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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1248

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione del 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi, in esito alla rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei rischi di irritazione e sensibilizzazione individuati dall’EFSA. È inoltre fissato un tenore massimo per evitare effetti zootecnici indesiderati e sono previste norme transitorie per i prodotti già commercializzati.

Autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi destinati a specifiche specie animali, con condizioni d’uso, limiti massimi e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi, nonché ai detentori e utilizzatori finali dei mangimi contenenti l’additivo autorizzato. Riguarda l’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw., classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è limitata alle specie indicate nell’allegato, con condizioni specifiche per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli, bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, cani, gatti, salmonidi e pesci ornamentali. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono previste deroghe transitorie per prodotti già immessi sul mercato prima delle date indicate.

Autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione autorizza l’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto segue la rivalutazione dell’additivo già autorizzato in passato e tiene conto del parere scientifico dell’EFSA del 12 novembre 2019.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione rileva che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’additivo era soggetto a rivalutazione in quanto precedentemente autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritto nel registro come prodotto esistente. Dalla valutazione emerge che, alle condizioni d’uso proposte, non vi sono effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente.

L’EFSA ha tuttavia evidenziato che la sostanza deve essere considerata irritante per occhi e pelle e potenzialmente sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Per questa ragione la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate, in particolare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.

Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo

L’additivo è autorizzato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’allegato individua le specie destinatarie: polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli, bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, cani, gatti, salmonidi e pesci ornamentali.

Condizioni tecniche e limiti di impiego

L’allegato specifica che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Inoltre, nei mangimi non è consentito miscelare l’olio essenziale di Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw. con altri additivi autorizzati ottenuti da Origanum vulgare L.

Per evitare l’impiego di dosi tali da determinare effetti zootecnici, il regolamento fissa tenori massimi per specie, espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. I valori variano da 18 mg/kg per i gatti a 150 mg/kg per i pesci ornamentali; tra gli altri, sono previsti 22 mg/kg per i polli da ingrasso, 33 per le galline ovaiole, 48 per i suini da ingrasso, 57 per le vacche da latte e 100 per i vitelli.

Obblighi per gli operatori e protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono inoltre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Specifiche dell’additivo e metodo di controllo

L’allegato riporta la composizione e la caratterizzazione della sostanza attiva: carvacrolo almeno 75%, timolo fino a 2,7%, gamma-terpinene fino a 3,8% e p-cimene fino a 6,2%. Sono indicati anche il numero CoE 317, il numero CAS 336185-21-8 e il numero FEMA 2660. Per la determinazione del carvacrolo nell’additivo è previsto il metodo GC-FID secondo la norma ISO 13171.

Durata dell’autorizzazione e disposizioni transitorie

L’autorizzazione ha termine il 9 agosto 2032. Per evitare effetti immediati sui prodotti già immessi sul mercato, il regolamento prevede una disciplina transitoria: la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023 possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte; analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2023, se destinati ad animali da produzione alimentare, possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw., classificato come additivo organolettico nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni riportate nell’allegato, ai sensi dell’articolo 1 e in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Rivalutazione e base scientifica

L’autorizzazione deriva dalla rivalutazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 12 novembre 2019, ha concluso che l’additivo non ha effetti negativi sulla salute animale, umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma può essere irritante per occhi e pelle e potenzialmente sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Condizioni di impiego e limiti massimi

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È vietata la miscelazione nei mangimi con altri additivi autorizzati ottenuti da Origanum vulgare L. Per diverse specie è previsto un tenore massimo di impiego espresso in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità: 22 per polli da ingrasso, 33 per galline ovaiole, 30 per tacchini da ingrasso, 40 per suinetti, 48 per suini da ingrasso, 63 per scrofe, 57 per vacche da latte, 100 per vitelli, 88 per bovini da ingrasso/ovini/caprini/cavalli, 35 per conigli, 106 per cani, 18 per gatti, 101 per salmonidi e 150 per pesci ornamentali. Il periodo di autorizzazione termina il 9 agosto 2032.

Specifiche tecniche e metodo di analisi

L’allegato riporta la composizione dell’additivo e i parametri di caratterizzazione della sostanza attiva: carvacrolo ≥ 75%, timolo ≤ 2,7%, gamma-terpinene ≤ 3,8%, p-cimene ≤ 6,2%, con numero CoE 317, numero CAS 336185-21-8 e numero FEMA 2660. Il metodo di analisi per il carvacrolo nell’additivo è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), ISO 13171.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Etichettatura e istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

Misure transitorie

La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023, conformemente alle norme applicabili prima del 9 agosto 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2023 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati ad animali da produzione alimentare.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisanità animalesicurezza alimentareetichettatura dei mangimimercato interno

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