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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06197/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la statuizione di confisca del denaro sequestrato (in particolare una somma di € 1.477,61 tra altre, facente parte del totale di € 26.267,61) sostenendo l'erronea applicazione delle norme sugli illeciti in materia di stupefacenti (art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis T.U. stupefacenti) e, comunque, il difetto di motivazione. La difesa aveva allegato che le somme erano state rinvenute in locali diversi dell'abitazione condivisa con altri componenti del nucleo familiare e aveva fornito spiegazioni sulla lecita provenienza delle singole somme, denunciando violazione dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza temporale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio si fosse adeguato al precedente dictum annullativo e avesse motivato la confisca in relazione alla somma complessiva di € 26.267,61, ritenendola sproporzionata rispetto alle fonti di reddito dell'imputato (privo di stabile lavoro), applicando correttamente l'art. 240-bis cod. pen. per il tramite dell'art. 85-bis T.U. stupefacenti. Il ricorrente non ha contrastato adeguatamente la motivazione del giudice del rinvio, limitandosi a deduzioni generiche e asseritive circa la titolarità di parte delle somme da altri conviventi e sul periodo di accumulo delle stesse. La richiesta di valutazione separata della somma di € 1.477,61 è stata respinta per mancata allegazione probante. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione nel reato; menzionato tra le imputazioni iniziali per i fatti di detenzione e concorso.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; la confisca non può essere automatica in tutti i casi di mera detenzione ma soggetta ai limiti normativi previsti per l'ablazione dei beni.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca del profitto del reato; la Corte osserva che per la mera detenzione non è applicabile la confisca prevista dall'art. 240 se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 240-bis.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione tra beni e redditi leciti dell'imputato; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione (per il tramite dell'art.85-bis T.U.) per giustificare la confisca del denaro quando la somma appare manifestamente sproporzionata rispetto alle fonti di reddito dichiarate.

  • art. 85-bis T.U. stupefacenti

    Disposizione richiamata dal giudice del rinvio per applicare l'art. 240-bis nei procedimenti per reati di detenzione di stupefacenti; stabilisce i limiti della confisca in questa fattispecie.

  • art. 73, comma 7-bis T.U. stupefacenti

    Norma aplicabile in ipotesi di cessione/ spaccio; la Corte precisa che tale disposizione e l'art. 240 non sono utilizzabili per giustificare la confisca nel caso di mera detenzione, salvo i casi previsti da art. 240-bis.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di impugnazione in Cassazione invocate dal ricorrente (erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale; difetto di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e dunque il ricorso inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'imposizione della sanzione a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave e ha fissato una somma equitativa di € 3.000,00.

Massime di principio

  • In i reati di mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro è ammissibile solo se sussistono le condizioni dell'art. 240-bis cod. pen. richiamato dall'art. 85-bis T.U.: cioè quando la somma appare manifestamente sproporzionata rispetto a fonti di reddito lecite.
  • La confisca di telefoni e dispositivi richiede elementi che dimostrino il loro effettivo uso nell'attività di spaccio; in mancanza di tali elementi il bene va restituito.
  • Per contrastare efficacemente una confisca occorre allegare e, se possibile, documentare la provenienza lecita delle singole somme e indicare l'identità e le fonti di reddito di altri conviventi quando si deduce che i beni siano in comune; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
  • La deduzione della 'ragionevolezza temporale' (cioè che i beni siano stati acquistati molto anteriormente e quindi estranei al reato) va supportata da circostanze o documenti che rendano credibile il periodo di accumulo; senza ciò la censura è debole.
  • In sede di Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mancata specificazione degli elementi di doglianza comporta il rischio di inammissibilità per aspecificità e l'addebito delle spese e di somme alla Cassa delle ammende.

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