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Sentenza

Sentenza n. 9224/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 09.05.2025, successivamente conosciuto, di assegnazione della sede di servizio dei Vice Sovrintendenti di cui al P.D.G. 16.02.2024, relativamente alla posizione del ricorrente che lo vede assegnato alla Casa Circondariale di Venezia; - ove occorra, in parte qua, del bando di concorso interno a n. 293 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 44, comma 8, lett. a-bis) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, indetto con P.D.G. 16 febbraio 2024 nella parte in cui all'art. 8, comma 2, possa essere interpretato contro gli interessi del ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e presupposti, consequenziali al predetto provvedimento, di estremi ignoti; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 20.11.2025: - del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione centrale del personale, divisione I – Corpo di Polizia penitenziaria prot. m_dg.-OMISSIS- con il quale viene respinta l’istanza del ricorrente del 2/10/2025 per il distacco temporaneo, senza oneri per l’amministrazione, ex art. 7 d.P.R. n. 254/1999 per assistenza familiare; - del citato presupposto parere sfavorevole del competente Provveditorato e della Direzione di appartenenza, di data ed estremi ignoti; - di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e presupposti, consequenziali al predetto provvedimento, di estremi ignoti;

Giustizia amministrativa202508247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione alla Casa Circondariale di Venezia e, con motivi aggiunti, diniego del distacco temporaneo per assistenza familiare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione della sede di servizio, deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, perplessità, illogicità manifesta e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe considerato le istanze successive alla scelta della sede, aventi a oggetto il distacco temporaneo, la permanenza nella sede di provenienza o il trasferimento per assistenza al genitore disabile, né la revoca del consenso all'assegnazione a Venezia. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'assegnazione perché adottata prima della formale nomina nel ruolo di vice sovrintendente. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego dell'istanza di distacco temporaneo senza oneri per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 254/1999, deducendo illegittimità derivata, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 254/1999, difetto di motivazione e istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta.

La decisione

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che l'assegnazione a Venezia non costituisse un trasferimento d'autorità, poiché il ricorrente aveva partecipato volontariamente al concorso interno, aveva scelto liberamente tale sede tra quelle disponibili e non aveva contestato tempestivamente né la rosa delle sedi né i criteri di scelta. Il successivo richiamo all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non poteva quindi incidere sulla sede volontariamente opzionata; inoltre, il divieto di venire contra factum proprium, quale corollario dei doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti amministrativi, impediva di contestare la scelta già effettuata. Le istanze successive non imponevano una specifica motivazione nel decreto di assegnazione, anche perché l'Amministrazione aveva indicato che avrebbero dovuto essere formulate dopo la presa di servizio. La successiva volontà di revocare il consenso è stata ritenuta contraddittoria anche con la scelta di sostenere e superare gli esami finali, conseguendo così la qualifica superiore. È stato respinto anche il motivo relativo all'anticipazione temporale del decreto di assegnazione: la nomina del 29 maggio 2025 aveva decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 ed economica dal 25 aprile 2025, entrambe anteriori all'assegnazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto limitatamente alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il diniego dell'istanza di distacco non risultava preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    La disposizione non è applicabile per contestare un'assegnazione risultante da una scelta volontaria della sede effettuata dal dipendente nell'ambito della procedura concorsuale, in assenza di un trasferimento d'autorità.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

    Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadino preclude il venire contra factum proprium; il dipendente non può contestare la sede liberamente scelta dopo averla accettata e aver proseguito nel procedimento concorsuale fino al conseguimento della qualifica.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Non sussisteva uno specifico obbligo di motivare il decreto di assegnazione rispetto alle istanze presentate dopo la scelta della sede, anche perché tali istanze avrebbero dovuto essere formulate dopo la presa di servizio.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il diniego di un'istanza di distacco temporaneo è illegittimo se adottato senza la previa comunicazione dei motivi ostativi, quando tale garanzia partecipativa è dovuta; l'accoglimento comporta la riedizione del procedimento nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 7 d.P.R. n. 254/1999

    La disposizione costituisce la base dell'istanza di distacco temporaneo senza oneri per l'Amministrazione per esigenze di assistenza familiare; il diniego deve essere adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali applicabili.

Massime di principio

  • Il dipendente che, nell'ambito di una procedura concorsuale interna, scelga volontariamente una sede tra quelle rese disponibili non può successivamente qualificare l'assegnazione come trasferimento d'autorità ai fini dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
  • Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti amministrativi impedisce al privato di venire contra factum proprium, contestando una scelta di sede liberamente effettuata e successivamente confermata dalla prosecuzione della procedura e dall'accettazione della qualifica conseguita.
  • La decorrenza retroattiva della nomina, quando antecedente all'assegnazione, esclude l'illegittimità dell'assegnazione adottata prima della data formale dell'atto di nomina, se entrambi gli atti si inseriscono nel complessivo procedimento di promozione.
  • Il diniego di un'istanza amministrativa soggetta alla comunicazione dei motivi ostativi è illegittimo se adottato senza il previo contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990; il vizio impone la riedizione del procedimento e assorbe le ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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