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direttiva

Direttiva 2005/84

Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)

Normativa europea32005L0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza la tutela della salute dei bambini limitando l’uso di determinati ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura. Modifica la direttiva 76/769/CEE introducendo un divieto o una restrizione di concentrazione allo 0,1% in massa del materiale plastificato, distinto tra ftalati considerati più problematici e altri ftalati soggetti a restrizioni meno severe. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 16 luglio 2006 e applicarle dal 16 gennaio 2007.

Restrizione dell’uso di alcuni ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, con divieto di immissione sul mercato dei prodotti non conformi, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli e agli articoli di puericultura contenenti materiale plastificato o parti fabbricate in materiale plastificato, con particolare riguardo ai prodotti destinati o idonei a essere messi in bocca dai bambini. Riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’Unione europea, di specifici ftalati indicati nell’allegato alla direttiva. Sono fatti salvi i requisiti minimi di protezione dei lavoratori previsti da altre direttive UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Direttiva 2005/84/CE: restrizioni agli ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura

La direttiva interviene sulla direttiva 76/769/CEE per limitare l’esposizione dei bambini ad alcuni ftalati presenti nei giocattoli e negli articoli di puericultura. Il legislatore europeo richiama il principio di precauzione, le valutazioni scientifiche disponibili e l’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, evitando al contempo distorsioni del mercato interno.

Obiettivi e contesto

La finalità principale è la protezione della salute dei bambini, considerati particolarmente sensibili alle sostanze tossiche per la riproduzione. I considerando evidenziano che alcuni ftalati sono stati classificati come tossici per la riproduzione oppure presentano incertezze scientifiche tali da giustificare un approccio prudenziale. La direttiva mira quindi a ridurre l’esposizione a fonti evitabili, soprattutto ad articoli che i bambini possono introdurre in bocca.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti materiale plastificato o parti fabbricate in materiale plastificato. È rilevante sia l’uso delle sostanze sia l’immissione sul mercato dei prodotti che superano i limiti fissati. La direttiva precisa inoltre che gli articoli di puericultura sono i prodotti destinati a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Sostanze interessate e livelli di restrizione

L’allegato introduce due gruppi di ftalati:

  • DEHP, DBP e BBP: sono vietati come sostanze o costituenti di preparati oltre lo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura; i prodotti oltre tale soglia non possono essere immessi sul mercato.
  • DINP, DIDP e DNOP: sono soggetti allo stesso limite dello 0,1% della massa del materiale plastificato, ma solo nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini; anche in questo caso, i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato.

La scelta di un regime meno severo per DINP, DIDP e DNOP è motivata dal principio di proporzionalità, in presenza di dati scientifici insufficienti o contraddittori.

Modifica della direttiva 76/769/CEE

La direttiva modifica la direttiva 76/769/CEE in due punti essenziali:

  • inserisce la definizione di "articoli di puericultura" all’articolo 1, paragrafo 3;
  • aggiunge nell’allegato I le nuove restrizioni sui ftalati, con indicazione delle sostanze, dei numeri CAS ed EINECS e dei relativi limiti di concentrazione.

Si tratta quindi di una tipica direttiva di armonizzazione minima/settoriale in materia di restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze pericolose.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 16 luglio 2006 le norme necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali norme si applicano dal 16 gennaio 2007. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.

Riesame della disciplina

La Commissione è tenuta a riesaminare entro il 16 gennaio 2010 le misure introdotte, alla luce di nuovi dati scientifici sulle sostanze elencate e sui loro sostituti. La direttiva prevede quindi un meccanismo di revisione, coerente con la natura precauzionale dell’intervento.

Rapporti con altre norme e limiti della direttiva

La direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, richiamando in particolare la direttiva 89/391/CEE e le direttive da essa derivate, tra cui la direttiva 90/394/CEE e la direttiva 98/24/CE. Restano quindi fermi gli obblighi settoriali già previsti in ambito lavoristico.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e razionale della disciplina

La direttiva interviene per eliminare o ridurre l’esposizione dei bambini a ftalati ritenuti rischiosi per la salute, sulla base del principio di precauzione e delle valutazioni scientifiche disponibili. L’obiettivo è anche evitare divergenze normative tra Stati membri che ostacolino il mercato interno.

Definizione di articoli di puericultura

Inserisce nell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 76/769/CEE la definizione di "articoli di puericultura" come qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Restrizioni per DEHP, DBP e BBP

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, i ftalati ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP) e ftalato di butilbenzile (BBP) non possono essere usati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura; i prodotti che superano tale limite non possono essere immessi sul mercato.

Restrizioni per DINP, DIDP e DNOP

I ftalati diisononile (DINP), diisodecile (DIDP) e diottile (DNOP) non possono essere usati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini; anche i prodotti contenenti tali ftalati oltre il limite non possono essere immessi sul mercato.

Riesame della disciplina

La Commissione deve riesaminare entro il 16 gennaio 2010 le misure adottate dalla direttiva 76/769/CEE come modificata, alla luce di nuovi dati scientifici sulle sostanze elencate nell’allegato e sui loro sostituti, e può proporre modifiche conseguenti.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 16 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 16 gennaio 2007. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei prodottitutela dei consumatoriprotezione della salutemercato internosostanze chimiche

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