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direttiva

Direttiva 2005/92

Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA

Normativa europea32005L0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/92/CE modifica la direttiva 77/388/CEE per mantenere invariata, per un ulteriore periodo, la soglia minima dell’aliquota normale IVA al 15%. La misura mira a evitare divergenze eccessive tra le aliquote nazionali, con possibili squilibri strutturali e distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri devono adeguare il diritto interno con effetto dal 1° gennaio 2006, mentre il Consiglio si riserva di fissare il livello dell’aliquota normale dopo il 31 dicembre 2010.

Proroga della durata di applicazione dell’aliquota normale minima IVA del 15% dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, modificando la direttiva 77/388/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla disciplina dell’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla direttiva 77/388/CEE. L’intervento riguarda la fissazione dell’aliquota normale, identica per cessioni di beni e prestazioni di servizi, e incide sul regime transitorio IVA; non sono previste esclusioni soggettive o settoriali specifiche nel testo. La direttiva impone un risultato minimo uniforme agli Stati membri, lasciando loro la scelta delle misure interne di recepimento, con effetto dal 1° gennaio 2006.

Direttiva 2005/92/CE: proroga dell’aliquota normale minima IVA

La direttiva interviene sulla direttiva 77/388/CEE per prorogare la soglia minima dell’aliquota normale IVA al 15% per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. Il considerando evidenzia l’esigenza di evitare divergenze crescenti tra le aliquote nazionali, che potrebbero generare squilibri strutturali nella Comunità e distorsioni della concorrenza, consentendo al contempo la prosecuzione della strategia di semplificazione e ammodernamento della normativa IVA.

Obiettivo e ratio dell’intervento

La misura non ridisegna in modo generale il sistema dell’IVA, ma incide su un punto specifico del regime comune: la durata dell’aliquota normale minima. L’obiettivo è garantire continuità e stabilità al regime transitorio dell’IVA, mantenendo un livello minimo uniforme tra gli Stati membri e rinviando al Consiglio la determinazione del livello da applicare dopo il 31 dicembre 2010.

Modifica della direttiva 77/388/CEE

L’articolo 1 sostituisce il testo dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo e secondo comma, della direttiva 77/388/CEE.

  • Ciascuno Stato membro continua a fissare la propria aliquota normale IVA come percentuale della base imponibile.
  • L’aliquota deve essere identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
  • Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%.
  • Per il periodo successivo al 31 dicembre 2010, il livello dell’aliquota sarà fissato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 93 del trattato.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 contiene le disposizioni tipiche di recepimento delle direttive.

  • Gli Stati membri devono mettere in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie con effetto dal 1° gennaio 2006.
  • Devono informare immediatamente la Commissione.
  • Le misure nazionali devono riportare un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma di tale riferimento è lasciata alla scelta degli Stati membri.
  • Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori fiscali, la direttiva rileva perché conferma la validità del vincolo europeo sulla soglia minima dell’aliquota ordinaria IVA nel periodo indicato. In sede nazionale, il margine di discrezionalità riguarda la determinazione dell’aliquota normale entro il limite minimo del 15%, nonché le modalità tecniche di recepimento e di richiamo formale alla direttiva negli atti interni.

Disposizioni principali

Mantenimento dell’aliquota normale minima IVA

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo e secondo comma, della direttiva 77/388/CEE. È confermato che l’aliquota normale dell’IVA è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile identica per cessioni di beni e prestazioni di servizi; dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%. Dopo il 31 dicembre 2010, il livello dell’aliquota normale sarà fissato dal Consiglio a norma dell’articolo 93 del trattato.

Obbligo di recepimento con effetto dal 1° gennaio 2006

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1° gennaio 2006, e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofiscalità indirettaarmonizzazione tributariamercato interno

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