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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2204

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati ungulati e carni fresche, includendo Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey. L’intervento è reso necessario dalla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito e tiene conto delle garanzie sanitarie fornite da tale paese. Il regolamento introduce inoltre un riferimento specifico alla deroga dall’esame per Trichine per i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane.

Modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per inserire Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey negli elenchi dei paesi/territori autorizzati all’importazione di determinati animali e carni fresche.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti verso l’Unione di determinati animali ungulati e carni fresche di ungulati disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2010, con riferimento ai paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a esportare. Riguarda specificamente Regno Unito, dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey; per il Regno Unito, ai fini degli allegati modificati, i riferimenti non comprendono l’Irlanda del Nord in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso. Si applica dal 1º gennaio 2021, dopo la fine del periodo di transizione Brexit. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per Regno Unito e dipendenze della Corona

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 interviene sul sistema UE di autorizzazione all’importazione di determinati animali ungulati e carni fresche, aggiornando gli elenchi contenuti nel regolamento (UE) n. 206/2010. La modifica è collegata alla conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito e alle garanzie sanitarie fornite da quest’ultimo.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 206/2010 istituisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche e disciplina le relative condizioni di certificazione veterinaria. In base ai considerando, il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie per figurare negli elenchi di cui agli allegati I e II anche dopo la fine del periodo di transizione, fermo restando che, ai fini degli allegati, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord in applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda:

  • l’allegato I, parte 1, relativo alle partite di ungulati diversi dagli equidi;
  • l’allegato II, parte 1, relativo alle carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi.

Sono inserite voci specifiche per:

  • Regno Unito;
  • Guernsey;
  • Isola di Man;
  • Jersey.

Le voci indicano le categorie di animali e, ove previsto, le condizioni sanitarie applicabili alle diverse aree territoriali elencate.

Regno Unito e dipendenze della Corona negli elenchi autorizzati

Nell’allegato I, parte 1, viene inserita la voce relativa al Regno Unito con articolazione territoriale distinta per:

  • Inghilterra e Galles;
  • Scozia;
  • Guernsey;
  • Isola di Man;
  • Jersey.

Nell’allegato II, parte 1, vengono inserite voci analoghe per le carni fresche. In entrambi i casi, le note aggiunte chiariscono che il riferimento al Regno Unito non include l’Irlanda del Nord ai fini del regolamento, in coerenza con l’accordo di recesso e con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Deroga all’esame per Trichine

Il regolamento interviene anche sulla disciplina relativa alle Trichine. Il considerando rileva che, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, un paese terzo può applicare deroghe all’esame per Trichine solo se ha informato la Commissione e figura negli elenchi pertinenti del regolamento (UE) n. 206/2010.

Il Regno Unito ha comunicato il 4 dicembre 2020 l’intenzione di applicare la deroga per i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane. Di conseguenza:

  • nell’allegato I, la condizione specifica "XI" è sostituita con la regola di esenzione dall’esame per Trichine per tali suini;
  • nell’allegato II, parte 2, la garanzia supplementare "K" è riformulata in senso corrispondente.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1º gennaio 2021, data coerente con la fine del periodo di transizione prevista dall’accordo di recesso.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore veterinario e agroalimentare, il regolamento è rilevante perché:

  • consente, dal 1º gennaio 2021, l’importazione nell’Unione di determinate partite di animali e carni fresche provenienti dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona secondo le condizioni indicate negli allegati modificati;
  • rende espressa l’esclusione dell’Irlanda del Nord dai riferimenti al Regno Unito negli allegati;
  • introduce/coerentizza la deroga all’esame per Trichine per specifiche categorie di suini domestici non svezzati.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi di paesi/territori autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano l’inserimento del Regno Unito e delle dipendenze della Corona negli elenchi delle partite autorizzate di ungulati e carni fresche.

Inserimento del Regno Unito e delle dipendenze della Corona negli allegati

Nell’allegato I, parte 1, sono inserite voci per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey con le rispettive categorie di animali e condizioni sanitarie/codici territoriali. Nell’allegato II, parte 1, sono inserite analoghe voci per le carni fresche. In entrambi gli allegati è aggiunta una nota che esclude l’Irlanda del Nord dal riferimento al Regno Unito ai fini del regolamento.

Deroga all’esame per Trichine

La condizione specifica "XI" dell’allegato I e la garanzia supplementare "K" dell’allegato II sono sostituite con una formulazione che prevede l’esenzione dall’esame per Trichine per i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane. Il considerando richiama la comunicazione del Regno Unito del 4 dicembre 2020 circa l’intenzione di applicare tale deroga ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2021. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazione di animaliimportazione di prodotti di origine animalebrexitcontrolli veterinari

Testo integrale

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