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Sentenza

Sentenza del 26/06/2018 n. 1749 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - decesso della parte in giudizio personalmente - interruzione del processo - giudizio di cassazione - non si verifica. Processo tributario - comunicazione di udienza - PEC - invio ad email di procuratore deceduto - consapevolezza da parte della Cancelleria di Cassazione - va provata dal contribuente riassumente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, sostenendo che la comunicazione della data dell'udienza fosse stata inviata tramite PEC all'indirizzo del procuratore, coincidente con la parte personalmente costituita, nel frattempo deceduto. Secondo il ricorrente, la comunicazione sarebbe rimasta inaccessibile e la Corte di cassazione avrebbe dovuto interrompere il processo una volta venuta a conoscenza del decesso.

La decisione

La censura è stata respinta. Nel giudizio di cassazione il decesso della parte che sta in giudizio personalmente non determina automaticamente l'interruzione del processo. Inoltre, chi deduce l'omessa interruzione e la conseguente lesione del diritto di difesa deve provare sia che la cancelleria fosse effettivamente a conoscenza della causa interruttiva, sia che la comunicazione dell'udienza non sia stata validamente effettuata. La mera deduzione dell'invio della PEC all'indirizzo del soggetto deceduto non è stata ritenuta sufficiente.

Norme richiamate

  • Principio del giusto processo e diritto di difesa

    Non risultano violati quando la comunicazione dell'udienza sia stata effettuata all'indirizzo disponibile e la parte che eccepisce la nullità non dimostri la conoscenza, da parte della cancelleria, della causa di interruzione e l'effettiva omissione della comunicazione.

  • Disciplina dell'interruzione del processo tributario

    Nel giudizio di cassazione il decesso della parte costituita personalmente non comporta automaticamente l'interruzione del processo; è necessario che la causa interruttiva sia portata a conoscenza dell'ufficio secondo modalità idonee e rilevanti.

  • Disciplina delle comunicazioni di udienza tramite PEC

    La contestazione dell'invio della comunicazione a una PEC non più accessibile non è sufficiente da sola. Il contribuente deve provare sia l'effettiva conoscenza del decesso da parte della cancelleria, sia l'irregolarità o l'omissione della comunicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione l'interruzione per decesso della parte non opera automaticamente: occorre dimostrare che l'evento sia stato portato a conoscenza dell'ufficio competente.
  • Chi eccepisce una lesione del diritto di difesa deve fornire una prova concreta della conoscenza dell'evento interruttivo da parte della cancelleria e dell'inefficacia della comunicazione.
  • L'invio di una comunicazione alla PEC risultante dagli atti può essere considerato sufficiente se non viene provato che l'ufficio conoscesse il decesso o che l'indirizzo fosse divenuto inutilizzabile.
  • La mancata partecipazione all'udienza non determina automaticamente la nullità del procedimento: è necessario dimostrare un concreto vizio della comunicazione e un'effettiva lesione delle possibilità difensive.

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