Regolamento (UE) 2022/1249
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione del 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato un rischio per gli utilizzatori connesso a endotossine, inalazione e irritazione cutanea e oculare. Per questo sono imposte specifiche condizioni d’uso, misure di protezione e limiti tecnici, oltre a un periodo transitorio per le scorte già prodotte e etichettate secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione, come additivo per mangimi per tutte le specie animali, della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’utilizzo dell’additivo identificato con il numero 3a835, della sua premiscela e dei mangimi composti e materie prime per mangimi che lo contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Sono previste misure transitorie distinte per prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e ad animali non da produzione alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’autorizzazione ha validità fino al 9 agosto 2032.
Autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 autorizza l’impiego della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto dei pareri EFSA favorevoli, salvo profili di rischio per gli utilizzatori che impongono specifiche misure preventive.
Contesto e presupposti della decisione
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione e rivalutazione degli additivi per mangimi, nonché la domanda presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7. La rivalutazione riguarda un additivo già autorizzato in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e riclassificato, su richiesta, nella categoria degli additivi nutrizionali.
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
Secondo i pareri EFSA del 12 giugno 2018 e del 18 novembre 2020, l’additivo non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha tuttavia evidenziato un rischio per la salute degli utilizzatori, dovuto all’elevato tenore di endotossine, alla possibile esposizione per inalazione durante la manipolazione delle premiscele e al segnalato potere irritante cutaneo e oculare. La Commissione conclude quindi per l’autorizzazione, subordinandola a misure di protezione adeguate.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda l’additivo identificato con il numero 3a835, denominato "Vitamina B12" o "cianocobalamina", destinato a tutte le specie animali. L’allegato colloca il prodotto nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. La sostanza è descritta come preparato solido di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541, contenente una percentuale di cianocobalamina non superiore all’1 %, con sostanza attiva cianocobalamina (C63H88CoN14O14P), CAS 68-19-9, purezza almeno pari al 96 %.
Condizioni di uso, etichettatura e misure di sicurezza
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Limite di esposizione alle endotossine
Il regolamento stabilisce che il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono assicurare un’esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Si tratta di una condizione essenziale di sicurezza per la gestione operativa del prodotto.
Metodo di controllo e analisi
Per la quantificazione della vitamina B12/cianocobalamina nel preparato dell’additivo e nei mangimi è indicato un metodo analitico basato su cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa associata a rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV). Il rinvio al laboratorio di riferimento e alle relazioni metodologiche consente la verificabilità ufficiale dell’additivo e del suo tenore nei prodotti finiti.
Misure transitorie e commercializzazione delle scorte
Per evitare effetti immediati sulle imprese, il regolamento prevede un regime transitorio. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023, in conformità alle regole applicabili prima del 9 agosto 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine per la produzione ed etichettatura secondo la normativa previgente è il 9 agosto 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 9 agosto 2024.
Durata, efficacia ed entrata in vigore
L’autorizzazione è concessa fino al 9 agosto 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni dell’allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama i pareri EFSA del 12 giugno 2018 e del 18 novembre 2020, che escludono effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, ma segnalano rischi per gli utilizzatori, con conseguente necessità di misure protettive.
Condizioni di impiego e obblighi informativi
L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Limite di endotossine e potenziale di polverizzazione
Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono assicurare un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Specifiche tecniche dell’additivo
L’additivo è identificato con il numero 3a835 e denominato "Vitamina B12" o "cianocobalamina". Il preparato di additivo è una forma solida di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina; la sostanza attiva è cianocobalamina (C63H88CoN14O14P), numero CAS 68-19-9, con purezza ≥ 96 %.
Metodo di analisi
Per la quantificazione della vitamina B12/cianocobalamina nel preparato dell’additivo e nei mangimi è previsto il metodo HPLC in fase inversa con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).
Misure transitorie per scorte già prodotte
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023, conformemente alle norme previgenti al 9 agosto 2022, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2023 secondo le norme precedenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per gli animali non da produzione alimentare, il termine corrispondente è il 9 agosto 2024.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è fissata fino al 9 agosto 2032.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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