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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33801/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla contribuente attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, ritenendo che l’esito condonistico della lite la giustificasse.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento recante sanzioni per tardivo pagamento di accise. La CTP aveva accolto il ricorso annullando l’atto; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente depositava memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., del d.l. n. 148 del 2017, con domanda presentata nei termini, accoglimento della stessa anche per il carico oggetto di causa e integrale pagamento delle somme dovute, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 193 del 2016

    consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione; la presentazione della domanda e l’accoglimento con pagamento integrale delle somme determinano l’estinzione del giudizio relativo al carico definito.

  • art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017

    commi 4 ss.; comma 5; comma 7

    estende e disciplina i termini e le modalità della definizione agevolata cd. "rottamazione cartelle bis"; il rispetto dei termini e l’accoglimento della domanda rilevano ai fini dell’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, la parte interessata dimostra di aver validamente aderito a una procedura di definizione agevolata dei carichi e di avere integralmente pagato le somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta definizione della lite.
  • L’estinzione del giudizio conseguente all’esito positivo della procedura condonistica/definitoria giustifica la compensazione delle spese di lite.
  • Ai fini dell’estinzione per definizione agevolata non è necessario esaminare i motivi del ricorso quando la documentazione prodotta attesti in modo univoco domanda tempestiva, accoglimento e pagamento integrale del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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