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Direttiva 2007/65

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/65/CE aggiorna la direttiva 89/552/CEE per adeguare la disciplina audiovisiva alla convergenza tecnologica e all’emersione dei servizi a richiesta. Estende un nucleo minimo di regole comuni a tutti i servizi di media audiovisivi, mantenendo il principio del paese d’origine e introducendo nuove disposizioni su giurisdizione, libertà di ricezione, comunicazioni commerciali, tutela dei minori, accessibilità, opere europee e brevi estratti di cronaca. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 19 dicembre 2009, con un ampio margine sui mezzi di attuazione, inclusa la possibilità di promuovere coregolamentazione e autoregolamentazione.

Modifica il quadro "Televisione senza frontiere" per istituire una disciplina dei servizi di media audiovisivi, applicabile sia alla radiodiffusione televisiva sia ai servizi a richiesta, con regole comuni su giurisdizione, comunicazioni commerciali, tutela dei minori, accessibilità e promozione delle opere europee.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi di media audiovisivi forniti da fornitori soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, inclusi i servizi lineari (radiodiffusione televisiva/trasmissione televisiva) e non lineari (servizi a richiesta), nonché alle comunicazioni commerciali audiovisive che li accompagnano o vi sono inserite. La direttiva disciplina anche la libertà di ricezione e la ritrasmissione dei servizi provenienti da altri Stati membri, le ipotesi di deroga, la cooperazione tra autorità nazionali e alcune regole specifiche per eventi di particolare rilevanza, brevi estratti di cronaca, tutela dei minori, sponsorizzazione e product placement. Restano esclusi, tra l’altro, i servizi destinati solo a paesi terzi, le attività non economiche non in concorrenza con la televisione, i siti internet privati, i contenuti generati dagli utenti a fini di condivisione/scambio, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, le corrispondenze private, i servizi il cui contenuto audiovisivo è meramente incidentale, i giochi d’azzardo in linea e i motori di ricerca, nonché le trasmissioni audio e radiofoniche.

Direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE sui servizi di media audiovisivi

La direttiva interviene sul quadro della cosiddetta "Televisione senza frontiere" per adeguarlo alla convergenza tra televisione tradizionale e servizi audiovisivi a richiesta. Nei considerando, il legislatore europeo richiama la necessità di garantire certezza del diritto, concorrenza leale, pluralismo dei media, tutela dei minori, protezione dei consumatori e promozione della diversità culturale e linguistica.

Obiettivi e impostazione generale

L’atto amplia la disciplina a un insieme minimo di regole comuni per tutti i servizi di media audiovisivi, mantenendo il principio del paese d’origine come architrave del sistema. La logica è differenziata: i servizi lineari restano soggetti a una regolazione più intensa, mentre i servizi a richiesta sono assoggettati a un nucleo più leggero di obblighi, giustificato dalla maggiore possibilità di scelta e controllo dell’utente.

Definizioni e ambito materiale

L’articolo 1, come sostituito, ridefinisce il servizio di media audiovisivo, distinguendo tra:

  • radiodiffusione televisiva o trasmissione televisiva, quale servizio lineare;
  • servizio di media audiovisivi a richiesta, quale servizio non lineare.

Sono inoltre definiti programma, responsabilità editoriale, fornitore di servizi di media, comunicazione commerciale audiovisiva, pubblicità televisiva, sponsorizzazione, televendita, inserimento di prodotti e opere europee. La nozione si riferisce a servizi destinati al grande pubblico, con funzione informativa, di intrattenimento o educativa, e comprende le comunicazioni commerciali audiovisive; sono invece esclusi, tra l’altro, i contenuti meramente incidentali, i servizi non economici, la corrispondenza privata, i siti internet privati, i contenuti generati dagli utenti nei contesti di condivisione, le versioni elettroniche di giornali e riviste, i giochi d’azzardo e i servizi radiofonici.

Giurisdizione e principio del paese d’origine

L’articolo 2 stabilisce criteri dettagliati per individuare lo Stato membro competente, fondati sulla sede principale, sul luogo delle decisioni editoriali, sulla localizzazione del personale, sul primo Stato di attività stabile e, in alternativa, sull’uso di collegamenti uplink o di capacità satellitare. Lo Stato membro di giurisdizione deve garantire che i fornitori soggetti alla sua autorità rispettino le norme applicabili ai servizi destinati al pubblico nel suo territorio.

La direttiva non si applica ai servizi destinati solo a paesi terzi e non ricevuti nel territorio dell’Unione. Viene ribadito che il principio del paese d’origine resta fondamentale: un solo Stato membro esercita la giurisdizione sul fornitore e gli altri non possono ostacolare la ricezione o la ritrasmissione se non nei casi e secondo le procedure espressamente previsti.

Libertà di ricezione e deroghe

L’articolo 2 bis assicura la libertà di ricezione e la non interferenza con la ritrasmissione di servizi provenienti da altri Stati membri. Per la radiodiffusione televisiva sono previste deroghe provvisorie in caso di violazioni evidenti, gravi e serie delle norme sui minori o sull’incitamento all’odio.

Per i servizi a richiesta, gli Stati membri possono adottare misure limitative solo se:

  • necessarie per ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori;
  • rivolte a un servizio che lede o minaccia gravemente tali obiettivi;
  • proporzionate.

In via procedurale, lo Stato membro interessato deve prima chiedere intervento allo Stato di giurisdizione, salvo urgenza, e notificare la Commissione e l’altro Stato membro. La Commissione verifica rapidamente la compatibilità delle misure con il diritto dell’Unione.

Norme più rigorose, cooperazione ed elusione

L’articolo 3 consente agli Stati membri di imporre ai fornitori soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati, purché conformi al diritto UE. Quando un’emittente stabilita in un altro Stato membro trasmette in tutto o in prevalenza verso il territorio nazionale, è previsto un meccanismo di cooperazione tra Stati membri, con richiesta motivata e risposta entro due mesi; le parti possono coinvolgere il comitato di contatto.

Se il risultato è insoddisfacente e vi è elusione delle norme più rigorose, il primo Stato membro può adottare misure appropriate, ma solo se esse sono oggettivamente necessarie, non discriminatorie e proporzionate e previa autorizzazione della Commissione, che decide entro tre mesi. La direttiva incoraggia inoltre la coregolamentazione e l’autoregolamentazione, senza imporle agli Stati membri.

Obblighi comuni a tutti i servizi di media audiovisivi

Il nuovo capo II bis introduce obblighi generali applicabili a tutti i servizi:

  • accesso facile, diretto e permanente ai dati essenziali del fornitore, inclusi nome, indirizzo di stabilimento e contatti;
  • divieto di incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità;
  • promozione dell’accessibilità per persone con disabilità visive o uditive;
  • divieto di trasmettere opere cinematografiche fuori dai periodi concordati con i titolari dei diritti.

Comunicazioni commerciali audiovisive, sponsorizzazione e product placement

La disciplina sulle comunicazioni commerciali audiovisive è un punto centrale della direttiva. Le comunicazioni devono essere chiaramente riconoscibili e non possono essere occulte o subliminali. Devono rispettare la dignità umana, non discriminare, non promuovere comportamenti pericolosi per salute, sicurezza o ambiente.

È vietata la pubblicità di sigarette e prodotti del tabacco, la pubblicità di medicinali e cure mediche soggetti a prescrizione e ogni comunicazione che pregiudichi i minori o li sfrutti. Per le bevande alcoliche è vietato un messaggio rivolto specificamente ai minori o che favorisca il consumo smodato. Gli Stati membri e la Commissione sono chiamati a promuovere codici di condotta per la pubblicità di alimenti e bevande non appropriate nei programmi per bambini.

La sponsorizzazione non deve compromettere l’indipendenza editoriale né incoraggiare direttamente l’acquisto. Dev’essere chiaramente indicata e non può provenire da imprese del tabacco; per le imprese farmaceutiche sono vietate promozioni di specifici medicinali soggetti a prescrizione. Notiziari e programmi di attualità non possono essere sponsorizzati.

L’inserimento di prodotti è in linea generale vietato, ma è ammesso, salvo diversa scelta dello Stato membro, in alcune tipologie di programmi, tra cui opere cinematografiche, film e serie per servizi audiovisivi, programmi sportivi e di intrattenimento leggero, nonché quando siano forniti gratuitamente beni o servizi di valore significativo. Sono esclusi i programmi per bambini e restano vietati i riferimenti a tabacco e a medicinali soggetti a prescrizione. Le regole sul product placement si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

Tutela dei minori e accessibilità

Per i servizi a richiesta, gli Stati membri devono assicurare che i contenuti suscettibili di nuocere gravemente ai minori siano disponibili solo in modo da impedire normalmente l’accesso dei minori. Il testo ribadisce che la tutela dei minori e della dignità umana non richiede necessariamente un controllo preventivo pubblico dei contenuti.

La direttiva rafforza anche il profilo dell’accessibilità, invitando gli Stati membri a promuovere gradualmente servizi fruibili da persone con disabilità, anche tramite linguaggio dei segni, sottotitoli, audiodescrizione e menu semplici.

Promozione delle opere europee nei servizi a richiesta

Gli Stati membri devono assicurare che i servizi a richiesta promuovano, ove possibile e con mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La direttiva lascia agli Stati un margine di scelta sui mezzi: contributi finanziari, percentuale di catalogo, rilievo nelle guide elettroniche o altri strumenti equivalenti.

È previsto un obbligo di relazione alla Commissione entro il 19 dicembre 2011 e successivamente ogni quattro anni. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute e di uno studio indipendente, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Eventi di particolare rilevanza e brevi estratti di cronaca

Per gli eventi di particolare rilevanza per la società, ciascuno Stato membro può redigere un elenco di eventi, nazionali e non, che non possono essere trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte importante del pubblico della visione in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. Le misure nazionali devono essere notificate alla Commissione, che verifica la compatibilità entro tre mesi e pubblica gli elenchi.

Per i brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione ha diritto di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, agli eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva. Gli estratti sono destinati ai notiziari generali, devono indicare la fonte salvo impossibilità pratica e possono, in alternativa, essere regolati da sistemi equivalenti. Eventuali compensi non possono superare i costi supplementari direttamente sostenuti per l’accesso.

Regime delle pubblicità televisive e della televendita

La direttiva riscrive in modo ampio il capo relativo alla pubblicità televisiva e alla televendita. La pubblicità deve essere chiaramente separata dal contenuto editoriale; gli spot isolati costituiscono eccezione, salvo gli eventi sportivi. L’integrità dei programmi deve restare preservata, tenuto conto di intervalli naturali, durata e natura del programma.

Le principali regole quantitative e qualitative sono:

  • film per la televisione, opere cinematografiche e notiziari possono essere interrotti solo una volta ogni periodo programmato di almeno 30 minuti;
  • i programmi per bambini possono essere interrotti una sola volta, se durano più di 30 minuti;
  • nelle funzioni religiose sono vietate pubblicità e televendite;
  • la quota complessiva di spot pubblicitari e spot di televendita non può superare il 20% per ora d’orologio;
  • le finestre di televendita devono essere chiaramente identificate e durare almeno 15 minuti;
  • per i canali dedicati esclusivamente a pubblicità, televendita o autopromozione si applicano regole specifiche, con esclusione di alcune disposizioni generali;
  • gli Stati membri possono prevedere condizioni diverse per le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e non ricevibili negli altri Stati membri.

Cooperazione istituzionale e riesame

La direttiva rafforza la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione nazionali e la Commissione, chiedendo lo scambio di informazioni necessario all’applicazione delle disposizioni, soprattutto per i temi di giurisdizione, libertà di ricezione e norme più rigorose.

La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 19 dicembre 2011 e poi ogni tre anni, con eventuali proposte di adattamento all’evoluzione tecnologica, al grado di competitività del settore e ai livelli di alfabetizzazione mediatica. La relazione deve esaminare anche la pubblicità nei programmi per bambini e la sufficienza delle tutele quantitative e qualitative.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 19 dicembre 2009 e informarne la Commissione. Quando le adottano, devono includere un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto e revisione del quadro normativo

La direttiva modifica la direttiva 89/552/CEE, rinominandola come direttiva sui servizi di media audiovisivi, per adattare la disciplina alle nuove tecnologie e ai servizi a richiesta. L’obiettivo è completare il mercato interno, rafforzare certezza del diritto, concorrenza, pluralismo, tutela dei consumatori, protezione dei minori e promozione della diversità culturale.

Definizioni chiave e ambito dei servizi audiovisivi

L’articolo 1 sostituito definisce servizio di media audiovisivo, programma, responsabilità editoriale, fornitore di servizi di media, radiodiffusione televisiva, servizio a richiesta, comunicazione commerciale audiovisiva, pubblicità televisiva, sponsorizzazione, televendita, inserimento di prodotti e opere europee. La nozione copre servizi destinati al grande pubblico, con finalità di informazione, intrattenimento o istruzione, ma esclude contenuti meramente incidentali, corrispondenza privata, radio, giornali e riviste elettronici, servizi non economici, giochi d’azzardo e contenuti generati dagli utenti in contesti di condivisione.

Giurisdizione e principio del paese d’origine

L’articolo 2 stabilisce criteri di giurisdizione basati su sede principale, luogo delle decisioni editoriali, ubicazione di una parte significativa degli addetti, primo Stato di attività stabile, uso di uplink satellitare o capacità satellitare. Gli Stati membri assicurano che i servizi soggetti alla loro giurisdizione rispettino il diritto nazionale applicabile e la direttiva; la disciplina non si applica ai servizi destinati solo a paesi terzi. Restano centrali il principio del paese d’origine e la regola che solo uno Stato membro abbia giurisdizione sul fornitore.

Libertà di ricezione, deroghe e cooperazione tra Stati membri

L’articolo 2 bis garantisce la libertà di ricezione e vieta ostacoli alla ritrasmissione per ragioni rientranti nei settori armonizzati. Per la televisione sono previste deroghe provvisorie in caso di violazioni gravi delle norme sui minori o sull’incitamento all’odio; per i servizi a richiesta sono ammesse deroghe limitate per ordine pubblico, sanità pubblica, sicurezza e tutela dei consumatori, nel rispetto di necessità, proporzionalità, previa richiesta allo Stato di stabilimento e notifica alla Commissione, con procedura accelerata in urgenza.

Norme più rigorose, elusione e coregolamentazione

L’articolo 3 consente agli Stati membri di imporre ai fornitori soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o rigorose, purché conformi al diritto UE. In caso di emittenti stabilite in altro Stato ma dirette in tutto o in prevalenza al territorio nazionale, è previsto un meccanismo di cooperazione tra Stati membri, con possibile intervento del comitato di contatto e, in caso di elusione, misure nazionali soggette a controllo della Commissione entro tre mesi. La direttiva incoraggia inoltre coregolamentazione e autoregolamentazione a livello nazionale, senza imporne l’adozione.

Informazioni al pubblico e obblighi generali applicabili a tutti i servizi

Il nuovo capo II bis impone l’accesso facile, diretto e permanente a informazioni sull’identità e contatti del fornitore e, se del caso, dell’autorità di regolamentazione. Gli Stati membri devono inoltre assicurare il divieto di incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, incoraggiare l’accessibilità progressiva per persone con disabilità, vietare la trasmissione di opere cinematografiche fuori dai periodi concordati con i titolari dei diritti e coordinare le informazioni tra autorità nazionali.

Comunicazioni commerciali audiovisive

L’articolo 3 sexies stabilisce prescrizioni generali: riconoscibilità immediata, divieto di tecniche subliminali e di comunicazioni occulte, rispetto della dignità umana, divieto di discriminazioni, di incitamento a comportamenti nocivi per salute, sicurezza e ambiente. È vietata la pubblicità per tabacco, quella per medicinali soggetti a prescrizione e le comunicazioni rivolte specificamente ai minori o che sfruttano la loro inesperienza; per l’alcol sono vietati messaggi che incoraggino il consumo smodato o si rivolgano ai minori. Stati membri e Commissione sono chiamati a promuovere codici di condotta per spot alimentari e bevande non appropriati nei programmi per bambini.

Sponsorizzazione e inserimento di prodotti

L’articolo 3 septies disciplina la sponsorizzazione, imponendo che non influisca su contenuto e programmazione, non inciti direttamente all’acquisto e sia chiaramente indicata; vieta sponsorizzazioni da parte di imprese del tabacco e limita quelle di imprese farmaceutiche per medicinali soggetti a prescrizione. L’articolo 3 octies vieta in linea di principio il product placement, ammettendolo in via derogatoria in alcune categorie di programmi, salvo per i programmi per bambini, con obbligo di segnalazione al pubblico e divieto per tabacco e medicinali soggetti a prescrizione. Le nuove regole si applicano ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

Tutela dei minori nei servizi a richiesta

L’articolo 3 nonies impone che i servizi a richiesta suscettibili di nuocere gravemente ai minori siano resi disponibili solo in modo da impedire normalmente la visione o l’ascolto da parte dei minori. L’impostazione è meno invasiva rispetto alla televisione lineare e lascia agli Stati membri la scelta degli strumenti idonei, senza richiedere necessariamente controllo preventivo pubblico.

Promozione delle opere europee nei servizi a richiesta

L’articolo 3 decies obbliga gli Stati membri a fare in modo che i servizi a richiesta promuovano, ove possibile e con mezzi adeguati, la produzione e l’accesso alle opere europee, anche tramite contributi finanziari, quota di catalogo o rilievo promozionale. Gli Stati membri devono trasmettere una relazione alla Commissione entro il 19 dicembre 2011 e poi ogni quattro anni; la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio tenendo conto degli sviluppi commerciali, tecnologici e della diversità culturale.

Eventi di particolare rilevanza per la società e brevi estratti di cronaca

L’articolo 3 undecies consente agli Stati membri di predisporre elenchi di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, imponendo che non siano trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte importante del pubblico dell’accesso in diretta o differita su canali liberamente accessibili. Le misure nazionali devono essere notificate alla Commissione, che verifica la compatibilità entro tre mesi e pubblica gli elenchi. L’articolo 3 duodecies garantisce alle emittenti stabilite nell’UE il diritto di accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie agli eventi di grande interesse pubblico per realizzare brevi estratti di cronaca; i brevi estratti sono limitati ai notiziari generali, con disciplina sulla fonte, sulla durata e su eventuali compensi, che non possono superare i costi supplementari direttamente sostenuti.

Regole pubblicitarie televisive, televendita e canali dedicati

Il capo dedicato a pubblicità televisiva e televendita è riscritto: gli spot devono essere chiaramente riconoscibili e separati dal contenuto editoriale; gli inserimenti durante i programmi non devono comprometterne l’integrità. Le opere cinematografiche, i film per la televisione e i notiziari possono essere interrotti al massimo una volta ogni 30 minuti; i programmi per bambini solo se di durata superiore a 30 minuti; nelle funzioni religiose sono vietate pubblicità e televendite. La quota di spot pubblicitari e di televendita non può superare il 20% per ora d’orologio; le finestre di televendita devono durare almeno 15 minuti; per i canali dedicati esclusivamente a pubblicità, televendita o autopromozione si applicano regole speciali, con esclusioni specifiche.

Tutele ulteriori, diritto di rettifica e accessibilità

La direttiva riorganizza il capo sulla tutela dei minori e quello sul diritto di rettifica. Conferma l’esigenza di proteggere minori e dignità umana, e promuove la progressiva accessibilità dei servizi per persone con disabilità attraverso sottotitolazione, linguaggio dei segni, audiodescrizione e menu accessibili.

Cooperazione tra organismi nazionali e relazione di riesame

È introdotto un capo specifico sulla cooperazione tra organismi di regolamentazione degli Stati membri, con scambio di informazioni necessario all’applicazione della direttiva, soprattutto per gli articoli 2, 2 bis e 3. La Commissione deve presentare entro il 19 dicembre 2011 e poi ogni tre anni una relazione sull’applicazione della direttiva, con eventuali proposte di adattamento, inclusa una valutazione delle norme sulla pubblicità nei programmi per bambini e dell’alfabetizzazione mediatica.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 19 dicembre 2009 e informare immediatamente la Commissione, indicando un riferimento alla direttiva all’atto della pubblicazione. Devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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