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direttiva

Direttiva 2007/76

Direttiva 2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I tra le sostanze attive autorizzabili nei prodotti fitosanitari. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 aprile 2009 e applicarla dal 1o maggio 2009, rivedendo nel contempo le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti tali sostanze. La direttiva fissa anche condizioni specifiche di impiego e di valutazione del rischio, nonché termini ulteriori per il riesame completo dei prodotti in conformità ai principi uniformi.

Integrazione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di fludioxonil, clomazone e prosulfocarb tra le sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetto anche ai fini SEE, e incide sulla disciplina di autorizzazione, riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb. Riguarda sia le autorizzazioni già vigenti sia le future domande di autorizzazione per prodotti contenenti tali sostanze, con obblighi specifici connessi all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e al rispetto delle condizioni di cui alla parte B delle rispettive iscrizioni. Non disciplina altri prodotti o sostanze diverse da quelle indicate.

Direttiva 2007/76/CE della Commissione: iscrizione di fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari per includere tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendone in linea di principio l'impiego nei prodotti autorizzabili. Il provvedimento si fonda sugli esiti della valutazione scientifica svolta nell'ambito del programma di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e sui relativi rapporti di riesame adottati nel 2007.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che le sostanze fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono state valutate quanto agli effetti sulla salute umana e sull'ambiente secondo i regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002. Le analisi svolte hanno concluso, in linea di massima, che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi esaminati nei rapporti di riesame. Per tale ragione la Commissione procede all'iscrizione nell'allegato I, così da consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni conformi alla direttiva.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sulla disciplina delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb. Essa si applica sia alle autorizzazioni già rilasciate sia alle nuove valutazioni dei prodotti che contengono tali sostanze come sostanze attive uniche o in combinazione con altre sostanze iscritte. Non sono disciplinate altre sostanze attive né altri settori diversi dai prodotti fitosanitari.

Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Le tre sostanze iscritte sono:

  • prosulfocarb, n. CAS 52888-80-9, n. CIPAC 539, purezza 970 g/kg;
  • fludioxonil, n. CAS 131341-86-1, n. CIPAC 522, purezza 950 g/kg;
  • clomazone, n. CAS 81777-89-1, n. CIPAC 509, purezza 960 g/kg.

Per tutte e tre, la data di entrata in vigore dell'iscrizione è fissata al 1o novembre 2008 e la scadenza dell'iscrizione al 31 ottobre 2018.

Condizioni specifiche di autorizzazione e valutazione del rischio

L'allegato stabilisce condizioni vincolanti nella parte A e nella parte B di ciascuna iscrizione.

Per il prosulfocarb:

  • può essere autorizzato solo come erbicida;
  • in sede di applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tenere conto delle conclusioni del riesame, in particolare delle appendici I e II;
  • gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore, alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio;
  • le autorizzazioni devono prevedere misure di riduzione del rischio, come attrezzature protettive personali, zone cuscinetto e aree delimitate in loco in cui non avviene la diffusione.

Per il fludioxonil:

  • può essere autorizzato solo come fungicida;
  • per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima del rilascio dell'autorizzazione;
  • va valutato con particolare attenzione il potenziale di contaminazione delle acque freatiche, soprattutto per fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155 nelle zone vulnerabili;
  • va considerata anche la protezione di pesci e invertebrati acquatici;
  • le condizioni di autorizzazione devono includere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Per il clomazone:

  • può essere autorizzato solo come erbicida;
  • va prestata particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore, imponendo l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • va tutelata la protezione delle piante non bersaglio, anche mediante misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2009, le disposizioni interne necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1o maggio 2009. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, prevede che entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri modifichino o ritirino le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb. Nello stesso termine devono verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I relative a tali sostanze, escluse quelle della parte B;
  • il possesso o la disponibilità, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato II e dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

L'articolo 3, paragrafo 2, introduce una disciplina specifica per i prodotti contenenti tali sostanze, da sole o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 ottobre 2008. In questi casi il prodotto deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione della sostanza pertinente. In esito al riesame, gli Stati membri verificano il soddisfacimento dei requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).

Se il prodotto soddisfa tali condizioni:

  • se contiene fludioxonil, clomazone o prosulfocarb come unica sostanza attiva, l'autorizzazione va modificata o revocata entro il 31 ottobre 2012;
  • se contiene una di tali sostanze insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 ottobre 2012 oppure entro la data fissata dall'atto che ha iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I, se successiva.

Decorrenza ed efficacia

La direttiva entra in vigore il 1o novembre 2008. Gli Stati membri sono i destinatari del provvedimento.

Disposizioni principali

Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Vengono inserite tre sostanze attive: prosulfocarb, fludioxonil e clomazone, ciascuna con numero CAS/CIPAC, denominazione IUPAC, grado di purezza minimo e data di entrata in vigore dell'iscrizione fissata al 1o novembre 2008, con scadenza dell'iscrizione al 31 ottobre 2018.

Recepimento e decorrenza

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1o maggio 2009. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o ritirare, entro il 30 aprile 2009, le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I, escluse quelle della parte B dell'iscrizione, nonché la disponibilità o il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame uniforme dei prodotti contenenti le sostanze iscritte

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, da soli o in combinazione con altre sostanze attive iscritte entro il 31 ottobre 2008. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B delle iscrizioni. A seguito della valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfi l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e in caso positivo modificano o revocano le autorizzazioni entro il 31 ottobre 2012, oppure entro la data più tarda fissata dall'atto che ha iscritto l'eventuale altra sostanza attiva.

Condizioni specifiche per prosulfocarb

Nell'allegato, la parte B dell'iscrizione del prosulfocarb richiede particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore, alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono imporre adeguati dispositivi di protezione individuale e misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto e aree delimitate in loco in cui non avviene la diffusione. L'uso può essere autorizzato solo come erbicida.

Condizioni specifiche per fludioxonil

Per il fludioxonil l'uso può essere autorizzato solo come fungicida. Nella valutazione delle domande di autorizzazione per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima del rilascio. Devono inoltre considerare il potenziale di contaminazione delle acque freatiche, in particolare per fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155 nelle zone vulnerabili, e la tutela di pesci e invertebrati acquatici, imponendo eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Condizioni specifiche per clomazone

Per il clomazone l'uso può essere autorizzato solo come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e imporre l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché alla protezione delle piante non bersaglio, assicurando eventualmente misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o novembre 2008 ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisalute umanaambientesicurezza alimentare

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