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Direttiva 2005/86

Direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE per aggiornare i limiti massimi di canfene clorurato nei mangimi, sulla base di una valutazione scientifica dell'EFSA e delle considerazioni sulla contaminazione di fondo e sul bioaccumulo. Viene sostituito il precedente tenore massimo generale con limiti specifici per olio di pesce, farina/prodotti ittici e mangimi per pesci. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore.

Modifica dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE sui limiti massimi di canfene clorurato (toxafen) nei mangimi e in specifici prodotti di origine ittica.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE, con particolare riguardo a pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, olio di pesce e mangimi per pesci. Resta esclusa la disciplina generale precedente, sostituita da limiti specifici per i prodotti maggiormente esposti alla contaminazione da canfene clorurato. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere mediante recepimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

Modifica dei limiti di canfene clorurato nei mangimi

La direttiva 2005/86/CE della Commissione aggiorna l'allegato I della direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, in particolare per il canfene clorurato (toxafen). L'intervento si fonda su un parere scientifico dell'EFSA del 2 febbraio 2005 e mira a concentrare la disciplina sui prodotti maggiormente esposti alla contaminazione, sostituendo il precedente limite generale con limiti mirati.

Finalità e presupposti scientifici

La direttiva richiama il principio secondo cui i prodotti destinati all'alimentazione animale non possono superare i livelli massimi fissati nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. La Commissione evidenzia che il canfene clorurato è un insetticida non più utilizzato in molte aree del mondo, ma ancora presente nell'ambiente per la sua persistenza; alcune sue componenti sono più persistenti e bioaccumulabili, con rilevanza anche per la catena alimentare umana e animale. I congeneri CHB 26, 50 e 62 sono indicati come marker della contaminazione, mentre CHB 32 segnala una contaminazione recente e può essere utile per attività di monitoraggio, anche antifrode.

Ambito materiale e categorie interessate

La modifica riguarda i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, con particolare attenzione a:

  • pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l'olio di pesce;
  • olio di pesce;
  • mangimi per pesci.

La motivazione è che le principali fonti di esposizione sono l'olio di pesce e la farina di pesce, mentre i pesci risultano più sensibili alla tossicità del canfene clorurato e, specie quelli grassi, ne accumulano quantità rilevanti nei tessuti commestibili. La direttiva sottolinea quindi anche il profilo di tutela della salute umana, poiché il pesce è la principale fonte di esposizione per l'uomo.

Nuovi limiti massimi fissati dall'allegato

L'allegato sostituisce la voce 19 dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE e disciplina il canfene clorurato come somma dei congeneri indicatori CHB 26, CHB 50 e CHB 62. I limiti massimi sono espressi in mg/kg (ppm) di mangime al 12% di umidità:

  • 0,02 mg/kg per pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce;
  • 0,2 mg/kg per l'olio di pesce;
  • 0,05 mg/kg per i mangimi per pesci.

L'allegato specifica anche la numerazione Parlar/CHB dei singoli congeneri considerati: CHB 26, CHB 50 e CHB 62.

Revisione futura dei valori

La direttiva prevede espressamente che i tenori fissati per l'olio di pesce e per i mangimi per pesci siano riesaminati entro il 31 dicembre 2007, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente i contenuti massimi. Si tratta di una clausola di revisione che lascia intravedere un possibile irrigidimento successivo della disciplina in base all'evoluzione delle tecniche di decontaminazione e del controllo dei contaminanti.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate, corredandolo di una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la direttiva.

Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva oppure corredarlo in sede di pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa alla scelta nazionale. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. La direttiva è adottata dalla Commissione ed è espressamente qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi per il canfene clorurato

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE secondo l'allegato della direttiva. Viene sostituita la linea 19 relativa al canfene clorurato (toxafen), con riferimento alla somma dei congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62.

Nuovi livelli massimi nell'allegato I

Per "pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce" è fissato un contenuto massimo di 0,02 mg/kg (ppm). Per l'olio di pesce il limite è 0,2 mg/kg (ppm). Per i mangimi per pesci il limite è 0,05 mg/kg (ppm), tutti riferiti al mangime al tasso di umidità del 12%.

Riesame dei tenori fissati per l'olio di pesce e i mangimi per pesci

L'allegato prevede che i tenori per olio di pesce e mangimi per pesci siano rivisti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i contenuti massimi.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di correlazione; le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle misure di attuazione

Sempre ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarecontaminantipesca

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