Cassazione Penale, Sentenza n. 10524/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che la Corte di cassazione (avallando la Corte d'appello) avrebbe errato nella percezione dei fatti: avrebbe conteggiato due volte la stessa condotta relativa al 14/10/2005. In particolare, lamenta che il capo B del presente processo avrebbe contestato in concorso solo due condotte (14/10/2005 e 18/11/2005), di cui la prima già oggetto di separato processo e la seconda non imputabile al ricorrente perché detenuto dal 14/10/2005; ne deriverebbe una duplicazione della pena e un errore nella determinazione della continuazione e della recidiva
La decisione
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il capo B contestasse un quadro criminoso più ampio (attività di acquisto, detenzione e rivendita di cocaina da luglio a novembre 2005) e che la condotta alla base della condanna nel presente processo fosse riconducibile a incontri/interlocuzioni di agosto-settembre 2005 (distinta dalla vicenda del 14/10/2005 e da quella del 18/11/2005, quest'ultima non imputata al ricorrente). Ne consegue che non vi è duplicazione della pena. Per questo motivo il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto integrata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina nei termini contestati
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferito ai reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha interpretato il capo di imputazione come relativo a un complesso e continuativo traffico nel periodo luglio-novembre 2005, distinguendo le condotte contestate in più episodi autonomi
Massime di principio
- Per valutare la sussistenza di duplicazione di pena o di continuazione occorre verificare se la condotta contestata nei diversi procedimenti sia effettivamente la stessa o se rientri in un più ampio disegno criminoso costituito da atti distinti nel tempo; la mera sovrapposizione cronologica non implica duplicazione automatica
- Un capo di imputazione formulato come un'attività protratta nel tempo (es. "tra il luglio e il novembre 2005") può comprendere più condotte autonome: il riferimento a singoli episodi "tra i quali" indica elencazione non esaustiva e non obbliga a ritenere coincidenti tutti gli eventi citati
- La detenzione dell'imputato in una data successiva esclude la sua responsabilità per atti materialmente compiuti in tale data, ma non impedisce che allo stesso sia imputata, nello stesso capo, altra condotta anteriore e distinta
- I rimedi straordinari o incidenti che non dimostrino un errore di diritto o di fatto rilevante e specifico possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati; ciò può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende
- Nelle impugnazioni è determinante precisare quale elemento fattuale o giuridico sarebbe stato errato nella motivazione della sentenza impugnata: la generica affermazione di "duplicazione" senza puntuale prova dell'identità della condotta è difficilmente accolta
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