Regolamento (UE) 2022/1250
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione del 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2–metilbutirrato di metile, 2–metilundecanale, acido (2E)–metilcrotonico, (E,Z)–deca–2,4–dienoato di etile, butan–2–one, acetato di cicloesile, 3,4–dimetilciclopentan–1,2–dione, 5–etil–3–idrossi–4–metilfuran–2(5H)–one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4–metilacetofenone, 4–metossiacetofenone, 3–metilfenolo, 3,4–dimetilfenolo, 1–metossi–4–metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5–diidrotiofen-3(2H)–one come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, 19 sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi per tutte le specie animali, stabilendone categoria, condizioni d’impiego e requisiti di etichettatura. La Commissione ha recepito i pareri EFSA favorevoli sotto il profilo della sicurezza per animali, consumatori e ambiente, imponendo però misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi di irritazione e sensibilizzazione. Sono inoltre fissati periodi transitori per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la normativa previgente. L’allegato contiene per ciascun additivo il numero di identificazione, i limiti massimi in mangime completo e le condizioni specifiche di uso.
Autorizzazione di un gruppo di sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione sul mercato e all’uso nell’Unione delle sostanze elencate in allegato come additivi organolettici del gruppo funzionale "aromatizzanti" destinati a tutte le specie animali. Le autorizzazioni riguardano gli additivi, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali sostanze; non è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio come aromatizzanti, pur restando possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono previste esclusioni/limitazioni specifiche per alcune categorie di animali mediante tenori massimi diversi e per gli usi che eccedono le condizioni di etichettatura previste.
Autorizzazione di sostanze aromatiche come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione autorizza una serie di sostanze chimiche impiegate come aromatizzanti nei mangimi per tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
La Commissione richiama i pareri scientifici dell’EFSA, dai quali risulta che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non presentano effetti negativi per la salute degli animali, dei consumatori o per l’ambiente. Rimangono però rilevanti i profili di sicurezza per gli utilizzatori, poiché le sostanze sono considerate irritanti e sensibilizzanti, con conseguente necessità di misure preventive e dispositivi di protezione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento attua la procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e si fonda sulla rivalutazione delle sostanze già iscritte nel registro come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b). La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento e dispone quindi l’uso delle sostanze alle condizioni dell’allegato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda gli additivi elencati nell’allegato, appartenenti alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale degli "aromatizzanti". L’ambito di applicazione riguarda tutte le specie animali, con limiti di impiego differenziati per alcune categorie: in particolare suini, pollame, animali marini, gatti e, in alcuni casi, altre specie o categorie di animali.
La disciplina si estende anche a premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali sostanze. Non è invece autorizzato l’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; resta comunque possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Elenco delle sostanze autorizzate
L’allegato comprende, tra le altre, le sostanze seguenti: acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2-metilbutirrato di metile, 2-metilundecanale, acido (2E)-metilcrotonico, (E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile, butan-2-one, acetato di cicloesile, 3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione, 5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4-metilacetofenone, 4-metossiacetofenone, 3-metilfenolo, 3,4-dimetilfenolo, 1-metossi-4-metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5-diidrotiofen-3(2H)-one.
Per ciascuna sostanza l’allegato riporta numero di identificazione, denominazione, composizione e caratterizzazione della sostanza attiva, purezza, formula chimica, numero CAS e numero FLAVIS, nonché il metodo di analisi per l’identificazione nell’additivo e nelle premiscele.
Condizioni d’impiego e limiti massimi
La regola comune è che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono inoltre essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Per l’etichetta dell’additivo devono essere riportati i tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %. I valori variano a seconda della sostanza e della specie destinataria: ad esempio, per alcune sostanze il limite è pari a 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per le altre specie, mentre per altre sono previsti limiti più bassi per animali marini o limiti specifici per gatti.
Tra i casi più rilevanti, il regolamento prevede ad esempio:
- per il 3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione: 5 mg/kg per cani e gatti, 0,05 mg/kg per animali marini, 0,5 mg/kg per altre specie o categorie;
- per il 5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one: 0,05 mg/kg per animali marini e pollame e suini, 0,08 mg/kg per altre specie o categorie;
- per il trimetilossazolo: 0,05 mg/kg per animali marini, 0,3 mg/kg per pollame e suini, 0,5 mg/kg per altre specie o categorie;
- per il 4,5-diidrotiofen-3(2H)-one: 0,05 mg/kg per tutte le specie.
Etichettatura delle premiscele
Se il livello d’uso indicato in etichetta comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Questa prescrizione mira a garantire una migliore tracciabilità e un controllo più efficace dei livelli di impiego.
Sicurezza per gli operatori
L’EFSA ha rilevato che le sostanze possono essere irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzanti per la pelle. Per questo motivo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre il rischio di inalazione e di contatto cutaneo o oculare.
Qualora tali misure non siano sufficienti a eliminare o minimizzare il rischio, gli additivi e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione di pelle, occhi e vie respiratorie.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per evitare interruzioni immediate della commercializzazione e dell’uso delle scorte già prodotte secondo la normativa precedente.
Le date rilevanti sono le seguenti:
- sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023: commercializzazione e utilizzo consentiti fino a esaurimento scorte, se conformi alle norme precedenti al 9 agosto 2022;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2023: commercializzazione e utilizzo consentiti fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2024: commercializzazione e utilizzo consentiti fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato, classificate come "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato stesso.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Dai considerando emerge che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, tale uso non è consentito. È però chiarito che ciò non esclude l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Condizioni di uso ed etichettatura
Per ciascun additivo l’allegato impone: incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela; indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico; indicazione in ეტichetta di tenori massimi raccomandati per kg di mangime completo al 12 % di umidità; e, se il livello d’uso in premiscela supera tali soglie, indicazione in etichetta del gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Limiti massimi per specie/categorie
Per ciascuna sostanza sono fissati tenori massimi diversi, espressi in mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %, talvolta differenziati per suini e pollame, animali marini, gatti, altre specie o categorie di animali. In alcuni casi non è indicato un tenore minimo o massimo generale, ma solo il limite raccomandato da riportare in etichetta.
Periodi transitori
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, delle sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023 se conformi alle norme previgenti; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 9 agosto 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 9 agosto 2024.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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