Deliberazione n. 320 del 29/04/2026
Provvedimento del 29 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 21 aprile 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook, Telegram e Tinder. Le società coinvolte sono state ingiunte ad adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure d’urgenza adottate nei confronti dei gestori di Facebook, Telegram e Tinder per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 29 aprile 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di tre determinazioni urgenti adottate il 21 aprile 2026 nei confronti dei gestori di Facebook, Telegram e Tinder. L’intervento è stato avviato a seguito della segnalazione di una persona interessata che aveva rappresentato il rischio di diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Base normativa e competenza del Garante
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice e riguardava l’intervento presso Facebook, Telegram e Tinder. Il materiale è stato messo a disposizione delle piattaforme in formato hash, secondo quanto indicato nel provvedimento.
Le società destinataria delle misure sono:
- Facebook Italy;
- Meta Platforms Ireland Limited;
- Telegram FZ-LLC;
- MTCH Technology Services Limited.
Misure urgenti adottate il 21 aprile 2026
Con le determinazioni dirigenziali nn. 191, 192 e 193 del 21 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato misure immediate nei confronti delle società coinvolte.
In particolare, è stata ingiunta l’adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. L’obiettivo della misura è prevenire l’eventuale caricamento, condivisione o ulteriore diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme interessate.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 21 aprile 2026.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse stato acquisito in chiaro dalle piattaforme.
La conservazione:
- deve avvenire esclusivamente a fini probatori;
- deve avere durata di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- deve essere effettuata mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- deve essere accompagnata dalla comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate a tale scopo.
Il provvedimento non indica ulteriori modalità tecniche di conservazione né ulteriori termini oltre a quelli sopra specificati.
Ratifica delle determinazioni dirigenziali
Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 191/2026, 192/2026 e 193/2026 adottati d’urgenza il 21 aprile 2026.
La ratifica conferma le misure già imposte alle società e mantiene in vigore sia l’obbligo di impedire la diffusione del materiale segnalato sia la prescrizione relativa alla conservazione probatoria per dodici mesi.
Natura del provvedimento
Il testo esaminato costituisce una ratifica di misure urgenti adottate nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per prevenire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Non risultano indicate sanzioni amministrative pecuniarie, né sono riportati accertamenti definitivi su ulteriori violazioni del GDPR o del Codice privacy oltre alle misure urgenti e probatorie ratificate.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Telegram e Tinder.
Interventi d’urgenza del 21 aprile 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 191-193/2026, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, ricevuto in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
Le società sono state inoltre prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 29 aprile 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente.
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