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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3659 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la legittimità della tassazione Tarsu sostenendo che alcune aree dei propri locali fossero destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi e, pertanto, dovessero essere escluse dalla superficie imponibile ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 12 del regolamento comunale. Deduceva inoltre che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza e la delimitazione delle aree non tassabili, nonostante la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la formulazione cumulativa delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione, perché impone al giudice di ricostruire autonomamente le singole doglianze. Nel merito ha comunque ritenuto infondato il ricorso, confermando che grava sulla società contribuente l'onere di denunciare, individuare e delimitare le superfici escluse dalla Tarsu e di dimostrare concretamente la produzione di rifiuti speciali tossici, nocivi o pericolosi. È stata quindi confermata la legittimità degli avvisi Tarsu per gli anni 2002-2004, con esclusione delle sanzioni già dichiarata dalla CTR. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, commi 1, 2 e 3

    Non assoggettabilità alla tassa dei locali, aree o parti di essi, in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi

    L'esclusione dalla Tarsu riguarda soltanto le superfici specificamente interessate dalla produzione di rifiuti speciali non assimilati, tossici, nocivi o pericolosi. Il contribuente deve dimostrare sia la produzione di tali rifiuti sia l'esatta delimitazione delle aree interessate.

  • Art. 12 del Regolamento Tarsu del Comune di Afragola n. 22 del 23 aprile 1997

    Locali, aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi

    Il regolamento comunale recepisce l'esclusione prevista dalla legge, ma non comporta un'esenzione automatica per l'intera attività o per tutti i locali dell'impresa: devono essere individuate le specifiche superfici in cui si producono i rifiuti esclusi.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 70

    L'obbligo di denuncia e di comunicazione dei dati rilevanti per la quantificazione della tassa impone al contribuente di fornire le informazioni necessarie per ottenere l'esclusione di determinate superfici.

  • D.Lgs. n. 22/1997, artt. 2, 4, 5 e 6

    La disciplina della gestione dei rifiuti persegue la tutela dell'ambiente e distingue le attività di raccolta, recupero e smaltimento; il richiamo è funzionale a qualificare la natura dei rifiuti speciali e pericolosi.

  • L. n. 128/1998, art. 17, comma 3

    La decisione distingue i rifiuti speciali non pericolosi eventualmente assimilabili agli urbani, per effetto della disciplina comunale, dai rifiuti tossici, nocivi o pericolosi che non sono soggetti a tassazione sulle relative superfici.

  • Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione devono essere formulati in modo autonomo e specifico. La loro esposizione cumulativa e indistinta può determinare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di Tarsu, il presupposto generale dell'occupazione o detenzione di immobili deve essere provato dall'amministrazione, ma il contribuente che invoca l'esclusione o la riduzione della superficie imponibile deve indicare e delimitare precisamente le aree interessate.
  • La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione dell'intero stabilimento o dell'intera attività: l'esclusione riguarda soltanto le superfici nelle quali tali rifiuti vengono effettivamente prodotti.
  • Per ottenere l'esclusione dalla tassa è necessario fornire una denuncia tempestiva e documentazione concreta sulla natura dei rifiuti, sui processi produttivi e sulle aree interessate.
  • La mera allegazione della produzione di rifiuti speciali, senza prova della loro natura tossica, nociva o pericolosa e senza precisa individuazione delle superfici, non è sufficiente.
  • Quando il regolamento comunale prevede percentuali forfettarie di riduzione per determinate attività produttive, il Comune può applicarle; il contribuente deve comunque dimostrare l'eventuale diritto a un'esclusione maggiore o diversa.
  • Nel ricorso per cassazione le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono essere separate, specifiche e collegate ai rispettivi presupposti, senza rimettere alla Corte il compito di ricostruire le doglianze.

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