Direttiva 2005/88
Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/88/CE modifica la direttiva 2000/14/CE sul rumore ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Interviene soprattutto per prorogare al 3 gennaio 2006 l’applicazione di alcuni limiti della fase II non ancora tecnicamente raggiungibili per talune categorie di macchine, e per rinviare al 3 gennaio 2007 il termine della relazione generale della Commissione. Viene inoltre soppressa la relazione separata prevista per tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici, assorbendoli nella relazione generale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2005 e applicarle dal 3 gennaio 2006.
Modifica della direttiva 2000/14/CE per prorogare e chiarire gli obblighi relativi ai limiti di emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide sul regime di commercializzazione e messa in servizio di determinate macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto disciplinate dalla direttiva 2000/14/CE. L’intervento riguarda in particolare i tipi di macchine elencati nell’articolo 12 di tale direttiva e gli obblighi di relazione della Commissione previsti all’articolo 20. Non introduce un ambito materiale autonomo, ma modifica i limiti di emissione sonora, le scadenze e la reportistica per le categorie interessate; la disciplina è rilevante ai fini SEE.
Modifica dei limiti di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto
La direttiva 2005/88/CE interviene sulla direttiva 2000/14/CE, che disciplina il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. L’obiettivo è consentire il corretto funzionamento del mercato interno evitando che alcuni prodotti siano esclusi dalla commercializzazione o dalla messa in servizio per il solo fatto che, al momento, non è tecnicamente possibile rispettare determinati valori limite della fase II.
Finalità e motivazioni dell’intervento
I considerando chiariscono che un gruppo di lavoro istituito dalla Commissione ha accertato, in una relazione dell’8 luglio 2004, l’impossibilità tecnica di rispettare alcuni valori limite della fase II, obbligatori dal 3 gennaio 2006. La direttiva prende atto che non vi era l’intenzione di bloccare la circolazione di tali macchine per ragioni meramente tecniche e introduce quindi un adeguamento del quadro normativo. Viene anche rilevata la necessità di più tempo per l’adempimento degli obblighi di relazione previsti dalla direttiva 2000/14/CE e per il suo riesame, con particolare riferimento ai valori limite della fase II.
Ambito di intervento
La modifica riguarda specifiche categorie di macchine e attrezzature già elencate nell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE, tra cui mezzi di compattazione, apripista, pale caricatrici, terne, dumper, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo, gru mobili, escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe, martelli demolitori tenuti a mano, gru a torre, gruppi elettrogeni, motocompressori, tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici. La direttiva non crea un nuovo regime autonomo, ma modifica i valori e le scadenze del sistema esistente.
Modifica dell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE
L’articolo 1, punto 1, sostituisce la tabella dell’articolo 12. La tabella distingue la fase I e la fase II, con applicazione della fase II a partire dal 3 gennaio 2006 per le categorie interessate. Per molte categorie i limiti sono espressi con formule collegate alla potenza netta installata, alla potenza elettrica, alla massa o all’ampiezza di taglio.
Tra le precisazioni più rilevanti per gli operatori:
- per alcuni tipi di macchine i valori della fase II sono indicati come meramente indicativi nella nota (6);
- se la direttiva non fosse modificata a seguito della relazione generale, i valori della fase I si applicherebbero anche alla fase II per tali categorie;
- per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008, mentre dopo tale data si applicano i valori della fase II;
- nel verificare il rispetto del livello ammesso, il livello di potenza sonora misurato va arrotondato al numero intero secondo regole specifiche (per difetto se la differenza è inferiore a 0,5; per eccesso se è pari o superiore a 0,5).
Modifica dell’articolo 20: relazione della Commissione
L’articolo 1, punto 2, interviene sull’articolo 20 della direttiva 2000/14/CE. Il termine per la relazione generale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio è spostato dal 3 gennaio 2005 al 3 gennaio 2007. Inoltre, il paragrafo 3 dell’articolo 20 viene soppresso, con conseguente eliminazione dell’obbligo di una relazione separata su tosaerba e tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici. Questi profili confluiscono nella relazione generale, evitando duplicazioni.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2005 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo modificativo. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 3 gennaio 2006. Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e natura dell’atto
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Nel testo emerge un certo margine di discrezionalità nazionale solo sulle modalità del riferimento alla direttiva negli atti di recepimento, non sul contenuto sostanziale dell’obbligo di conformazione.
Indicazioni utili per la pratica professionale
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto perché modifica il quadro dei limiti di rumorosità applicabili a determinate macchine e perché sposta i termini di monitoraggio e riesame da parte della Commissione. In sede di assistenza a imprese produttrici o importatrici, occorre verificare la classificazione del prodotto nella tabella dell’articolo 12, il rispetto dei limiti applicabili dal 3 gennaio 2006 e l’eventuale ricaduta delle note che qualificano alcuni valori come provvisori o indicativi. Inoltre, ai fini della conformità documentale, va considerato l’obbligo degli Stati membri di recepire tempestivamente la direttiva e di assicurare il rinvio formale negli atti nazionali.
Disposizioni principali
Adeguamento dei limiti di emissione sonora per alcune macchine (art. 12 direttiva 2000/14/CE)
L’articolo 1, punto 1, sostituisce integralmente la tabella dell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE. La nuova tabella conferma per varie categorie di macchine e attrezzature i valori ammessi di potenza sonora per la fase I e la fase II, con applicazione della fase II a partire dal 3 gennaio 2006. Per alcuni tipi di macchine i valori della fase II sono espressamente indicati come meramente indicativi nella nota (6), in attesa di eventuali future modifiche della direttiva dopo la relazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1. È inoltre previsto l’arrotondamento al numero intero del livello di potenza sonora misurato secondo regole specifiche.
Proroga della relazione generale della Commissione e soppressione della relazione distinta
L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 20 della direttiva 2000/14/CE: al paragrafo 1, la scadenza "Entro il 3 gennaio 2005" è sostituita da "Entro il 3 gennaio 2007". Il paragrafo 3, che imponeva una relazione separata sul progresso tecnico per tosaerba e tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici, è soppresso; tali macchine confluiscono nella relazione generale.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 3 gennaio 2006. Le disposizioni nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Ragioni della modifica e margini di discrezionalità
I considerando evidenziano che, per taluni tipi di macchine, non era tecnicamente possibile soddisfare i valori limite della fase II dal 3 gennaio 2006 e che non vi era l’intenzione di impedire la commercializzazione o la messa in servizio per meri motivi tecnici. La direttiva è adottata per assicurare il funzionamento del mercato interno nel rispetto dell’armonizzazione sul rumore ambientale, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi ai casi in cui il rispetto dei valori limite era tecnicamente impossibile. È inoltre incoraggiata la redazione e pubblicazione di prospetti di concordanza tra la direttiva e le misure nazionali di recepimento.
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