Cassazione Penale, Ordinanza n. 22397/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che al termine massimo prescrizionale di anni 7 e mesi 6 andavano sommati 1022 giorni di sospensione documentati dagli atti, con conseguente non maturazione della prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di incendio colposo. L'unico motivo riportato riguarda la dedotta violazione di legge per mancato riconoscimento della prescrizione del reato, assumendosi che il termine fosse già decorso alla data della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 dovevano aggiungersi 1022 giorni di sospensione, risultanti dalla scheda ex art. 165-bis disp. att. c.p.p. e dai verbali indicati in atti; pertanto il reato non era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 451 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato come base documentale per il computo dei periodi di sospensione della prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando il ricorrente non considera i periodi di sospensione del termine prescrizionale risultanti dagli atti processuali.
- Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere sommati al termine base tutti i giorni di sospensione debitamente documentati nel fascicolo processuale; se il totale non consente il decorso del termine, il reato non è estinto.
- Quando il ricorso si fonda su una deduzione palesemente smentita dagli atti in tema di prescrizione, la Corte può dichiararlo inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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