Regolamento (UE) 2020/2205
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua l’elenco dei paesi terzi e delle zone da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame, alla luce della situazione post-Brexit e dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. Inserisce il Regno Unito e Guernsey nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, ma introduce restrizioni per specifiche zone del Regno Unito colpite da HPAI. Le disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per aggiornare l’elenco di paesi terzi e zone autorizzati all’importazione nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame, con specifiche restrizioni per alcune zone del Regno Unito e inserimento di Guernsey.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Riguarda in particolare il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Guernsey, nonché le zone territoriali del Regno Unito oggetto di restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La disciplina opera dal 1o gennaio 2021; resta rilevante, per l’Irlanda del Nord, la clausola del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord richiamata nel regolamento. Non autorizza indistintamente l’intero territorio del Regno Unito, poiché alcune aree sono escluse o soggette a condizioni specifiche.
Modifica dell’elenco di origine per pollame e prodotti a base di pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame sulla base di elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati. L’intervento si colloca nel contesto della fine del periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito dall’Unione e tiene conto della situazione sanitaria determinata da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 798/2008 consente l’introduzione nell’Unione solo dai territori elencati nell’allegato I, parte 1, e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. La Commissione rileva che il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie per essere inserito nell’elenco dopo la fine del periodo di transizione, e lo stesso vale per la dipendenza della Corona di Guernsey. Tuttavia, dal novembre 2020 il Regno Unito ha confermato diversi focolai di HPAI H5N8 e ciò impedisce di considerare indenne l’intero territorio nazionale.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda le partite di pollame e i prodotti a base di pollame destinate all’importazione o al transito nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008. I destinatari operativi della modifica sono le autorità competenti, gli operatori dell’importazione e i soggetti della filiera avicola che intendano esportare nell’Unione da Regno Unito o Guernsey. Il regolamento non estende l’autorizzazione in modo uniforme a tutto il Regno Unito, perché alcune aree risultano assoggettate a limitazioni specifiche per motivi sanitari.
Modifiche all’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’allegato del regolamento inserisce, dopo la voce relativa alla Cina, le nuove voci per:
- GB - Regno Unito, con riferimento all’intero paese (GB-0);
- GB-1, che copre l’intero territorio del Regno Unito esclusa la zona GB-2;
- GB-2, suddivisa in sottozone territoriali specifiche;
- GG - Guernsey, con la voce GG-0 per l’intero territorio.
Per GB-2, l’allegato individua quattro aree di restrizione localizzate in North Yorkshire e Norfolk, descritte mediante coordinate geografiche WGS84 e raggio di 10 km. Per tali zone sono indicate condizioni particolari per diverse categorie di merci avicole, con riferimento ai codici riportati nell’allegato (tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU e RAT) e con applicazione, per alcune voci, dal 1o gennaio 2021.
Effetti delle restrizioni sanitarie
La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure adottate dal Regno Unito per contenere la diffusione dell’HPAI, conclude che è opportuno imporre limitazioni alle introduzioni nell’Unione provenienti dalle zone colpite. La logica del regolamento è quindi quella di consentire l’accesso al mercato unionale solo in relazione ai territori che soddisfano i requisiti sanitari, escludendo o condizionando le aree interessate dai focolai.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è adottato dalla Commissione ed è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi/territori autorizzati
L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In tale allegato sono inserite nuove voci per il Regno Unito (GB) e per Guernsey (GG), con distinzione tra l’intero territorio e le zone territoriali soggette a specifiche condizioni veterinarie.
Restrizioni territoriali per il Regno Unito
A causa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 notificati dal novembre 2020, l’intero territorio del Regno Unito non è considerato indenne. Per questo motivo, il regolamento prevede restrizioni all’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dalle zone colpite e sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie del Regno Unito.
Inserimento di Guernsey
La dipendenza della Corona di Guernsey è inserita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come territorio autorizzato, con la voce GG-0 riferita all’intero territorio.
Decorrenza e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, cioè dal termine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito.
Riferimento al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
Nel testo dell’allegato si precisa che, ai fini del regolamento, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
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