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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2202

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2202 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di partite di animali d’acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per inserire il Regno Unito e alcune sue dipendenze della Corona nell’elenco dei luoghi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di animali d’acquacoltura. L’intervento si colloca nel contesto del recesso del Regno Unito dall’UE e tiene conto delle garanzie fornite dal Regno Unito e delle regole applicabili all’Irlanda del Nord. La misura si applica dal 1º gennaio 2021, in coincidenza con la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

Modifica l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati all’importazione nell’UE di partite di animali d’acquacoltura, includendo Regno Unito e dipendenze della Corona.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di partite di animali d’acquacoltura disciplinate dal regolamento (CE) n. 1251/2008 e, in particolare, all’aggiornamento dell’allegato III relativo ai paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui tali importazioni sono autorizzate. Le modifiche riguardano il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey. Il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE, entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2021. Non disciplina esclusioni ulteriori rispetto alla logica dell’elenco autorizzativo dell’allegato III.

Modifica dell’elenco dei paesi autorizzati all’importazione di animali d’acquacoltura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2202 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, che contiene l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura. L’intervento risponde alla necessità di riflettere la situazione determinata dalla fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Contesto normativo e motivazione

La Commissione richiama la direttiva 2006/88/CE e il regolamento (CE) n. 1251/2008, che disciplina le condizioni e certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione di animali d’acquacoltura e relativi prodotti. Nei considerando si precisa che il Regno Unito ha fornito le garanzie richieste per essere inserito nell’elenco di cui all’allegato III, insieme alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey, con richiamo alla disciplina particolare applicabile all’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura disciplinate dal regolamento (CE) n. 1251/2008. Non introduce un nuovo regime sostanziale di controllo, ma modifica l’elenco delle origini ammesse, con effetto sui soggetti che importano tali partite e sulle autorità chiamate ad applicare le condizioni sanitarie previste dal quadro esistente.

Modifiche all’allegato III

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 viene modificato in due punti principali:

  • dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le voci relative al Regno Unito (GB) e a Guernsey (GG), entrambe per l’"intero paese";
  • dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci relative all’Isola di Man (IM) e a Jersey (JE), entrambe per l’"intero paese".

Tali inserimenti comportano l’autorizzazione delle importazioni da questi territori nell’ambito del regime previsto dal regolamento di base.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1º gennaio 2021. La data coincide con la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, come espressamente richiamato nei considerando.

Natura dell’atto

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le misure risultano adottate in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione, aggiornando l’elenco delle origini autorizzate per le importazioni nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura.

Inserimento del Regno Unito e di Guernsey

Nell’allegato III vengono inserite, dopo la voce relativa alle Isole Cook, le nuove voci per il Regno Unito (GB) e per Guernsey (GG), entrambe riferite all’"intero paese".

Inserimento dell’Isola di Man e di Jersey

Nell’allegato III vengono inserite, dopo la voce relativa a Israele, le nuove voci per l’Isola di Man (IM) e per Jersey (JE), entrambe riferite all’"intero paese".

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2021.

Base giuridica e motivazione istituzionale

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 2006/88/CE, in particolare degli articoli 22 e 61, paragrafo 3, e tiene conto delle garanzie fornite dal Regno Unito ai fini dell’inclusione nell’elenco autorizzato. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionaleacquacolturaimportazioni

Testo integrale

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