Cassazione Penale, Sentenza n. 03916/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416-bis c.p. e all'art. 274 c.p.p., deducendo contraddittorietà e carenza della motivazione sulla gravità indiziaria. Contestava che molti elementi ritenuti indizianti (la relazione con Antonella Misceo, l'assegnazione della casa popolare, la mancanza di contatti diretti con il capoclan, la mera esecuzione di incarichi su disposizione di terzi come procurare sim card e inviare denaro) siano neutri o riconducibili a favoreggiamento e non a partecipazione all'associazione mafiosa; rilevava altresì la presunta inattualità delle esigenze cautelari, poiché le intercettazioni e le dichiarazioni si fermano al 2021.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la solidità e la coerenza della motivazione del Tribunale del Riesame, che ha indicato molteplici elementi individualizzanti a fondamento della gravità indiziaria: partecipazione all'attività di spaccio coordinata dal clan Misceo, convivenza/relazione con Antonella Misceo (figlia del capo clan), ruolo nel procurare schede telefoniche e trasferire denaro per il boss, partecipazione ai conteggi dei proventi della droga e alla gestione del traffico (con riscontri in videoriprese), dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia (Mario Stefanelli e Vito Loiacono) e cancellazione di chat dal telefono del Marino. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto sussistente la doppia presunzione di pericolosità sociale per i reati associativi e non ravvisato elementi che dimostrino una rescissione stabile dei legami con l'organizzazione o un effettivo allontanamento; quindi la misura cautelare è risultata adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) ed e))
Nella parte relativa ai motivi di ricorso in Cassazione, la Corte verifica la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione; qui il vizio denunciato è ritenuto infondato perché la motivazione del giudice di merito è risultata coerente e priva di errori logico-giuridici
art. 416-bis c.p.
La norma che integra il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli atti di supporto (spaccio coordinato, procurare SIM, trasferire denaro, funzioni di collegamento) e le relazioni familiari/affettive possano integrare elementi utili a inferire la partecipazione all'associazione mafiosa
art. 274 c.p.p.
Norma sul riesame delle misure cautelari; il ricorrente invocava un vizio di motivazione in ordine alle risultanze di riesame, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente argomentato
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Riguarda la presunzione di pericolosità sociale per i reati associativi; la Corte ha richiamato la doppia presunzione di pericolosità per i reati di mafia e osservato che tale presunzione può essere superata solo con prove dell'effettiva e stabile rottura dei legami con l'organizzazione, non dimostrata nel caso
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata alla fine del procedimento
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni procedurali sulla comunicazione degli esiti agli organi competenti; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato: la Corte controlla coerenza logico-giuridica e valenza sintomatica degli indizi, ma non rielabora il giudizio di fatto ove la motivazione sia adeguata
- Relazioni familiari o affettive con esponenti di clan e l'esecuzione di compiti operativi (procurare schede telefoniche, trasferire somme, fungere da tramite) possono essere valutati come elementi sintomatici di partecipazione a un'associazione mafiosa se inseriti in un quadro probatorio coerente
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, videoriprese, intercettazioni e cancellazione di dati dal proprio dispositivo costituiscono elementi convergenti che rafforzano la gravità indiziaria se correttamente motivati dal giudice
- Per ribaltare la presunzione di pericolosità associativa (art. 275 c.p.p.) è necessario documentare una rescissione stabile e non meramente affermata dei legami con l'organizzazione; il mero trascorrere del tempo non è sufficiente
- Le censure difensive che puntano principalmente a una diversa lettura dei fatti (contestazione della valutazione probatoria) difficilmente prevalgono in Cassazione quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione coerente e immune da errori logico-giuridici
- Distinguere tra favoreggiamento e partecipazione associativa richiede un esame complessivo: attività apparentemente di favoreggiamento possono assumere rilievo associativo se ripetute, coordinate e funzionali al mantenimento dell'assetto criminale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03840/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03841/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03842/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03843/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03844/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03846/2026 del 30/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →