Regolamento (UE) 2022/1251
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251 della Commissione del 19 luglio 2022 che rinnova l’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) come sostanze attive a basso rischio, e feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi e alcoli), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dei feromoni di lepidotteri a catena lineare come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Gli acetati sono qualificati come sostanze attive a basso rischio, mentre aldeidi e alcoli sono rinnovati come sostanze attive ordinarie. L’atto aggiorna inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, fissando nuove voci, condizioni specifiche e una nuova durata dell’approvazione fino al 30 agosto 2037.
Rinnovo dell’approvazione, ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati, aldeidi e alcoli) come sostanze attive per prodotti fitosanitari, con qualificazione degli acetati come sostanze attive a basso rischio e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive "feromoni di lepidotteri a catena lineare" nelle tre categorie indicate: acetati, aldeidi e alcoli, nell’ambito dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Incide sugli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni e delle conclusioni della relazione di rinnovo quando esaminano le domande di autorizzazione, e sugli operatori che presentano domande di rinnovo o di autorizzazione di prodotti contenenti tali sostanze. Si applica nell’Unione e, quale atto rilevante ai fini del SEE, anche nel quadro SEE; decorre dal 1° settembre 2022. Restano rilevanti le esclusioni/precisazioni derivanti dal fatto che il testo non disciplina altri feromoni o altre sostanze attive diverse da quelle espressamente indicate.
Rinnovo dell’approvazione dei feromoni di lepidotteri a catena lineare
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251 della Commissione rinnova l’approvazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare nelle forme acetati, aldeidi e alcoli. Il provvedimento si fonda sull’esito della procedura di rinnovo, sulle conclusioni dell’EFSA e sulla valutazione della Commissione circa il soddisfacimento dei criteri di approvazione.
Il testo distingue gli acetati, qualificati come sostanze attive a basso rischio, dalle aldeidi e dagli alcoli, rinnovati come sostanze attive ordinarie. Contestualmente, il regolamento modifica l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Contesto procedurale e motivazioni
La Commissione richiama il percorso di rinnovo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Le domande di rinnovo sono state presentate nei termini, i fascicoli supplementari sono stati depositati e la valutazione è stata svolta dallo Stato membro relatore con il coinvolgimento dello Stato membro correlatore.
Il progetto di rapporto valutativo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione, reso accessibile al pubblico e sottoposto a consultazione. L’EFSA ha formulato conclusioni il 19 maggio 2021, distinguendo all’interno dei feromoni di lepidotteri a catena lineare le categorie degli acetati, delle aldeidi e degli alcoli. La Commissione, sulla base della relazione sul rinnovo e delle osservazioni dei richiedenti, ha ritenuto accertato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tali sostanze.
Qualificazione delle sostanze e durata dell’approvazione
Gli acetati sono espressamente riconosciuti come sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non risultano sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni previste dall’allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.
Per tutte le sostanze interessate, l’allegato I fissa la data di approvazione al 1° settembre 2022 e la scadenza al 30 agosto 2037. Tale durata sostituisce la precedente scadenza del 31 agosto 2022 richiamata nei considerando.
Condizioni specifiche per l’uso e per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato I prevede condizioni specifiche che devono essere prese in considerazione dagli Stati membri quando esaminano le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione.
In particolare:
- gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo SANTE/10828/2021, con particolare riferimento alle appendici I e II;
- devono prestare particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele;
- le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 rinvia all’allegato II per la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Le modifiche principali sono le seguenti:
- nella parte A, la voce 255 relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare è soppressa;
- nella parte B sono aggiunte le voci 153 per i feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi) e 154 per i feromoni di lepidotteri a catena lineare (alcoli);
- nella parte D è aggiunta la voce 38 per i feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati).
Le nuove voci riportano le stesse date di approvazione e scadenza e le medesime condizioni specifiche sopra indicate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° settembre 2022.
L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, produce effetti anche nel contesto dello Spazio economico europeo.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive
L’articolo 1 rinnova l’approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati), feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi) e feromoni di lepidotteri a catena lineare (alcoli), alle condizioni stabilite nell’allegato I.
Qualificazione degli acetati come sostanze a basso rischio
Il regolamento conferma che i feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) sono sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non sono sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni dell’allegato II, punto 5, dello stesso regolamento.
Condizioni specifiche di approvazione e durata
Per tutte le sostanze rinnovate l’allegato I prevede decorrenza dell’approvazione dal 1° settembre 2022 e scadenza al 30 agosto 2037. Le disposizioni specifiche richiedono agli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, di tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo SANTE/10828/2021, in particolare delle appendici I e II, e di prestare particolare attenzione all’efficacia dei prodotti contenenti le singole sostanze o le relative miscele; ove opportuno, le condizioni d’impiego devono includere misure di mitigazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del presente regolamento. In particolare, è soppressa nella parte A la voce 255 relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare e sono aggiunte nuove voci in parte B per le aldeidi (voce 153) e gli alcoli (voce 154), nonché in parte D per gli acetati (voce 38), tutte con approvazione dal 1° settembre 2022 e scadenza al 30 agosto 2037.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° settembre 2022. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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