Direttiva 2007/73
Direttiva 2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 , che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di specifiche sostanze antiparassitarie nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, sulla base delle valutazioni di esposizione alimentare e delle esigenze di tutela del consumatore. Per alcune sostanze modifica limiti già esistenti, per altre fissa per la prima volta nuove QMR, includendo anche limiti provvisori in attesa di ulteriori dati. Sono previsti termini di recepimento differenziati per atrazina, deltametrina e imazalil, con applicazione graduale da parte degli Stati membri.
Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per adeguare e fissare i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari in cereali e prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alle direttive sui limiti massimi di residui nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi ortofrutticoli, legumi, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo. Le modifiche riguardano in particolare i residui di acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina. Restano rilevanti le QMR provvisorie e le ipotesi di fissazione al limite inferiore di determinazione analitica quando mancano dati sufficienti o non vi sono usi autorizzati; per atrazina e imazalil sono previste scadenze e regimi specifici.
Modifica dei limiti massimi di residui per alcuni antiparassitari
La direttiva 2007/73/CE della Commissione interviene sulle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per adeguare i limiti massimi di residui (QMR) di alcune sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari. L’obiettivo è garantire un livello elevato di tutela del consumatore, sulla base delle valutazioni comunitarie dell’esposizione cronica e, per talune sostanze, anche dell’esposizione acuta.
Finalità e contesto regolatorio
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE, che affida agli Stati membri il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per colture specifiche, previa valutazione degli effetti sulla salute umana, sugli animali e sull’ambiente. I considerando chiariscono che le QMR devono riflettere un uso corretto e minimo degli antiparassitari, con residui il più possibile contenuti e tossicologicamente accettabili.
Ambito oggettivo: quali sostanze e quali prodotti
La modifica riguarda:
- l’atrazina, per i cereali disciplinati dalla direttiva 86/362/CEE;
- acetamiprid, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina, per i prodotti di origine vegetale disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.
L’allegato II copre un ampio ventaglio di matrici alimentari, tra cui frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi, legumi da granella, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo. In diversi casi sono previste QMR specifiche per sottocategorie e prodotti singoli, con indicazione di valori provvisori (p) o del limite inferiore di determinazione analitica (*1).
Criteri di fissazione delle QMR
La Commissione indica che le QMR sono state determinate a seguito di valutazioni secondo procedure e prassi comunitarie, tenendo conto anche degli orientamenti OMS sulla stima dell’assunzione alimentare di residui di antiparassitari. Per alcune sostanze è stata fissata una dose acuta di riferimento (DAR), e la valutazione ha portato a stabilire QMR che non comportino il superamento:
- dell’assunzione giornaliera accettabile, per l’esposizione cronica;
- della DAR, per l’esposizione acuta.
Per le altre sostanze, sulla base delle informazioni disponibili, la direttiva afferma che non è necessaria una valutazione a breve termine.
Regola del limite inferiore di determinazione analitica
Quando:
- l’uso autorizzato non produce residui rilevabili;
- non esistono usi autorizzati;
- gli usi autorizzati dagli Stati membri non sono suffragati dai dati necessari;
- gli usi in paesi terzi che determinano residui sul mercato UE non sono suffragati dai dati necessari;
le QMR devono essere fissate al limite inferiore di determinazione analitica. Questa regola è esplicitata nel considerando 8 e nella nota (*1) dell’allegato II.
QMR provvisorie e regime transitorio
Per acetamiprid, indoxacarb, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina, la direttiva richiama la possibilità per gli Stati membri di fissare QMR provvisorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del relativo allegato VI. Il testo considera sufficiente un periodo di 4 anni per consentire ulteriori usi di tali sostanze; scaduto tale periodo, le QMR provvisorie dovrebbero diventare definitive.
Per l’atrazina, l’allegato I prevede una QMR temporanea di 0,1 mg/kg nei cereali, valida fino al 1o giugno 2009, in attesa dei dati sul residuo. Per la deltametrina, una nota dell’allegato II indica QMR valide fino al 1o novembre 2008, in attesa della revisione del fascicolo dell’allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dell’ulteriore registrazione dei formulati a livello nazionale.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L’articolo 3 contiene un regime di trasposizione differenziato:
- termine generale di recepimento: 14 giugno 2008;
- termine anticipato per deltametrina e atrazina: 18 dicembre 2007;
- termine specifico per imazalil: 14 settembre 2008.
L’applicazione delle misure è prevista:
- dal 15 giugno 2008, in via generale;
- dal 19 dicembre 2007 per deltametrina e atrazina;
- dal 15 settembre 2008 per imazalil.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. Se recepiscono le misure, devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnarlo alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise a livello nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione nell’ordinamento nazionale e l’adeguamento delle rispettive discipline sui residui di antiparassitari.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 86/362/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 86/362/CEE conformemente all’allegato I. L’allegato I sostituisce la riga relativa all’atrazina nell’allegato II, parte A, fissando per i cereali una QMR di 0,1 mg/kg, qualificata come temporanea (t) e valida fino al 1o giugno 2009, in attesa della presentazione dei dati sul residuo da parte del richiedente.
Modifica della direttiva 90/642/CEE
L’articolo 2 dispone la modifica della direttiva 90/642/CEE conformemente all’allegato II. L’allegato II sostituisce le colonne relative ad acetamiprid, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina, fissando o aggiornando le QMR per gruppi di prodotti vegetali e numerosi prodotti specifici.
Criteri di fissazione delle QMR
I considerando indicano che le QMR sono determinate sulla base delle valutazioni di esposizione cronica e, ove previsto, acuta dei consumatori, al fine di non superare l’assunzione giornaliera accettabile o la dose acuta di riferimento (DAR). Per alcune sostanze è richiamata la necessità di tenere conto degli orientamenti OMS e dei pareri del Comitato scientifico per le piante.
Limite inferiore di determinazione analitica
Quando l’uso autorizzato non genera residui rilevabili, mancano usi autorizzati oppure mancano i dati necessari sugli usi autorizzati negli Stati membri o nei paesi terzi, le QMR devono essere fissate al limite inferiore di determinazione analitica, come precisato nel considerando 8 e nella nota (*1) dell’allegato II.
QMR provvisorie e loro durata
La direttiva conferma che la fissazione o modifica di QMR provvisorie a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per acetamiprid, indoxacarb, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato VI. È indicato che un periodo di 4 anni è sufficiente per consentire altri usi di tali sostanze e che, decorso tale termine, le QMR provvisorie dovrebbero diventare definitive.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 14 giugno 2008, con termini anticipati per deltametrina e atrazina entro il 18 dicembre 2007 e per imazalil entro il 14 settembre 2008. Le disposizioni devono essere applicate dal 15 giugno 2008, con applicazione dal 19 dicembre 2007 per deltametrina e atrazina e dal 15 settembre 2008 per imazalil. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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