Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’accertamento - DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DALL’UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI GELA SULLE ISTANZE 24/7/2024 E 20/8/2024, PER L’AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA SU AREE INDUSTRIALI; e per l’accertamento - DELL’OBBLIGO DI ULTIMARE I PROCEDIMENTI CON L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ESPRESSI; - DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AL RITARDO.

Giustizia amministrativa202501822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal SUAP del Comune di Gela sulle istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di due impianti fotovoltaici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato due istanze, rispettivamente per un impianto da 900,06 kW e per uno da 454,5 kW, chiedendo l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio su aree industriali. Dopo la convocazione della conferenza di servizi, nella quale i Settori comunali Urbanistica ed Edilizia hanno espresso parere favorevole e IRSAP parere negativo per la destinazione dell'area a verde attrezzato di rispetto, il SUAP ha inviato un preavviso di rigetto. Nonostante le controdeduzioni della società e ulteriori solleciti, il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 7 del d.P.R. 160/2010, dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, degli artt. 41 e 97 Cost. e del principio di ragionevole durata dei procedimenti, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e il risarcimento dei danni da ritardo. Il Comune non si è costituito. La domanda risarcitoria non è stata sviluppata nella successiva esposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio, dichiarando illegittima l'inerzia del Comune e ordinando al dirigente preposto al SUAP di concludere entrambi i procedimenti con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto decisivo il mancato rispetto delle scansioni temporali applicabili: l'art. 6 del d.lgs. 28/2011 prevedeva il silenzio-assenso dopo 30 giorni, salvo sospensione per l'acquisizione degli atti di assenso o la conclusione della conferenza di servizi; l'art. 14-ter, comma 2, della l. 241/1990 imponeva comunque la conclusione dei lavori della conferenza entro 45 giorni dalla prima riunione, termine ampiamente decorso rispetto alla riunione del 13 novembre 2024. Il termine era inoltre ridotto di un terzo per le aree idonee ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), del d.lgs. 199/2021. L'abrogazione dell'art. 6 del d.lgs. 28/2011 da parte del d.lgs. 190/2024 non incideva sulla fattispecie, poiché, secondo la disciplina transitoria, restavano applicabili le disposizioni previgenti in relazione a procedimenti la cui verifica di completezza documentale era già stata compiuta, salvo opzione per la disciplina nuova. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'adozione del provvedimento sostitutivo. Il compenso dell'eventuale commissario sarà posto a carico del Comune e liquidato successivamente. Le spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Comune. La domanda di risarcimento non è stata accolta né esaminata nel merito, poiché non era stata adeguatamente sviluppata nell'atto introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti; la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

    Il giudice richiama gli obblighi e le possibili conseguenze della mancata o tardiva conclusione del procedimento, disponendo la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti al passaggio in giudicato.

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi; il termine di trenta giorni è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso ovvero fino alla determinazione motivata di conclusione del procedimento o all'esercizio del potere sostitutivo.

    La disciplina prevedeva un termine di 30 giorni, sospeso durante l'acquisizione degli assensi o la conclusione della conferenza di servizi; la sospensione non elimina l'obbligo di definire il procedimento.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024

    La disciplina transitoria mantiene applicabili le disposizioni previgenti ai procedimenti nei quali la verifica di completezza della documentazione era stata compiuta alla data di entrata in vigore del decreto, salvo opzione del proponente per il nuovo regime.

  • art. 14-ter, comma 2, l. 241/1990

    La conclusione dei lavori non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione; il termine è fissato in 90 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

    La conferenza di servizi doveva concludersi entro 45 giorni dalla prima riunione, non essendo coinvolte amministrazioni soggette al termine speciale di 90 giorni.

  • art. 14-ter, comma 6, l. 241/1990

    All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

    L'amministrazione procedente era tenuta ad adottare la determinazione motivata conclusiva entro il termine massimo previsto per la conferenza.

  • art. 22, comma 1, lett. b), d.lgs. 199/2021

    Per le aree idonee i termini procedimentali sono ridotti di un terzo.

  • d.lgs. 190/2024

    L'abrogazione dell'art. 6 del d.lgs. 28/2011 non ha inciso sui procedimenti già assoggettati alla disciplina previgente secondo le disposizioni transitorie.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 7 d.P.R. 160/2010

    È richiamato tra i parametri normativi dedotti dalla ricorrente in relazione al procedimento SUAP.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È richiamato tra i parametri normativi dedotti dalla ricorrente in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Massime di principio

  • Quando una procedura autorizzatoria per impianti alimentati da fonti rinnovabili richiede l'acquisizione di assensi di amministrazioni diverse dal Comune, la sospensione del termine per il silenzio-assenso durante la conferenza di servizi non esonera l'amministrazione procedente dall'obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
  • Nella conferenza di servizi simultanea, in assenza di amministrazioni soggette al termine speciale di 90 giorni, i lavori devono concludersi entro 45 giorni dalla prima riunione e l'amministrazione procedente deve adottare entro tale termine la determinazione motivata conclusiva.
  • La violazione dei termini legislativi acceleratori previsti per i procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione e legittima l'azione avverso il silenzio per ottenere l'ordine giudiziale di provvedere.
  • La disciplina previgente applicabile ai procedimenti per impianti energetici resta regolatrice delle istanze per le quali la verifica di completezza documentale era stata compiuta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, salvo opzione del proponente per quest'ultima.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.