembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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