Sentenza n. 11143/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2831/2025 del 09.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2831/2025, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2831/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo all'Amministrazione e che, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha pertanto chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Dalla documentazione risultava inoltre che il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute. Il giudice ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, disponendo il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza presupposta, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha contestualmente nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia e previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di ulteriori 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale competente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'Amministrazione e subordinando il suo intervento alla richiesta della parte interessata.
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