Sentenza n. 1523/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, relativa all’attribuzione della carta docente per complessivi 2.500 euro e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all’attribuzione della carta docente per il valore nominale complessivo di 2.500 euro e al pagamento delle spese del giudizio. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Dedotta la perdurante inerzia ministeriale, la ricorrente ha domandato la dichiarazione dell’obbligo di conformazione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, il pagamento delle somme dovute e degli interessi, nonché l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva provato né l’attribuzione della carta docente né il pagamento delle somme e delle spese dovute. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento. Ha disposto che la ricorrente restituisca la copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza in caso di pagamento. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, tra cui le difficoltà connesse ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto tali ragioni sussistenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale di pagamento nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza deve considerare, oltre alla manifesta iniquità, anche le ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.
art. 100 c.p.c.
null
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione l’attribuzione di un beneficio economico o il pagamento di somme, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine per adempiere, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione; la costituzione meramente formale e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano la dichiarazione di inottemperanza.
- In presenza di una comprovata inottemperanza, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative all’adempimento, comprese le difficoltà derivanti dai vincoli di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica, potendo negare l’astreinte anche quando l’inottemperanza sia accertata.
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