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Ordinanza

Ordinanza n. 541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 00629/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza o altro provvedimento comunale contenente ordini relativi alla messa in sicurezza dell’area e a interventi su segnaletica stradale e altri manufatti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento comunale. Dal testo emerge che il provvedimento imponeva agli interessati, oltre alla messa in sicurezza della loro area, anche interventi riguardanti la segnaletica stradale e altri manufatti non riconducibili alla proprietà. L’appello contestava tali ordini, la cui imputabilità ai proprietari è stata ritenuta prima facie dubbia, chiedendo la riforma della decisione cautelare e la sospensione degli effetti del provvedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i motivi e le questioni dedotti richiedessero un più approfondito esame nella sede di merito. Nelle more, ha parzialmente accolto l’appello cautelare limitatamente agli ordini comunali eccedenti la messa in sicurezza dell’area di proprietà degli appellanti, con particolare riferimento agli interventi sulla segnaletica stradale e su altri manufatti non riconducibili all’area. La sospensione è stata disposta perché l’imputabilità di tali interventi agli interessati appariva prima facie dubbia, restando fermi i compiti del Comune in materia di pubblica incolumità e sicurezza della circolazione. L’ordinanza cautelare del TAR è stata quindi riformata parzialmente; le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate ed è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi degli artt. 62, comma 3, e 55, comma 11, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’ordinanza dispone inoltre la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi del comma 3.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la fissazione sollecita dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ne dispone l’attivazione tramite il TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’imputabilità al destinatario di alcuni ordini amministrativi appare prima facie dubbia, la sospensione può essere limitata a tali ordini, senza estendersi alle prescrizioni direttamente riferibili alla sua proprietà o posizione giuridica.
  • La tutela cautelare può essere parzialmente accordata anche quando l’esame dei motivi di ricorso richiede un approfondimento incompatibile con la fase interinale, preservando nel frattempo la situazione giuridica dagli effetti degli ordini controversi.
  • La sospensione cautelare di ordini rivolti al privato non impedisce all’amministrazione di esercitare i propri compiti istituzionali di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione.
  • L’accoglimento parziale dell’appello cautelare può comportare la riforma parziale dell’ordinanza di primo grado e la sospensione soltanto degli effetti del provvedimento amministrativo eccedenti quelli cautelativamente ritenuti riferibili al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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