Cassazione Penale, Sentenza n. 6958/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per occupazione di immobile (artt. 633 e 639-bis c.p.). Denuncia: 1) errata applicazione delle norme e omessa motivazione circa la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.), con particolare doglianza sulla nozione di attualità e imminenza del pericolo; censura dell'uso della relazione dell'assistente sociale (art. 357 c.p.p.) definita erroneamente valutata come certificativa; 2) errata applicazione dell'art. 163 c.p. in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale (artt. 133-163 c.p.), sostenendo che lo spontaneo rilascio dell'immobile e le condizioni economiche della condannata avrebbero dovuto determinare diversa decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui lo stato di necessità non opera per esigenze abitative di carattere stabile, essendo richiesto un pericolo attuale, imminente e transitorio; ha considerato aspecifiche le doglianze sull'utilizzabilità della relazione dell'assistente sociale, non essendo mostrata la decisività della sua espunzione; ha ritenuto aspecifica la deduzione circa l'incapacità economica della ricorrente, priva di elementi concreti; ha inoltre escluso la valutabilità in cassazione della statuizione sulla provvisionale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma relativa all'occupazione di immobili, contestata come fatto tipico. Viene riconosciuto che l'occupazione integra il reato contestato quando manca scriminante.
art. 639-bis cod. pen.
Rilevante come fattispecie aggravata collegata all'illecita occupazione; usata per qualificare il reato commesso dalla ricorrente.
art. 54 cod. pen.
Esimente dello stato di necessità: la Corte richiama che opera solo per pericolo attuale, imminente e transitorio, idoneo a giustificare l'azione illecita; non può legittimare occupazioni domiciliari poste a risolvere esigenze abitative permanenti.
art. 357 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella censura sull'utilizzabilità di atti/prove. La Corte segnala che la doglianza è aspecifica se non si dimostra l'incidenza che l'eliminazione dell'elemento avrebbe sul convincimento complessivo.
art. 163 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena. La Cassazione ricorda che il giudice può subordinare la sospensione a condizioni (anche risarcitorie) e che, pur non dovendo sempre accertare in via preventiva le condizioni economiche, il giudice deve valutare motivatamente l'eventuale incapienza quando emergano elementi probatori in tal senso.
art. 133 cod. pen.
Norme sulle clausole relative alla pena e alle condizioni; citata in relazione alla valutazione della sospensione condizionale e delle misure accessorie.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso della Barazzutti.
Massime di principio
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un pericolo attuale, imminente e transitorio: esigenze abitative stabili o durevoli non giustificano l'occupazione di immobili.
- Chi impugna in Cassazione la utilizzabilità di un elemento di prova deve spiegare concretamente l'incidenza che la sua esclusione avrebbe sul giudizio complessivo; altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento o ad una provvisionale; il giudice non è sempre obbligato a svolgere un indagine patrimoniale preventiva, ma deve valutare e motivare adeguatamente la capacità economica dell'imputato quando emergono elementi che ne pongano dubbio.
- Le statuizioni sulla provvisionale in sede penale sono decisioni discrezionali difficilmente sindacabili in Cassazione, essendo atipiche e meramente delibative.
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità, il ricorrente deve fornire elementi concreti e non semplici enunciazioni apodittiche circa i fatti o l'incidenza probatoria contestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6714/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6716/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6718/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6719/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6720/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →