Cassazione Civile, Ordinanza n. 36988/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per crediti derivanti da diversi rapporti: tre crediti da sconto improprio, due saldi di conto corrente e un prestito chirografario. Nel corso del giudizio la posizione creditoria è passata a una società veicolo, che ha poi proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale sui crediti da sconto, ritenendo applicabili solo i fori generali e facoltativi, perché i relativi contratti non contenevano una clausola di deroga a favore di Pesaro; aveva invece ritenuto competente sé stesso per le altre domande. Con il ricorso si denunciavano: incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. per mancata contestazione di tutti i criteri dell'art. 19 c.p.c.; erronea applicazione degli artt. 19, 20 e 28 c.p.c. e delle regole di interpretazione contrattuale; omesso esame di clausole di deroga della competenza nei contratti di conto corrente; violazione dell'art. 28 c.p.c. in relazione ai fori convenzionali pattuiti nei contratti di conto corrente e fideiussione.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondata, in particolare, la censura sulla incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società debitrice: per una persona giuridica, la mancata contestazione del criterio di collegamento previsto dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento, e dunque l'eccezione va considerata come non proposta. Quanto ai fideiussori, la Corte ha escluso che fossero consumatori, valorizzando la loro qualità di unici soci della società garantita e richiamando la giurisprudenza UE e di legittimità; perciò ha applicato il foro convenzionale previsto nel contratto di fideiussione. In conclusione, la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Pesaro, con termine per la riassunzione e rinvio al giudice di merito per la regolazione delle spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa; la sua incompletezza può essere rilevata d'ufficio anche nel regolamento di competenza.
art. 18 c.p.c.
Richiamato come foro generale delle persone fisiche e giuridiche, ma non decisivo nel caso per l'incompletezza dell'eccezione.
art. 19 c.p.c.
Per le persone giuridiche occorre contestare tutti i criteri di collegamento, incluso quello relativo a stabilimento e rappresentante autorizzato nel luogo del giudice adito.
art. 20 c.p.c.
Richiamato come foro facoltativo delle obbligazioni.
art. 28 c.p.c.
Il foro convenzionale può prevalere; nel caso è stato ritenuto applicabile il foro pattuito nei contratti di fideiussione e conto corrente.
art. 1182 c.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non è il fulcro della decisione.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati nel secondo motivo per l'interpretazione dei contratti, senza autonoma decisione su specifiche clausole oltre al rilievo del foro convenzionale.
artt. 1230 ss. c.c.
Richiamati nel secondo motivo, ma non risultano decisivi nella ratio decidendi.
art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
Esclude il foro speciale del consumatore quando i fideiussori non rivestono tale qualità.
Massime di principio
- In tema di eccezione di incompetenza territoriale proposta contro una persona giuridica, l'eccezione è incompleta e quindi come non proposta se non contesta tutti i criteri di collegamento indicati dall'art. 19 c.p.c., compreso quello dello stabilimento con rappresentante autorizzato nel luogo del giudice adito.
- L'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica alla fideiussione, la qualità di consumatore va verificata con riferimento alle parti del contratto e alla concreta relazione del fideiussore con la società garantita; la mera qualità di socio può escludere il foro del consumatore quando la partecipazione al capitale e il ruolo societario rivelino un collegamento non meramente personale.
- Se il contratto di fideiussione contiene un foro convenzionale valido, esso è applicabile alla controversia, salvo specifiche ragioni di invalidità o inefficacia non emerse nel caso.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza è accolto, la Corte può limitarsi a dichiarare la competenza del giudice individuato e rimettere al merito la regolazione delle spese del giudizio di regolamento.
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