Regolamento (UE) 2020/2203
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati a esportare verso l’Unione equidi vivi e materiale germinale equino. L’intervento è motivato dalle garanzie fornite dal Regno Unito dopo il recesso dall’UE e dalla necessità di adeguare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey sono inseriti nel gruppo sanitario A, con autorizzazione per tutti i tipi di ammissione e per tutte le categorie di equidi. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2021 e modifica solo l’allegato elencando i territori interessati.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per inserire il Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey tra i paesi/territori autorizzati per l’ingresso nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi e alle importazioni nell’Unione di partite di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti da paesi terzi e da parti del territorio di paesi terzi elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Nel concreto riguarda il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey, che vengono aggiunti all’elenco con qualificazione sanitaria di gruppo A. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è operativo dal 1º gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso; per l’Irlanda del Nord resta rilevante il diritto dell’Unione ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Modifica dell’elenco dei paesi autorizzati per equidi e materiale germinale equino
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203 della Commissione interviene sul regime sanitario applicabile all’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. L’atto modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, che contiene l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio autorizzati, al fine di includervi il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey.
Contesto normativo e motivazione
La base giuridica è rinvenuta nella direttiva 92/65/CEE, nella direttiva 2009/156/CE e nel regolamento (UE) 2017/625, richiamati rispettivamente per le condizioni sanitarie degli scambi/importazioni, per i movimenti e le importazioni di equidi e per i controlli ufficiali. I considerando spiegano che il Regno Unito ha fornito le garanzie richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 affinché, dopo la fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso, il Regno Unito e le dipendenze della Corona potessero figurare nell’elenco autorizzato. È inoltre precisato che, per l’Irlanda del Nord, continua ad applicarsi il diritto dell’Unione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione sostanziale
Il regolamento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco dei territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di:
- partite di equidi vivi;
- sperma di equidi;
- ovuli di equidi;
- embrioni di equidi.
L’aggiornamento concerne il Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, che vengono collocati nel gruppo sanitario A. Il testo precisa che, per tali territori, sono autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi.
Contenuto della modifica all’allegato I
L’allegato del regolamento introduce tre nuove voci nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659:
- Regno Unito, codice GB, territorio tutto il paese, gruppo sanitario A;
- Guernsey, codice GG, territorio tutto il paese, gruppo sanitario A;
- Isola di Man, codice IM, territorio tutto il paese, gruppo sanitario A;
- Jersey, codice JE, territorio tutto il paese, gruppo sanitario A.
La modifica è di natura meramente elencativa, ma ha effetti operativi diretti sulla liceità delle importazioni e degli scambi verso l’Unione dei prodotti e animali indicati.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1º gennaio 2021, data collegata alla cessazione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore zootecnico e veterinario, l’effetto principale è la conferma della possibilità di importare nell’Unione equidi e materiale germinale equino dai territori indicati, purché siano rispettate le ulteriori condizioni sanitarie applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/659 e della normativa veterinaria unionale pertinente. Il regolamento non introduce sanzioni, procedure autonome o nuovi requisiti tecnici, ma aggiorna il perimetro geografico dei territori autorizzati.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 conformemente all’allegato del nuovo regolamento.
Inserimento di Regno Unito e dipendenze della Corona
L’allegato aggiunge dopo la voce relativa alle Isole Falkland le voci per il Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, identificandoli come territori di origine autorizzati ai fini dell’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
Classificazione sanitaria e autorizzazioni
Per il Regno Unito e le dipendenze della Corona è indicato il gruppo sanitario A; il considerando precisa che sono autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Contesto Brexit e Irlanda del Nord
Il regolamento richiama l’accordo di recesso e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, precisando che il diritto dell’Unione continua ad applicarsi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’allegato 2 del protocollo.
Come è indicizzato
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