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direttiva

Direttiva 2007/72

Direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 66/401/CEE per includere la specie Galega orientalis Lam. tra le piante foraggere disciplinate dalle regole uniformi dell’Unione sulla commercializzazione delle sementi. L’obiettivo è consentirne la certificazione e la libera circolazione nel mercato interno, adeguando anche gli allegati tecnici con i requisiti di qualità, germinazione e campionamento. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2008.

Inserimento della specie Galega orientalis Lam. nell’ambito della direttiva 66/401/CEE sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.

Ambito di applicazione

Si applica alle sementi di piante foraggere disciplinate dalla direttiva 66/401/CEE, con riferimento specifico alla specie Galega orientalis Lam. (galega foraggera). L’intervento riguarda i soggetti della filiera sementiera che producono, certificano, commercializzano o controllano sementi di tale specie nell’Unione europea, nonché gli Stati membri chiamati a recepire le modifiche normative. La direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.

Inserimento di Galega orientalis Lam. nella disciplina UE sulle sementi foraggere

La direttiva 2007/72/CE della Commissione interviene sulla direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, per includere la specie Galega orientalis Lam. (galega foraggera) tra le specie soggette al regime uniforme di certificazione e commercializzazione. La scelta è motivata dal fatto che la specie è già ampiamente coltivata in alcuni Stati membri e contribuisce al miglioramento della qualità dei mangimi per animali d’allevamento; la sua inclusione mira quindi a consentirne la libera circolazione nel territorio comunitario.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nel quadro della direttiva 66/401/CEE, richiamata come base normativa per la commercializzazione delle sementi di piante foraggere. I considerando evidenziano che Galega orientalis Lam. non rientrava ancora nel campo di applicazione della disciplina uniforme sulla certificazione delle sementi e non poteva, di conseguenza, circolare liberamente nel mercato interno. Poiché la specie soddisfa le condizioni pertinenti per la certificazione, la Commissione dispone il suo inserimento negli elenchi e nei parametri tecnici della direttiva madre.

Modifiche alla direttiva 66/401/CEE

L’articolo 1 apporta tre modifiche principali:

  • nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.b), la specie viene inserita tra le voci elencate, con la denominazione "Galega orientalis Lam. galega foraggera";
  • nell’articolo 3, paragrafo 1, la specie viene inserita nel relativo elenco;
  • gli allegati II e III vengono modificati secondo l’allegato della direttiva.

L’intervento è quindi sia sostanziale, perché amplia il perimetro applicativo della direttiva 66/401/CEE, sia tecnico, perché adegua le tabelle di qualità e campionamento alle caratteristiche della nuova specie.

Requisiti tecnici per la certificazione delle sementi

L’allegato della direttiva inserisce le nuove righe per Galega orientalis Lam. nelle tabelle degli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE.

Per le sementi certificate e per le sementi di base vengono stabiliti parametri specifici riguardanti:

  • germinazione minima;
  • purezza analitica;
  • tenori massimi di semi di altre specie di piante;
  • altre condizioni o norme tecniche applicabili alla specie.

Il testo dell’allegato mostra che tali requisiti sono differenziati tra le due categorie di sementi e corredati da richiami e note tecniche interne alle tabelle, secondo la struttura tipica della normativa europea sulle sementi.

Campionamento e dimensioni dei lotti

Sempre nell’allegato, la modifica dell’allegato III della direttiva 66/401/CEE introduce per Galega orientalis Lam. i parametri di campionamento e di dimensione del lotto:

  • peso massimo di un lotto: 10 tonnellate;
  • peso minimo del campione prelevato da un lotto: 250 grammi;
  • peso del campione per i dosaggi espressi in cifre, come richiamato dalle colonne pertinenti dell’allegato II: 200 grammi.

Questi dati sono essenziali per l’attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, poiché determinano le modalità pratiche dei controlli ufficiali.

Recepimento da parte degli Stati membri

La direttiva non è direttamente applicabile come regolamento, ma richiede recepimento nazionale. Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Sono previsti ulteriori obblighi formali:

  • comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmissione di una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • inserimento di un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali, oppure loro corredo con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per i professionisti del settore sementiero, la conseguenza principale è l’inclusione di Galega orientalis Lam. nel regime UE di certificazione e circolazione delle sementi foraggere. Ciò consente l’adeguamento delle attività di produzione, controllo e commercializzazione alla nuova specie, nel rispetto dei parametri tecnici fissati negli allegati della direttiva 66/401/CEE come modificata.

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore, è rilevante verificare:

  • l’effettiva trasposizione nazionale entro il 31 dicembre 2008;
  • l’aggiornamento delle procedure di certificazione e dei modelli di campionamento;
  • la coerenza della documentazione di filiera con i nuovi requisiti tecnici della specie inserita.

Disposizioni principali

Inserimento della specie nell’elenco delle piante foraggere

L’articolo 1 modifica l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.b), della direttiva 66/401/CEE inserendo tra le specie elencate la voce "Galega orientalis Lam. galega foraggera". La direttiva modifica inoltre l’articolo 3, paragrafo 1, inserendo la medesima specie nell’elenco pertinente.

Adeguamento degli allegati tecnici

L’articolo 1, punto 3, dispone la modifica degli allegati II e III conformemente all’allegato della direttiva, per fissare i parametri tecnici applicabili alle sementi di Galega orientalis Lam. nell’ambito delle categorie "sementi certificate" e "sementi di base" nonché i criteri di campionamento.

Requisiti per le sementi certificate e di base

Nell’allegato della direttiva vengono inserite tabelle specifiche negli allegati II, sezione I, punto 2.A, e II, sezione II, punto 2.A, per Galega orientalis Lam. Sono fissati requisiti di germinazione minima, purezza analitica, limiti massimi di semi di altre specie e altre condizioni tecniche, differenziate tra sementi certificate e sementi di base.

Campionamento e peso dei lotti

L’allegato modifica l’allegato III della direttiva 66/401/CEE inserendo per Galega orientalis Lam. il peso massimo del lotto pari a 10 tonnellate, il peso minimo del campione prelevato pari a 250 grammi e il peso del campione per le prove pari a 200 grammi.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla presente direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercio internocertificazione di sementi

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