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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1252

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l’elenco di sostanze candidate alla sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. La modifica consiste nella soppressione di numerose sostanze che non risultano più rilevanti, perché non più approvate o perché la loro classificazione è cambiata e non soddisfano più i criteri applicabili. L’intervento è di natura tecnica e di coordinamento con la disciplina UE sulla classificazione delle sostanze e sull’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione nel settore dei prodotti fitosanitari, mediante soppressione di sostanze non più rilevanti o non più conformi ai criteri di inclusione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari e, in particolare, all’elenco delle sostanze attive considerate "candidate alla sostituzione" ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore agrochimico, le autorità competenti degli Stati membri e, indirettamente, l’autorizzazione delle sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. L’intervento è limitato all’aggiornamento dell’allegato di tale regolamento, senza introdurre nuovi criteri generali; l’effetto è immediato nel quadro dell’ordinamento dell’Unione una volta decorso il termine di entrata in vigore.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, che contiene l’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione nel settore dei prodotti fitosanitari. L’intervento ha finalità essenzialmente di aggiornamento e coordinamento normativo: alcune sostanze sono state eliminate dall’elenco perché non più approvate, altre perché la loro classificazione o il loro status regolatorio non consente più di considerarle candidate alla sostituzione.

Contesto normativo

La base giuridica richiamata è il regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2. Il considerando 1 ricorda che l’allegato del regolamento (UE) 2015/408 contiene le sostanze attive che soddisfano i criteri dell’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate candidate alla sostituzione.

Ragioni della modifica

Secondo i considerando, alcune sostanze presenti nell’elenco non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con successivo inserimento nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In tali casi, la permanenza nell’elenco delle candidate alla sostituzione non è più giustificata, per cui il regolamento ne dispone la soppressione per ragioni di chiarezza e trasparenza.

Caso specifico del quizalofop-P

Un rilievo particolare riguarda il quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile). Esso era incluso tra le sostanze candidate alla sostituzione in ragione della precedente classificazione armonizzata come tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, il regolamento (UE) 2018/1480 ne ha aggiornato la classificazione, portandola alla categoria 2. Di conseguenza, la sostanza non soddisfa più i criteri per rientrare nell’elenco e viene soppressa.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato del regolamento (UE) 2015/408 è modificato secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene un elenco puntuale delle sostanze soppresse, tra cui, a titolo esemplificativo, amitrolo, bifentrin, bromadiolone, carbendazim, composti del rame, dimetoato, diquat, fipronil, glufosinato, isoproturon, lambda-cialotrina, linuron, metomil, procloraz, propiconazolo, thiacloprid e warfarin.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore fitosanitario, la conseguenza pratica è l’aggiornamento del perimetro delle sostanze ancora considerate candidate alla sostituzione ai fini dell’applicazione della disciplina europea di settore.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2015/408

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento in esame. La modifica consiste nella soppressione di specifiche voci dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione.

Motivazione della soppressione di alcune sostanze

I considerando chiariscono che alcune sostanze non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente inserimento nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per ragioni di chiarezza e trasparenza, tali sostanze vengono eliminate dall’allegato del regolamento (UE) 2015/408.

Caso specifico del quizalofop-P (quizalofop-P-tefurile)

Il regolamento rileva che il quizalofop-P, variante quizalofop-P-tefurile, era incluso tra le sostanze candidate alla sostituzione in ragione della precedente classificazione armonizzata come tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché il regolamento (UE) 2018/1480 ha riclassificato la sostanza come tossico per la riproduzione di categoria 2, essa non soddisfa più i criteri per essere considerata candidata alla sostituzione e viene pertanto soppressa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco delle sostanze soppresse

L’allegato elenca le voci soppresse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, tra cui: amitrolo, bifentrin, bromadiolone, carbendazim, carbetamide, composti del rame, ciproconazolo, difenacum, dimetoato, diquat, epossiconazolo, esfenvalerate, etoprofos, etoxazolo, famoxadone, fenamifos, fenbutatin ossido, fipronil, fluquinconazolo, glufosinato, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lambda-cialotrina, linuron, lufenurone, mecoprop, metomil, metsulfuron-metile, molinate, miclobutanil, oxadiargil, ossadiazone, pendimetalin, procloraz, profoxydim, propiconazolo, prosulfuron, quinoxifen, quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile), tepraloxydim, thiacloprid, triasulfuron, triazossido e warfarin.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasostanze chimichesicurezza alimentare

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