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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41391/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 per l'anno d'imposta 2009, con la quale veniva rettificata l'imposta a debito indicata in dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello del contribuente. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, ma la cancelleria ha certificato che il ricorso non è stato iscritto a ruolo, cioè non è stato depositato nei termini prescritti. L'Agenzia delle entrate ha tuttavia notificato controricorso, portando a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso. In tale situazione la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito/iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando che il mancato deposito del ricorso non impedisce alla Corte di pronunciare l'improcedibilità d'ufficio quando l'intimato abbia comunque proposto controricorso e abbia così portato a conoscenza della Corte l'esistenza dell'impugnazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, relativa al controllo automatizzato della dichiarazione e alla rettifica dell'imposta a debito.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Usato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di improcedibilità dell'impugnazione, la parte che l'ha proposta è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso anche quando il ricorso non sia stato depositato/iscritto a ruolo, purché la parte intimata abbia notificato controricorso e abbia così reso nota alla Corte l'esistenza dell'impugnazione.
  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione determina improcedibilità, con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata improcedibile, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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