Cassazione Penale, Ordinanza n. 03132/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello lamentando, con il primo motivo, un'omissione di valutazione tecnica sulla effettiva falsificazione dei documenti. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato l'identificazione della stessa come autrice del fatto e il trattamento sanzionatorio, proponendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione delle risultanze già esaminate dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo introduce questioni non devolute in appello e, quindi, non esaminabili per la prima volta in sede di legittimità; gli altri motivi sono giudicati inammissibili perché mirano a una nuova valutazione del merito, già congruamente affrontato e respinto dalla corte territoriale, anche quanto alla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile il primo motivo perché relativo a questioni non proposte in appello e non scrutinabili in cassazione, e reputando gli ulteriori motivi meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte di appello con motivazione ritenuta congrua. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità: non sono proponibili in cassazione questioni non devolute al giudice di appello e non è consentita una rivalutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione.
- I motivi di ricorso che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio e in una richiesta di rivalutazione del merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia fornito motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se questa dà conto in modo adeguato della pena inflitta, la doglianza che si limiti a dissentire dalla valutazione compiuta è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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