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Direttiva 2007/71

Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/71/CE modifica l'allegato II della direttiva 2000/59/CE per integrare le acque di scarico tra i dati che le navi devono notificare prima dell'arrivo in porto. L'obiettivo è allineare il sistema di notifica comunitario all'allegato IV del protocollo Marpol 73/78, tenendo conto delle regole internazionali sullo scarico autorizzato in mare. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 15 giugno 2009.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE per includere le acque di scarico tra le informazioni da notificare prima dell'ingresso in porto.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, quali destinatari della direttiva, ai fini del recepimento nel diritto interno. Sul piano sostanziale riguarda i comandanti delle navi dirette verso un porto situato nella Comunità, tenuti a compilare e trasmettere la notifica pre-arrivo di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE. L'intervento incide sui porti e sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, con specifico riferimento alle acque di scarico. Il testo richiama inoltre il collegamento con il protocollo Marpol 73/78, allegato IV, e non altera la possibilità di scarico in mare consentita da tale allegato in condizioni specifiche.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE per le acque di scarico

La direttiva 2007/71/CE della Commissione interviene in modo mirato sulla disciplina degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. L'intervento si rende necessario per adeguare il modulo di notifica pre-arrivo all'entrata in vigore dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78, relativo alla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2000/59/CE prevede, all'articolo 6, che il comandante della nave diretta verso un porto della Comunità notifichi determinate informazioni prima dell'ingresso in porto. Il considerando 4 precisa che l'allegato II non menzionava le acque di scarico e che ciò rendeva necessario un aggiornamento, così da includerle tra le categorie di rifiuti da dichiarare. La direttiva sottolinea inoltre che la disciplina comunitaria deve essere letta in combinazione con l'allegato IV del protocollo Marpol 73/78, il quale consente in casi specifici lo scarico in mare, fatti salvi eventuali obblighi internazionali più rigorosi di conferimento a terra.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire la direttiva nel proprio ordinamento entro il termine stabilito. Sul piano operativo, coinvolge i comandanti delle navi dirette a un porto situato nella Comunità, che devono compilare il modulo di notifica di cui all'allegato II della direttiva 2000/59/CE. L'obbligo informativo si estende alle varie tipologie di rifiuti e residui, ora comprendendo anche le acque di scarico.

Contenuto della modifica

L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE con l'allegato allegato alla direttiva 2007/71/CE. Il nuovo modulo richiede di indicare:

  • nome della nave, indicativo radio ed eventualmente numero IMO;
  • Stato di bandiera;
  • ora presunta di arrivo e di partenza;
  • precedente e prossimo porto di scalo;
  • ultimo porto e data del conferimento dei rifiuti;
  • intenzione di conferire tutti, alcuni o nessuno dei rifiuti agli impianti portuali;
  • tipo e quantitativo dei rifiuti e dei residui da conferire e/o trattenuti a bordo.

Tra le categorie espressamente elencate figurano oli usati, fanghi, acqua di sentina, rifiuti alimentari, plastica, rifiuti associati al carico, residui del carico e, con la modifica introdotta, le acque di scarico. Il modulo prevede anche l'indicazione della capacità massima di stoccaggio dedicata, del quantitativo trattenuto a bordo e del porto in cui verranno conferiti i rifiuti restanti.

Regole specifiche sulle acque di scarico

Le note al modulo precisano che le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Di conseguenza, le caselle relative a tale voce non devono essere barrate quando si intenda effettuare uno scarico autorizzato. Questa precisazione è importante perché distingue tra rifiuti da conferire e scarichi consentiti dalla normativa internazionale applicabile.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione e entrata in vigore

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 15 giugno 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
  • inviare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

Ai sensi dell'articolo 4, la direttiva è rivolta agli Stati membri. Non introduce un regime autonomo completo, ma modifica un allegato tecnico della direttiva 2000/59/CE per aggiornare gli obblighi di notifica pre-arrivo delle navi e coordinare la disciplina con il diritto internazionale marittimo applicabile.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II della direttiva 2000/59/CE con l'allegato alla presente direttiva. La novità sostanziale è l'inclusione delle acque di scarico tra le categorie di rifiuti e residui da indicare nella notifica pre-arrivo al porto.

Contenuto della notifica pre-ingresso in porto

L'allegato elenca le informazioni che il comandante deve comunicare prima dell'entrata nel porto di destinazione: identificazione della nave, bandiera, ETA, ETD, precedente e prossimo porto di scalo, ultimo porto e data di conferimento dei rifiuti, intenzione di conferire tutti, alcuni o nessuno dei rifiuti, e dettaglio per tipologia di rifiuti/residui, inclusi oli usati, fanghi, acqua di sentina, rifiuti alimentari, plastica, acque di scarico, rifiuti associati al carico e residui del carico.

Regime specifico per le acque di scarico

Il considerando 4 chiarisce che le disposizioni sulle acque di scarico vanno lette insieme all'allegato IV del protocollo Marpol 73/78, che consente in condizioni specifiche lo scarico in mare. Restano salvi eventuali obblighi di conferimento più rigorosi previsti dal diritto internazionale.

Termine di recepimento e obblighi formali

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 15 giugno 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto marittimoprevenzione dell'inquinamentogestione dei rifiutiporti e impianti portuali

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