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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2206

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009, che contiene l’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione determinate carni di selvaggina e conigli d’allevamento. La modifica riguarda l’inserimento del Regno Unito, sulla base delle garanzie sanitarie fornite, tenendo conto della disciplina applicabile dopo la fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso. È precisato che, ai fini dell’allegato, il riferimento al Regno Unito non include l’Irlanda del Nord. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2021.

Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare nell’Unione carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d’allevamento, inserendo il Regno Unito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento disciplinate dal regolamento (CE) n. 119/2009. Riguarda in particolare l’aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre tali partite, con riferimento al Regno Unito; ai fini dell’allegato, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per specifiche carni di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 119/2009, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento. L’obiettivo è aggiornare l’allegato I, parte 1, contenente l’elenco dei paesi terzi autorizzati, inserendo il Regno Unito a seguito delle garanzie fornite e tenendo conto del quadro derivante dall’accordo di recesso.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama la direttiva 2002/99/CE, in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, nonché l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c), come base per la disciplina sanitaria dell’importazione di prodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 119/2009 viene così modificato per mantenere aggiornato l’elenco dei paesi terzi ammessi in funzione delle garanzie sanitarie richieste.

Inserimento del Regno Unito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009

Secondo i considerando, il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie per figurare nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. Per tale ragione, il paese viene inserito nell’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione le partite di prodotti interessati.

Esclusione dell’Irlanda del Nord dal riferimento al Regno Unito

Il nuovo testo dell’allegato contiene una nota esplicativa importante: ai fini del presente allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. La precisazione rinvia all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo, e delimita quindi l’ambito territoriale dell’autorizzazione.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2021, in coerenza con la conclusione del periodo di transizione dell’accordo di recesso, fissata al 31 dicembre 2020. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori che importano nell’Unione le categorie di carni disciplinate dal regolamento (CE) n. 119/2009, l’atto comporta l’aggiornamento formale dei paesi terzi da cui tali partite possono provenire. Dopo il 1o gennaio 2021, il Regno Unito è incluso nell’elenco, ma con la rilevante precisazione che l’Irlanda del Nord resta fuori dal riferimento contenuto nell’allegato oggetto di modifica.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi autorizzati

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato per inserire il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento.

Precisazione sul perimetro territoriale del Regno Unito

È aggiunta una nota all’allegato I secondo cui, a norma dell’accordo sul recesso e in particolare dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord ai fini del presente allegato.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione prevista dall’accordo di recesso.

Base giuridica e contesto sanitario

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 2002/99/CE, in particolare dell’articolo 8 e dell’articolo 9, paragrafo 4, e interviene sulle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e sui requisiti di certificazione previsti dal regolamento (CE) n. 119/2009.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaresanità animaleimportazionicommercio internazionalebrexit

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