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Provvedimento

Deliberazione n. 327 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti sulle piattaforme Instagram e Telegram, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 28 aprile 2026 dal dirigente competente. Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC devono impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificabilità diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Segnalazione e quadro normativo

Una persona interessata ha presentato al Garante una segnalazione, dichiarando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, come introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.

Procedura d’urgenza

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, relativo alle procedure interne aventi rilevanza esterna, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 28 aprile 2026, le determinazioni nn. 204 e 205.

Misure imposte alle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno previsto, nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e individuazione;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione a soli fini probatori e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale non identificabilità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 28 aprile 2026.

Ratifica del Garante

Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione in atti, il Garante ha ratificato le determinazioni nn. 204 e 205 adottate d’urgenza dal dirigente.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Adozione delle misure urgenti

Il 28 aprile 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 204 e 205, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 29 aprile 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

Come è indicizzato

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