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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1247

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1247 della Commissione del 19 luglio 2022 relativo all'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a piccoli mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a specifiche specie di piccoli mammiferi non destinati alla produzione alimentare e a uccelli ornamentali. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base della valutazione EFSA circa sicurezza e, in combinazione con l’uso già noto negli alimenti e nei mangimi per cani e gatti, efficacia come colorante. L’autorizzazione è concessa con condizioni tecniche puntuali, tenori minimi diversi per specie e obblighi di gestione del rischio per gli operatori.

Autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a piccoli mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’impiego del rosso allura AC, classificato come additivo organolettico del gruppo funzionale dei coloranti, nei mangimi per cavia/porcellino d’India, cincillà, degu, criceto, gerbillo, tamia, furetti, altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare esclusi cani e gatti, nonché per diverse specie di uccelli ornamentali indicate nell’allegato. L’autorizzazione opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; restano esclusi i cani e gatti, per i quali il colorante era già autorizzato da un diverso regolamento. L’allegato fissa condizioni di impiego, tenori minimi per specie, prescrizioni di etichettatura e misure di sicurezza per gli utilizzatori, nonché un termine finale di autorizzazione al 9 agosto 2032.

Autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a piccoli mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1247 della Commissione autorizza il rosso allura AC come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione adotta la misura dopo la valutazione scientifica dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ritenendo disponibili elementi sufficienti anche sull’efficacia del colorante.

Contesto e basi giuridiche

Il provvedimento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione richiama inoltre il precedente impiego del rosso allura AC nei mangimi per cani e gatti, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/197, e il parere EFSA del 24 aprile 2012, da cui emerge l’efficacia della sostanza come colorante a dosi minime analoghe.

Ambito materiale e specie interessate

L’autorizzazione riguarda il rosso allura AC come additivo organolettico, gruppo funzionale "coloranti", per mangimi destinati a specifiche specie di piccoli mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali. Per i mammiferi sono inclusi cavia/porcellino d’India, cincillà, degu, criceto, gerbillo, tamia, furetti e altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare, con esclusione espressa di cani e gatti. Per gli uccelli ornamentali l’allegato elenca varie specie e categorie, tra cui canarini, pappagallini ondulati, inseparabili, calopsitte, cacatua, amazzoni, pappagalli, are ararauna, are di Wagler, are giacinto e altri uccelli ornamentali.

Condizioni di impiego e dosaggi

L’allegato prevede tenori minimi differenziati per specie, espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Per cavia/porcellino d’India, cincillà, degu, criceto, gerbillo e tamia il tenore minimo è 500 mg/kg; per furetti e altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare esclusi cani e gatti è 99 mg/kg. Per gli uccelli ornamentali sono stabiliti valori differenziati, tra cui 45 mg/kg per canarini, pappagallini ondulati, tucani e altri uccelli ornamentali, 51 mg/kg per inseparabili, 79 mg/kg per calopsitte, 115 mg/kg per cacatua, 145 mg/kg per amazzoni, 147 mg/kg per pappagalli, 150 mg/kg per are ararauna, 173 mg/kg per are di Wagler e 214 mg/kg per are giacinto.

Prescrizioni tecniche, sicurezza e metodi analitici

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso è subordinato a dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Quanto alla caratterizzazione della sostanza, il rosso allura AC è descritto come sale sodico prodotto mediante sintesi chimica, essenzialmente costituito da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato, con ammissione anche dei sali di calcio e di potassio. Sono fissati criteri di purezza e limiti quantitativi per impurità e componenti accessori, tra cui sostanze coloranti totali non inferiori all’85%, sostanze insolubili in acqua non oltre lo 0,2%, coloranti accessori non oltre il 3%, limiti per specifici composti organici, ammine primarie aromatiche non solfonate e sostanze estraibili in etere.

Per il controllo analitico, l’allegato prevede la spettrofotometria a 504 nm per l’additivo e la LC-MS/MS per la determinazione nei mangimi, con richiamo alle informazioni del laboratorio di riferimento.

Durata, efficacia e applicazione nel tempo

Il periodo di autorizzazione termina il 9 agosto 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale dei coloranti, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Campo di impiego e specie interessate

L’allegato limita l’uso del rosso allura AC a cavia/porcellino d’India, cincillà, degu, criceto, gerbillo, tamia, furetti, altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare esclusi cani e gatti, e a varie specie di uccelli ornamentali (tra cui canarini, pappagallini ondulati, inseparabili, calopsitte, cacatua, amazzoni, pappagalli, are ararauna, are di Wagler, are giacinto e altri uccelli ornamentali).

Tenori minimi autorizzati

L’allegato fissa tenori minimi espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Sono indicati, tra gli altri, 500 mg/kg per cavia/porcellino d’India, cincillà, degu, criceto, gerbillo e tamia; 99 mg/kg per furetti e altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare esclusi cani e gatti; e soglie differenziate per gli uccelli ornamentali, tra cui 45 mg/kg per canarini, pappagallini ondulati, miau? no, e altri uccelli ornamentali, 51 mg/kg per inseparabili, 79 mg/kg per calopsitte, 115 mg/kg per cacatua, 145 mg/kg per amazzoni, 147 mg/kg per pappagalli, 150 mg/kg per are ararauna, 173 mg/kg per are di Wagler e 214 mg/kg per are giacinto.

Condizioni di etichettatura e di uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Caratterizzazione e purezza della sostanza

L’allegato descrive il rosso allura AC come sale sodico, prodotto per sintesi chimica, costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato; sono ammessi anche i sali di calcio e potassio. Sono fissati criteri di purezza, tra cui contenuto totale di sostanze coloranti non inferiore all’85%, limiti per sostanze insolubili in acqua, coloranti accessori, composti organici diversi dai coloranti, ammine primarie aromatiche non solfonate e sostanze estraibili in etere.

Metodi di analisi

Per la quantificazione del rosso allura AC nell’additivo è prevista la spettrofotometria a 504 nm con rinvio al regolamento (UE) n. 231/2012 e alle monografie FAO JECFA; per la quantificazione nei mangimi è prevista la cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).

Durata dell’autorizzazione

L’allegato stabilisce come fine del periodo di autorizzazione il 9 agosto 2032.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarebenessere e salute animale

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