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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 304 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che la Casa Circondariale di Cosenza, quale articolazione del Ministero della Giustizia, ha trattato in modo illecito dati relativi alla salute di un dipendente inserendo in un ordine di servizio riferimenti alle sue condizioni fisiche e alle prescrizioni del medico competente, poi affisso in bacheca e trasmesso anche a organizzazioni sindacali e ad altri uffici. Pur riconoscendo che il datore di lavoro pubblico può trattare il giudizio di idoneità e le prescrizioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro, l’Autorità ha ritenuto non giustificata la diffusione indiscriminata del documento a colleghi e sindacati, in assenza di un’idonea base giuridica. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento, irrogata una sanzione di 12.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Ministero della Giustizia: affissione e comunicazione a dipendenti e sindacati di un ordine di servizio contenente dati sulla salute di un lavoratore penitenziario

Ministero della Giustizia: comunicazione illecita di dati sanitari in un ordine di servizio

Il provvedimento riguarda il Ministero della Giustizia, quale titolare del trattamento riferibile alla Casa Circondariale Cosenza "Sergio Cosmai", e concerne la diffusione interna di un ordine di servizio contenente informazioni sulla salute di un dipendente. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessato e si è concluso con l’accertamento dell’illiceità del trattamento, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e la pubblicazione del provvedimento.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamante ha contestato che un ordine di servizio, affisso nelle bacheche dell’area bar/mensa e dell’area TV/relax della Casa Circondariale, riportasse riferimenti alle sue condizioni fisiche, alle sue esigenze di salute e alla necessità di alternanza della postura. Il documento era stato predisposto per disporne l’impiego presso una specifica unità operativa, in conformità alle prescrizioni del medico competente, e risultava inoltre trasmesso a vari uffici interni, alle organizzazioni sindacali e inserito nella raccolta ufficiale.

Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione ha sostenuto che la pubblicità dell’ordine di servizio fosse giustificata dalla natura amministrativa dell’atto, dall’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. 241/1990 e da disposizioni degli accordi collettivi applicabili al personale di polizia penitenziaria. Ha affermato altresì che i destinatari interni erano autorizzati al trattamento e che l’atto era rimasto esposto per un tempo limitato.

Qualificazione dei dati e base giuridica del trattamento

Il Garante ha richiamato il quadro generale in materia di trattamento dei dati dei dipendenti da parte di soggetti pubblici, ricordando che essi possono trattare dati personali quando ciò sia necessario per la gestione del rapporto di lavoro e trovi fondamento in un obbligo legale o in un compito di interesse pubblico ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b), 88 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy.

Con specifico riguardo alla sorveglianza sanitaria, l’Autorità ha ribadito che il medico competente è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari del lavoratore ai fini della valutazione di idoneità alla mansione specifica, mentre il datore di lavoro può accedere al solo giudizio di idoneità e alle prescrizioni necessarie alla concreta organizzazione del lavoro, senza divulgare diagnosi o ulteriori informazioni cliniche. Le informazioni contenute nell’ordine di servizio sono state qualificate come dati relativi alla salute, ai sensi degli artt. 4, n. 15, e 9 GDPR, in quanto idonee a far dedurre lo stato psicofisico dell’interessato.

Violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza

Secondo il Garante, la messa a disposizione del documento a tutta la platea dei dipendenti in servizio e alle organizzazioni sindacali non era necessaria per le finalità organizzative perseguite. L’accesso alle informazioni sulle prescrizioni del medico competente doveva infatti restare circoscritto al personale incaricato di darvi concreta attuazione, nell’ambito delle funzioni direttive e organizzative.

L’Autorità ha escluso che potessero giustificare la diffusione:

  • il generico richiamo alla trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi;
  • l’esigenza di motivare il provvedimento “agli occhi del personale”;
  • l’invocata attuazione di accordi collettivi, in assenza di una previsione normativa idonea ai sensi dell’art. 2-ter del Codice.

È stato inoltre ricordato che gli accordi collettivi possono al più dettagliare un quadro normativo già fissato dalla legge, ma non introdurre una nuova base giuridica per trattamenti non previsti dalla normativa nazionale.

Esito istruttorio e qualificazione dell’illecito

All’esito dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto che la comunicazione dei dati del reclamante, contenuti nell’ordine di servizio e relativi anche alla salute, alla generalità dei dipendenti e alle organizzazioni sindacali, fosse avvenuta in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy.

Non sono state ravvisate ragioni per disporre ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti. È stata invece disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto il trattamento illecito derivava da un’unica condotta collegata.

Sanzione e criteri di quantificazione

La violazione è stata ricondotta all’art. 83, par. 5, GDPR, con applicazione del criterio di cui all’art. 83, par. 3, per cui la sanzione complessiva non può superare l’importo previsto per la violazione più grave. Il Garante ha tenuto conto dei criteri dell’art. 83, par. 2, considerando:

  • il numero contenuto degli interessati, pur in un contesto descritto come prassi ordinaria;
  • la durata limitata dell’affissione;
  • il carattere colposo della violazione;
  • la natura dei dati, relativi alla salute;
  • la piena cooperazione del titolare;
  • l’assenza di precedenti pertinenti.

La sanzione è stata determinata in euro 12.000,00, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Dispositivo

Il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal Ministero della Giustizia;
  • ordinato il pagamento della sanzione di euro 12.000,00;
  • indicato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
  • disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
  • disposto l’annotazione nel registro interno.

È stato infine precisato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui agli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Fatto e origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo presentato da un dipendente in servizio presso la Casa Circondariale Cosenza "Sergio Cosmai". Il reclamante ha segnalato che un ordine di servizio, affisso nelle bacheche dell’area bar/mensa e dell’area TV/relax, conteneva riferimenti alle sue condizioni di salute, alle esigenze di salute e all’alternanza della postura, con conseguente conoscibilità da parte del personale in servizio e di altri destinatari interni ed esterni all’ufficio.

Trattamenti contestati

L’ordine di servizio disponeva l’impiego del dipendente presso una specifica unità operativa in attuazione delle prescrizioni del medico competente. Copia del documento è stata affissa in bacheca, trasmessa al Comandante di Reparto, all’Ufficio Servizi, al Coordinatore dell’Ufficio Matricola, all’Ufficio Segreteria P.P., alle organizzazioni sindacali e inserita nella raccolta ufficiale degli ordini di servizio.

Difese del Ministero

Il Ministero ha sostenuto che l’ordine di servizio doveva contenere le ragioni del provvedimento organizzativo ai sensi dell’art. 3 della l. 241/1990 e che l’affissione in bacheca e la trasmissione alle OO.SS. erano imposte da esigenze di trasparenza e dagli accordi collettivi applicabili. Ha inoltre affermato che i destinatari interni erano autorizzati e che il documento era rimasto esposto per un tempo breve.

Valutazioni del Garante

Il Garante ha chiarito che il datore di lavoro pubblico può trattare i dati necessari alla gestione del rapporto e le prescrizioni del medico competente, ma solo nei limiti di necessità e tramite personale specificamente autorizzato. Le informazioni contenute nell’ordine di servizio sono state qualificate come dati relativi alla salute ai sensi degli artt. 4, n. 15, e 9 GDPR, perché idonee a rivelare lo stato psicofisico dell’interessato anche senza indicare una diagnosi.

Illiceità della comunicazione a colleghi e sindacati

Secondo l’Autorità, non risultavano elementi idonei a giustificare la conoscenza del contenuto dell’ordine di servizio da parte della generalità dei dipendenti in servizio e delle organizzazioni sindacali, considerate terzi non autorizzati. L’affissione in bacheca e la trasmissione alle OO.SS. hanno integrato una comunicazione priva di base giuridica, non essendo sufficiente il richiamo generico alla trasparenza o agli accordi collettivi.

Esito e sanzione

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Considerata la natura unitaria della condotta, la cooperazione del titolare, l’assenza di precedenti e il carattere colposo della violazione, è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro, con pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavorodati sanitaripubblica amministrazionesanzioni gdprminimizzazione dei dati

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