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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2198

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2198 della Commissione del 22 dicembre 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

Normativa europea32020R2198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628, relativo alla vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti. In particolare, aggiunge il codice NC ex 2909 19 10, corrispondente all’ETBE, che era stato omesso dalla tabella. La Commissione precisa che l’errore non incide sulla sostanza della misura, poiché il prodotto soggetto a vigilanza era già identificato in modo chiaro e i codici NC/TARIC hanno valore informativo.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 per integrare nell’allegato il codice NC relativo all’ETBE nell’ambito della vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di etanolo rinnovabile per carburanti già sottoposte a vigilanza unionale a posteriori dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628. La rettifica riguarda la tabella dell’allegato di tale regolamento, con effetti su operatori economici, importatori e autorità doganali che utilizzano i codici NC e le estensioni TARIC per l’identificazione delle merci. L’intervento ha portata generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 sulla vigilanza delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2198 della Commissione interviene come atto correttivo di un precedente regolamento di esecuzione, il n. 2020/1628, che aveva introdotto una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti. La finalità è esclusivamente rettificativa: rimediare a un’omissione nell’allegato relativo ai codici NC/TARIC, senza modificare la sostanza della misura di sorveglianza.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2015/478, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, in particolare l’articolo 10, e del regolamento (UE) 2015/755, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, in particolare l’articolo 7. È inoltre richiamata la previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni.

Oggetto della rettifica

Il considerando centrale segnala che, nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1628, il prodotto in esame comprendeva anche l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli contenuto nell’ossido di etile e terz-butile (ETBE), ma il corrispondente codice NC non compariva nella tabella. Per rimediare all’omissione, il regolamento dispone l’inserimento del codice NC ex 2909 19 10, modificando la tabella dell’allegato originario.

Valutazione della Commissione sull’errore

La Commissione afferma espressamente che l’errore non genera criticità sostanziali. Ciò perché il regolamento 2020/1628 identifica già il prodotto soggetto a vigilanza come "etanolo rinnovabile per carburanti" e i codici NC e TARIC hanno funzione meramente informativa. Ne deriva che la rettifica ha natura chiarificatrice e di allineamento tecnico della nomenclatura doganale.

Contenuto operativo dell’allegato rettificato

La tabella sostitutiva elenca i codici NC e le rispettive estensioni TARIC oggetto di vigilanza. Tra i principali figurano, oltre ai codici per le varie voci di etanolo e prodotti affini, anche:

  • ex 2207 10 00, 11;
  • ex 2207 20 00, 11;
  • ex 2208 90 99, 11;
  • ex 2710 12 21, 10 e altre sottovoci della voce 2710 12;
  • ex 2909 19 10, 10;
  • ex 3814 00 10, 10;
  • ex 3814 00 90, 70;
  • ex 3820 00 00, 10;
  • ex 3824 99 92, 66. La modifica più rilevante è quindi l’inclusione del codice ex 2909 19 10 per l’ETBE.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1628

La tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 è sostituita integralmente. La rettifica inserisce tra i codici NC soggetti a vigilanza il codice ex 2909 19 10, relativo all’ETBE, con estensione TARIC 10, correggendo l’omissione presente nella versione originaria dell’allegato.

Conferma della portata della vigilanza unionale

La Commissione chiarisce che il regolamento (UE) 2020/1628 continua a individuare come prodotto soggetto alla vigilanza unionale a posteriori l’"etanolo rinnovabile per carburanti". L’assenza del codice ETBE nella tabella originaria è qualificata come errore non sostanziale, anche perché i codici NC e TARIC sono indicati solo a titolo informativo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalemisure di salvaguardiaimportazioniclassificazione doganale

Testo integrale

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