Cassazione Penale, Sentenza n. 18812/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 06/08/2024 che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati con ordinanza del GIP del 06/07/2024. La De Marco era indagata per partecipazione a sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e reati connessi), contestando la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" e denunciando, ex art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), un presunto travisamento/illogicità della motivazione (in particolare l'interpretazione della frase intercettata "quelli del Bisconte" e il ruolo a lei attribuito nel gruppo) e violazione di legge (art. 273 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nel provvedimento impugnato, senza poter rivalutare i fatti o rimettere in discussione la valutazione degli indizi operata dal giudice di merito. La motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta congrua e logica, fondata su un compendio indiziario articolato (intercettazioni, tabulati, sequestri e servizi di O.C.P.) che giustificava la persistenza della misura; la censura sul presunto travisamento della singola intercettazione è stata considerata generica e non idonea a disarticolare il ragionamento probatorio. In conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti; la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che gli elementi raccolti dimostrassero gravi indizi di partecipazione a un sodalizio dedito al traffico di droga, e hanno qualificato i reati 'fine' sulla base delle intercettazioni, dei sequestri e delle attività di osservazione.
Codice penale, art. 110
Riferimento al concorso nei reati (concorso nei reati-fine). La partecipazione in concorso è stata contestata in relazione alle condotte di cessione e approvvigionamento des critte negli atti.
Codice di procedura penale, art. 273
Norma richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza). La Corte ha verificato che il giudice di merito abbia dato adeguata e logica motivazione circa la gravità del quadro indiziario.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Fondamento formale dei motivi di cassazione proposti dalla difesa: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a una rivalutazione di merito o erano generiche e non indicavano un travisamento decisivo della prova.
Codice di procedura penale, art. 192 (commi rilevanti citati)
Richiamata per distinguere il diverso grado di precisione richiesto in sede cautelare rispetto al giudizio di merito: in sede cautelare non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi del comma 2, ma è sufficiente la 'qualificata probabilità'.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in ordine alla condanna alle spese del procedimento a carico della ricorrente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore Generale; attiene alle modalità di partecipazione del PG nel procedimento di cassazione (conclusioni scritte).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in tema di valutazione della responsabilità per l'onere delle spese e sulla base per escludere che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione ha cognizione limitata: non può rivedere i fatti né rideterminare lo spessore degli indizi, ma può controllare solo la presenza di adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
- La nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' in sede cautelare è meno rigorosa rispetto ai criteri del giudizio di merito; è sufficiente un quadro indiziario tale da fondare una 'qualificata probabilità' e non è richiesta la precisione e concordanza tipica dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
- Una censura in cassazione che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti è inammissibile: il ricorrente deve indicare norme violate o illogicità evidenti nel testo della motivazione, ovvero un travisamento della prova decisivo e non contestabile.
- Per provare il 'travisamento della prova' occorre dimostrare una difformità palese e non controvertibile tra il contenuto reale dell'atto istruttorio (es. intercettazione) e la ricostruzione data dal giudice, e che tale errore sia decisivo per l'intero ragionamento probatorio.
- Le impugnazioni generiche o non ancorate alle ragioni specifiche poste a fondamento del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità per genericità intrinseca o estrinseca; il difensore deve dunque articolare censure puntuali e riferite al testo motivazionale.
- In presenza di un compendio indiziario composito (intercettazioni, tabulati, sequestri, servizi) il giudice può legittimamente basare la sussistenza della misura cautelare sulla valutazione sinergica degli elementi, anche se singoli elementi contestati non risultano decisivi isolatamente.
- Nei ricorsi cautelari è importante prospettare, ove possibile, violazioni formali o contraddizioni nella motivazione (es. uso di prove inesistenti, contraddizioni interne) piuttosto che una semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
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