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Ordinanza

Ordinanza n. 1048/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio recante divieto di detenzione di armi e materie esplodenti, revoca della nomina a guardia particolare giurata e revoca della licenza e del libretto di porto di pistola per difesa personale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia del 27 gennaio 2026, notificato il 28 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire le contestazioni relative ai presupposti fattuali o alla motivazione dei provvedimenti prefettizi.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione cautelare, una relazione della Prefettura di Venezia sui fatti di causa, unitamente a tutti gli atti e documenti valutati dall'amministrazione nel procedimento. Ha assegnato alla Prefettura il termine di 15 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per il deposito della relazione e della documentazione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del decreto di nomina a guardia particolare giurata, successivamente revocato; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede la conoscenza dei fatti e della documentazione valutata dall'amministrazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio imponendo all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti di causa e degli atti del procedimento.
  • La disposizione di un incombente istruttorio ai fini cautelari non definisce la domanda cautelare nel merito e comporta la fissazione di una successiva camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione.
  • Il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata quando ricorrono i presupposti posti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e tale misura è necessaria a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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