Regolamento (UE) 2020/2208
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione del 22 dicembre 2020 che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 inserisce il Regno Unito, limitatamente a Gran Bretagna e dipendenze della Corona, tra i paesi terzi autorizzati a esportare nell’Unione fieno e paglia. La misura è adottata alla luce della cessazione del periodo di transizione dell’accordo di recesso e della necessità di assicurare la continuità degli scambi, mantenendo al contempo i controlli ufficiali previsti dalla normativa unionale. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione delle importazioni nell’Unione di fieno e paglia originari o provenienti dalla Gran Bretagna e dalle dipendenze della Corona.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di fieno (codice NC ex 1214 90) e paglia (codice NC ex 1213 00 00), quali indicati nell’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007. L’autorizzazione riguarda le partite provenienti da o originarie della Gran Bretagna e delle dipendenze della Corona. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021; resta fermo che l’Irlanda del Nord è trattata secondo il diritto dell’Unione applicabile in virtù dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208: autorizzazione delle importazioni di fieno e paglia dal Regno Unito
Il regolamento interviene in una fase di transizione post-Brexit per evitare interruzioni negli scambi di fieno e paglia con il Regno Unito. La Commissione, richiamando il quadro dei controlli ufficiali e il rischio zoosanitario connesso a tali prodotti, ritiene opportuno autorizzare le importazioni mantenendo i controlli veterinari e frontalieri previsti dalla normativa unionale.
Finalità e contesto normativo
La misura si fonda sul regolamento (UE) 2017/625, in particolare sull’articolo 128, paragrafo 1, e tiene conto della disciplina previgente del regolamento (CE) n. 136/2004, il cui articolo 9 e i cui allegati IV e V continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130, inoltre, disciplina già in modo dettagliato i controlli documentali, di identità e fisici da svolgere sui prodotti soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri.
Ambito materiale: fieno e paglia
L’autorizzazione riguarda due categorie merceologiche ben definite:
- fieno, codice NC ex 1214 90;
- paglia, codice NC ex 1213 00 00. I codici sono quelli richiamati nell’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007.
Ambito geografico e soggetti interessati
Le importazioni nell’Unione sono autorizzate quando il fieno e la paglia provengono da o sono originari della Gran Bretagna e delle dipendenze della Corona. Il regolamento precisa espressamente che ciò avviene ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord, ai sensi dell’accordo di recesso e del relativo protocollo.
Presupposti e motivazione della scelta normativa
Nei considerando la Commissione afferma che:
- fieno e paglia possono comportare un rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose agli animali;
- la situazione zoosanitaria del Regno Unito non solleva, allo stato, preoccupazioni tali da impedire gli scambi;
- il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie perché, in base alla logica del precedente regime, potesse figurare tra i paesi terzi autorizzati. La Commissione chiarisce anche che, a causa della cessazione del periodo di transizione al 31 dicembre 2020, era opportuno adottare una misura immediatamente applicabile dal 1° gennaio 2021 per assicurare continuità alle esportazioni.
Controlli ufficiali e disciplina applicabile ai posti di controllo frontalieri
Il regolamento si inserisce nel sistema dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Pur autorizzando l’ingresso di fieno e paglia dal Regno Unito, esso richiama la necessità di sottoporre tali partite a controlli documentali, di identità e fisici al primo posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione, in coerenza con la disciplina generale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. Come tipico dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione all’importazione
L’articolo 1 autorizza le importazioni nell’Unione di fieno (codice NC ex 1214 90) e paglia (codice NC ex 1213 00 00) provenienti da o originari della Gran Bretagna e delle dipendenze della Corona.
Contesto dei controlli ufficiali e base normativa
Il regolamento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e tiene conto del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007, che individua i codici NC del fieno e della paglia, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130, che disciplina i controlli documentali, di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri.
Ragioni dell’inclusione del Regno Unito
La Commissione considera che il fieno e la paglia possano comportare rischi di diffusione di malattie agli animali, ma che l’attuale situazione zoosanitaria del Regno Unito non desti preoccupazioni tali da impedire le esportazioni. Il Regno Unito ha inoltre fornito le garanzie ritenute necessarie per figurare nell’elenco dei paesi terzi autorizzati.
Regime applicabile a Irlanda del Nord
L’inserimento del Regno Unito nell’elenco opera senza pregiudizio dell’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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