Cassazione Penale, Sentenza n. 33677/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme relative all'acquisto di grandi quantitativi di guanti antinfortunistici. Il ricorrente ha censurato, tra l'altro, la maggiorazione dell'ammontare distratto (la Corte d'appello quantificò oltre 13 milioni mentre, secondo il ricorrente, la contestazione riguardava le somme effettivamente ottenute dalle banche pari a circa 6.667.800 euro), la valutazione del valore e delle caratteristiche dei guanti, la valutazione delle trattative e della prassi commerciale (assenza di pattuizioni scritte ritenuta indice di fraudolenza), la mancata considerazione delle prove e delle iniziative poste in essere dal Gabbiani (analisi dei campioni, recarsi in Cina, proposta di trust liquidatorio), e la carenza e contraddittorietà della motivazione circa gli "indici di fraudolenza" e l'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso per carenze e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello: omissione di confronto con le censure del ricorrente, errata quantificazione delle somme oggetto di distrazione, mancata considerazione degli elementi probatori che dimostravano la realtà dell'operazione, dei precedenti rapporti commerciali e delle iniziative del ricorrente (campionamento, analisi, proposte in favore dei creditori), nonché insufficiente motivazione sugli "indici di fraudolenza" e sull'elemento psicologico (dolo). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati; rimangono in vita i limiti della nuova valutazione (nessun riesame viziato come quello annullato).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Principio relativo alla motivazione della decisione: la Corte deve adeguatamente confrontarsi con le censure e motivare puntualmente la valutazione degli indici di fraudolenza e degli elementi probatori; la carenza o la contraddittorietà della motivazione può determinare l'annullamento con rinvio.
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La norma incrimina la distrazione dolosa di beni societari. La giurisprudenza di legittimità richiede il dolo generico (consapevole volontà di destinare il patrimonio a fini estranei alla garanzia dei creditori); non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza. Il fatto rileva come reato di pericolo concreto quando cagiona depauperamento e un effettivo pericolo per la garanzia dei creditori, salvo che tale pericolo sia stato neutralizzato da successivo reintegro prima del fallimento.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice e sue fattispecie)
Distinzione tra bancarotta semplice (operazioni imprudenti ma nell'interesse dell'impresa) e bancarotta fraudolenta: il discrimine è la 'direzione' dell'interesse dell'agente; nella semplice prevale l'interesse dell'impresa e la colpa/imprudenza, nella fraudolenta prevale l'interesse proprio o di terzi e il dolo.
art. 219 legge fallimentare
Norma richiamata in sede di merito come aggravante nelle valutazioni di continuità e nell'applicazione della disciplina fallimentare. Nella sentenza di merito era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante, ma la Cassazione ha annullato la motivazione senza entrare nel merito definitivo dell'aggravante.
Massime di principio
- Per integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario dimostrare non solo il depauperamento materiale ma anche la sussistenza di indici di fraudolenza e il dolo (volontà consapevole di destinare risorse a fini estranei alla garanzia dei creditori); il giudice deve motivare puntualmente tali indici.
- La quantificazione dell'ammontare distratto deve basarsi sulle somme effettivamente sottratte o utilizzate in modo diverso rispetto alla finalità aziendale (es. denaro effettivamente ottenuto dalle banche), non sul mero valore commerciale lordo della merce senza stretto raccordo con l'imputazione.
- La presenza di rapporti commerciali pregressi regolari, la prassi commerciale consolidata, documentazione di trattative (e-mail, fatture) e iniziative del rappresentante sociale per tutelare i creditori (es. analisi dei campioni, proposte liquidatorie) sono elementi che attenuano l'interpretazione di fraudolenza e devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
- La perizia tecnica che non consente accertamenti definitivi su caratteristiche essenziali del bene (es. impossibilità di accertare la presenza di una fibra in una parte del prodotto) deve essere considerata con cautela: non può automaticamente costituire prova ultima di fraudolenza senza un adeguato collegamento logico con altri indici.
- Se la motivazione del giudice è generica, contraddittoria o non affronta le censure principali del ricorrente, la decisione è a rischio di annullamento e rinvio; in casi analoghi la Cassazione può ordinare un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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