Sentenza n. 7402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Consiglio di Stato n. 7044 del 14 agosto 2025, che aveva liquidato il risarcimento del danno da perdita di chance e disposto il rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7044/2025, passata in giudicato. Tale pronuncia, riformando parzialmente la sentenza del TAR Lazio n. 9416/2024, aveva riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in € 15.000, attualizzati e maggiorati degli interessi fino al soddisfo, per la perdita della possibilità di avviare tempestivamente i percorsi compensativi necessari a partecipare alle procedure di abilitazione o reclutamento dei docenti; aveva inoltre posto a carico del Ministero le spese del doppio grado. La ricorrente deduce che il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato, nonostante la notificazione del titolo munito di attestazione di conformità e il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha chiesto anche la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto: il giudicato è passato in giudicato, è stato notificato al Ministero e, decorso il termine di 120 giorni, risultava ancora ineseguito, senza contestazioni dell’Amministrazione. Il Ministero deve pagare entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza le somme dovute in esecuzione del titolo, inclusi il risarcimento e le spese del giudizio definito dalla sentenza ottemperanda. In caso di ulteriore inadempimento è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega; questi dovrà provvedere agli adempimenti necessari entro 60 giorni dalla richiesta presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. È respinta la richiesta di penalità di mora, perché allo stato non ne sussistono i presupposti. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 3.000 oltre oneri e accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm, il Collegio ritiene di non dover accogliere la richiesta di condanna formulata dalla ricorrente, non ravvisandone allo stato i presupposti;
La penalità di mora può essere disposta in sede di ottemperanza, ma nel caso concreto il Collegio non ne ravvisa allo stato i presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
la suddetta sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata a mezzo PEC presso la sede del Ministero resistente in data 5-9 febbraio 2026, per cui in data 5-9 giugno 2026 sono decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo munito di attestazione di conformità, così come previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. 669/1996;
Per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione, il Collegio considera decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo munito di attestazione di conformità.
art. 114 c.p.a.
constatato l’inadempimento del Ministero, che non ha spontaneamente dato esecuzione al giudicato, e l’assenza di contestazioni da parte dello stesso, in accoglimento del ricorso, deve disporsi che il Ministero dell’istruzione e del merito provveda a dare esecuzione al giudicato di cui sentenza del Consiglio di Stato n. 7044/2025, procedendo a liquidare a favore della ricorrente le somme relative dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
Accertata l’inerzia nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di pagare quanto dovuto entro il termine assegnato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato di condanna al pagamento e risulta decorso il termine previsto per l’adempimento dopo la notificazione del titolo munito di attestazione di conformità, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza non è automatica: la sua concessione richiede che il giudice ravvisi nel caso concreto i relativi presupposti.
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