Regolamento (UE) 2023/56
Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure tecniche mirate per ridurre la pressione di pesca sull’occhialone nelle sottozone CIEM 6-8, recependo raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e tenendo conto del parere scientifico dello CSTEP e del parere ICES di zero catture. Le misure comprendono taglie minime di riferimento per la conservazione, fermi spazio-temporali per la pesca commerciale e divieti specifici in aree delimitate, sia per navi francesi sia per la pesca ricreativa. Il tutto è inserito negli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 ed è limitato temporalmente al 31 dicembre 2023. Il regolamento richiama inoltre il quadro dell’accordo di commercio e cooperazione con il Regno Unito e precisa che non pregiudica le misure applicabili nelle acque britanniche.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1241 con misure tecniche specifiche per la conservazione dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca dell’occhialone nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione, in particolare nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8, con regole distinte per la pesca commerciale e per la pesca ricreativa. Le misure riguardano soprattutto navi battenti bandiera francese e, per la pesca ricreativa, determinate zone geografiche nelle acque interessate; il regolamento modifica gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241. È temporaneo: entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2023, salvo il rinvio al 1° gennaio 2024 di alcune taglie minime in assenza di nuove norme.
Misure tecniche per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8
Il regolamento delegato (UE) 2023/56 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per rafforzare la tutela dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione. La misura nasce dal confronto con gli Stati membri interessati, dalle raccomandazioni comuni presentate nel 2021 e aggiornate nel 2022, nonché dalle valutazioni scientifiche dello CSTEP e dal parere ICES di zero catture per il periodo considerato.
Contesto e base scientifica
La Commissione richiama il fatto che il regolamento sulle misure tecniche del 2019 contiene già misure regionali per le acque nordoccidentali e sudoccidentali negli allegati VI e VII. Le raccomandazioni comuni degli Stati membri operanti in tali aree hanno proposto ulteriori misure per migliorare lo stato di conservazione dell’occhialone, specie per la quale il CIEM aveva formulato un parere di zero catture nelle sottozone CIEM da 6 a 8. Lo CSTEP ha ritenuto che le misure possano migliorare la gestione dello stock, pur evidenziando la carenza di dati completi per una valutazione piena dell’impatto.
Ambito territoriale e soggettivo
Le misure riguardano le sottozone CIEM 6, 7 e 8 e si applicano in modo differenziato alla pesca commerciale e ricreativa. Alcuni divieti sono diretti specificamente alle navi battenti bandiera francese; altri riguardano tutte le attività di pesca commerciale con determinate attrezzature nella zona occidentale del mare Cantabrico; altri ancora colpiscono la pesca ricreativa in aree geografiche puntualmente delimitate da coordinate WGS84.
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Nelle acque nordoccidentali, l’allegato VI è modificato per fissare a 36 cm la taglia minima di riferimento per la conservazione dell’occhialone. Per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7, la MCRS è indicata a 40 cm fino al 31 dicembre 2023; in assenza di nuove norme, dal 1° gennaio 2024 la taglia applicabile scende a 33 cm. Nelle acque sudoccidentali, l’allegato VII stabilisce la MCRS di 36 cm per la pesca commerciale; per la pesca ricreativa la soglia di 40 cm è già prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/2013.
Divieti e fermi spazio-temporali nelle sottozone CIEM 6 e 7
L’allegato VI introduce una zona di divieto finalizzata alla conservazione dell’occhialone: dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 le navi battenti bandiera francese non possono svolgere alcuna attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7. La misura risponde all’esigenza di proteggere il periodo di riproduzione della specie e di ridurre le catture.
Divieti nella sottozona CIEM 8
Nell’allegato VII viene inserito un divieto stagionale dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno per la pesca con palangari fissi (LLS) e reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia, in un’area definita da precise coordinate geografiche. Inoltre, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, alle navi battenti bandiera francese è vietata la pesca dell’occhialone nella sottozona CIEM 8.
Pesca ricreativa: aree interdette
Per la pesca ricreativa, l’allegato VII stabilisce il divieto di pesca dell’occhialone in otto zone specifiche, denominate RF 1-8, localizzate lungo le coste del nord della Spagna e delimitate da coordinate geografiche. Le aree interessano, tra le altre, Cariño/Celeiro, Ribadeo, Navia, Ensenada Canero, Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena, Ría de Treto, Bilbao/Plentzia e Bermeo/Mundaka. Le misure sono espressamente limitate al 31 dicembre 2023.
Durata, entrata in vigore e rapporto con il diritto UE-UK
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2023. La Commissione precisa che le misure adottate nelle acque dell’Unione perseguono gli obiettivi dell’articolo 494 dell’accordo di commercio e cooperazione con il Regno Unito e non pregiudicano le misure applicabili nelle acque britanniche. In ragione dell’incidenza immediata sulla programmazione della pesca e sulle attività economiche, è stato ritenuto opportuno un ingresso in vigore accelerato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato. Le modifiche introducono misure tecniche specifiche per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8.
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Nell’allegato VI, parte A, la taglia minima di riferimento per la conservazione dell’occhialone nelle acque nordoccidentali è fissata a 36 cm; per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una MCRS di 40 cm fino al 31 dicembre 2023, con previsione di 33 cm dal 1° gennaio 2024 in assenza di nuove norme. Nell’allegato VII, parte A, per le acque sudoccidentali la MCRS dell’occhialone è fissata a 36 cm per la pesca commerciale; per la pesca ricreativa la MCRS di 40 cm è già prevista da altro atto (regolamento delegato (UE) 2020/2013).
Fermo spazio-temporale nelle sottozone CIEM 6 e 7
Nell’allegato VI, parte C, è introdotta una zona di divieto per la conservazione dell’occhialone: dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 alle navi battenti bandiera francese è vietata ogni attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.
Divieti stagionali nella sottozona CIEM 8 per la pesca commerciale
Nell’allegato VII, parte C, è introdotto un divieto dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno per la pesca con palangari fissi (LLS) e reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia, in aree geografiche delimitate da coordinate WGS84. È inoltre previsto che dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno alle navi battenti bandiera francese sia vietata la pesca dell’occhialone nella sottozona CIEM 8.
Divieti per la pesca ricreativa in aree determinate
Nell’allegato VII, parte C, è inserito un divieto di pesca ricreativa dell’occhialone in otto zone specifiche (RF 1-8), delimitate da coordinate geografiche, situate lungo le coste di Galizia, Asturie e Cantabria; tali misure si applicano fino al 31 dicembre 2023.
Durata di applicazione e urgenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2023. Il considerando sull’urgenza motiva l’entrata in vigore anticipata per l’incidenza immediata sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle attività economiche.
Coordinamento con l’accordo UE-Regno Unito
Le misure applicabili alle acque dell’Unione sono dichiarate coerenti con gli obiettivi dell’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito e tengono conto dei principi del paragrafo 3; inoltre non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
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