Sentenza del 10/12/2018 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Contenzioso - Richiesta discussione causa in pubblica udienza - Omessa notifica -Nullità sentenza di primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Terni n. 194/2017, che aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IVA e IRPEF relativi agli anni 2011-2014. In via preliminare ha denunciato l'omessa notifica della richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato la richiesta presso un indirizzo errato dello studio del difensore, diverso da quello indicato nella procura e risultante dagli atti. Sono stati inoltre dedotti motivi di merito relativi a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, insussistenza di maggior reddito ed eccesso di potere.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondata la doglianza preliminare. Poiché la richiesta di pubblica udienza non era stata correttamente notificata alla contribuente, il contraddittorio nel giudizio di primo grado era irregolare. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla e la causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni per un nuovo giudizio. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, ritenendo la nullità processuale una ragione grave ed eccezionale.
Norme richiamate
La parte che richiede la discussione in pubblica udienza deve darne comunicazione alle altre parti costituite entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2.
La richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere portata correttamente a conoscenza delle altre parti. Una notifica effettuata a un indirizzo errato non assolve tale obbligo e può compromettere il contraddittorio.
Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Individua il termine entro il quale devono essere compiuti gli adempimenti processuali richiamati dall'art. 33, compresa la comunicazione della richiesta di pubblica udienza.
Art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 546/1992
Consente al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando nel giudizio di primo grado si è verificata una irregolare costituzione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere notificata alle altre parti presso un indirizzo corretto e verificabile dagli atti processuali.
- La notifica presso un indirizzo diverso da quello eletto o indicato nella procura può essere considerata omessa o inesistente ai fini della conoscenza della richiesta.
- Se la mancata notifica impedisce a una parte di conoscere e partecipare correttamente alla trattazione, si configura una violazione del contraddittorio.
- La violazione del contraddittorio può comportare la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al giudice originario, senza che il giudice d'appello esamini necessariamente i motivi di merito.
- Il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della notifica della richiesta di pubblica udienza e non può limitarsi a rilevare la costituzione formale della parte.
- La rimessione al primo giudice non implica una decisione definitiva sulla fondatezza degli accertamenti fiscali: le questioni di merito dovranno essere riesaminate nel nuovo giudizio.
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